Nuovo Codice appalti, approvato il testo definitivo nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile

Redazione 15/04/16
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Approvato il “Nuovo Codice degli Appalti”. «Passare da 660 articoli e 1500 commi a 217 articoli è una cosa enorme. Fosse tutto così il sistema italiano avremmo una semplificazione grandissima», ha affermato Matteo Renzi.

 

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Dopo il primo sì dello scorso 3 marzo, il governo ha dato il via libera definitivo al provvedimento che ha dovuto tenere conto dei pareri della Conferenza Stato-Regioni, del Consiglio di Stato e delle commissioni Lavori pubblici del Senato e Ambiente della Camera.

Qualche giorno fa le commissioni Ambiente e Lavori pubblici di Camera e Senato recependo l’approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio di Stato apportavano una serie di modificazioni volte, tra l’altro, a meglio esplicitare l’applicazione della nuova normativa, il coordinamento con la normativa vigente, l’ordinato passaggio tra la vecchia e la nuova disciplina.

Il relatore al Senato, Stefano Esposito così scriveva su twitter: “Per la prima volta un parere identico. Ora l’Italia ha un codice europeo”.

Queste le novità dopo i pareri di Camera e Senato.

Divieto del massimo ribasso sopra la soglia dei 150.000 euro. Ripristinata la soglia al 30% di subappaltabilità. Cancellata la cauzione per i progettisti

MASSIMO RIBASSO SOTTO I 150MILA EURO.

Tra le principali correzioni proposte dalle commissioni, c’è il divieto del massimo ribasso sopra la soglia dei 150.000 euro.

SUBAPPALTO, SOGLIA AL 30%.

Viene ripristinata la soglia al 30% di subappaltabilità così come i bandi di gara sui giornali.

STABILIZZAZIONE AL 20% DELL’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E SEZIONI SPECIALI PER GLI ALBI DEI COMMISSARI GESTITI DALL’ANAC.

Altre novità sono la stabilizzazione al 20% dell’anticipazione del prezzo e l’introduzione di sezioni speciali – dedicate a Consip, Invitalia e aggregatori regionali – per gli albi dei commissari gestiti dall’Autorità anticorruzione.

PROGETTISTI.

Viene cancellata la cauzione e previsto l’obbligo di utilizzo del DM Parametri. Inoltre, scende da 209.000 a 100.000 euro la soglia per le procedure senza gara.

SOCIETÀ CONCESSIONARIE.

Le società concessionarie che non rispetteranno i vincoli sull’in house subiranno una sanzione pari al 10% dell’importo dei lavori.

AFFIDAMENTI SOTTO 1 MLN E DEROGHE IN CASO DI EMERGENZE.

Sono poi previsti maggiori vincoli per gli affidamenti di importo inferiore a 1 milione di euro e più paletti per le deroghe in caso di emergenze.

ECCESSIVO NUMERO DI RINVII.

È stato osservato che “debbono concorrere agli obiettivi fondamentali della semplificazione normativa, della trasparenza e dell’efficienza amministrativa sia il nuovo codice degli appalti, destinato a includere tutte le disposizioni di rango legislativo – con una positiva e considerevole riduzione dell’articolato rispetto alla vecchia disciplina – sia le linee guida, elaborate secondo un modello di soft law, ben più agile e snello e di più immediata applicazione per le imprese e per le amministrazioni, rispetto al macchinoso e iper-burocratico modello del tradizionale e superato regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici”.

Tuttavia, preoccupa “l’eccessivo numero di rinvii – sovente per di più senza la fissazione di alcun termine per l’adozione – a provvedimenti attuativi di secondo livello di diversa tipologia (decreti ministeriali di varia natura e con differente procedimento; le differenti linee guida), che rischia di determinare incertezza applicativa”.

LINEE GUIDA.

Per le Commissioni di Camera e Senato “per un verso, normare espressamente in un apposito articolo dello schema le diverse tipologie di linee guida, tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire e la loro efficacia giuridica e, per l’altro, estendere le fattispecie nelle quali tali linee guida debbano avere efficacia vincolante, atteso che, ad esempio, esse debbono con le disposizioni legislative del Codice integrare la lex specialis per le procedure di gara, che, come tale, non può essere rimessa ad un generico apprezzamento discrezionale delle stazioni appaltanti”.

SETTORI SPECIALI.

L’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge delega 28 gennaio 2016 n. 11 prevede, in relazione all’affidamento dei contratti nei settori speciali, la puntuale indicazione delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati. Secondo le commissioni “andrebbero definiti puntualmente gli ambiti e le modalità di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, nonché dei settori esclusi, così come definiti dalle direttive europee e, a tal fine, sarebbe necessario affidare alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 il monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni relative ai sopra richiamati settori, in modo peraltro da individuare chiaramente nei medesimi settori il residuo ambito di applicazione delle disposizioni ordinarie del codice”.

Nei settori speciali “occorre garantire in ogni caso l’applicazione delle clausole sociali di cui all’articolo 50 del presente codice”.

CONTRATTI DI CONCESSIONE.

Si evidenzia, inoltre, “non è stata data attuazione a specifici criteri di delega, quale il criterio di cui alla lettera hhh) nella parte in cui prevede la disciplina organica della materia dei contratti di concessione nel rispetto dell’esito del referendum abrogativo del giugno 2001 per le concessioni nel settore idrico e nella parte in cui prevede una specifica disciplina per le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea”. Il mancato recepimento di una parte della delega entro il termine di scadenza “consuma – come ben sottolineato dal Consiglio di Stato – il relativo potere, che non potrà essere recuperato in sede di esercizio della delega integrativa e correttiva”. Pertanto, il parere suggerisce di prendere attentamente in considerazione “il suggerimento del Consiglio di Stato di valutare l’opportunità di un esercizio « minimale » della delega in ordine ai criteri sopra richiamati, in modo da poter successivamente integrare la base normativa così introdotta”.

RISORSE ECONOMICHE.

L’articolo 219 del codice prevede la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall’attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti conseguenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, le commissioni evidenziano che “vi sono disposizioni del codice, quali quelle relative alla qualificazione e alla formazione delle stazioni appaltanti, all’implementazione delle funzioni dell’ANAC e dell’interoperabilità delle banche dati, per le quali le risorse disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni potrebbero risultare insufficienti”.

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA UE.

Inoltre, “andrebbe ulteriormente esplicitata la specifica disciplina riguardante i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea anche richiamando in maniera più chiara e puntuale le disposizioni valide per i contratti di importo superiore alla soglia che, con gli opportuni accorgimenti, si applicano a quelli sotto soglia”.

DIVIETO DI PROROGA DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI.

Oltre a ciò “appare necessario, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettere lll) ed mmm) della legge delega, ribadire l’assoluto divieto di proroga delle concessioni autostradali, con la sola esclusione delle concessioni per le quali l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sul concessionario un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, nonché ribadire l’esigenza di avvio in tempi rapidi delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento delle concessioni medesime”.

RIFORMULAZIONI DEGLI ARTICOLI 63 E 163.

Tra le modifiche proposte “figurano le riformulazioni degli articoli 63 e 163 che: provvedono a distinguere le misure e le procedure da adottare immediatamente dopo l’evento e per il superamento dell’emergenza; consentono di operare con immediatezza, senza bisogno di attendere l’intervento di atti specifici, responsabilizzando in modo pieno gli operatori; introducono un meccanismo lineare di attività immediata e di controlli successivi, prevedendo uno specifico coinvolgimento di ANAC; affrontano il tema sia sotto il profilo dei lavori che sotto il profilo delle acquisizioni di servizi e forniture”.

CONTRATTI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO ATIPICI.

Infine, “in coerenza con la raccomandazione del Consiglio di Stato occorre valutare con cautela l’opportunità di prevedere in termini generali che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a contratti di partenariato pubblico-privato atipici, rimettendo tutti i livelli di progettazione al partner privato, onde evitare di aggirare uno dei principi ispiratori della riforma, ossia la separazione tra chi progetta e chi realizza le opere”.

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