Nuovo Codice Appalti approvato: ecco cosa cambia

Redazione 13/04/17
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Il nuovo Codice degli Appalti è stato definitivamente approvato dal Governo. Il tanto atteso decreto correttivo, che modifica sostanzialmente il testo del Codice varato solo un anno fa (D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), entrerà in vigore ufficialmente il prossimo 19 aprile. Leggi a questo link il testo definitivo del Decreto correttivo al Codice Appalti.

Molte le novità che attendono le stazioni appaltanti e i professionisti, dopo che il Codice del 2016 aveva fatto registrare numerose perplessità. Nell’attesa della firma del Capo dello Stato, vediamo allora quali sono le modifiche più importanti apportate al testo, dalla criterio del prezzo più basso al rating di impresa volontario e dalle modifiche apportate al subappalto a quelle in vista per l’appalto integrato.

Il decreto correttivo al Codice Appalti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: leggi il testo completo.

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La clausola sociale obbligatoria

Una delle novità principali approvate Governo prevede che la clausola sociale per gli appalti “ad alta intensità di manodopera” diventi obbligatoria.

La clausola sociale è una norma che prevede che la società affidataria dell’appalto assuma il personale già utilizzato dalla precedente impresa e garantisca il rispetto delle condizioni contrattuali già in essere, ove queste siano più favorevoli. Fino a oggi, la clausola sociale era solo facoltativa.

Il criterio del prezzo più basso e i piccoli cantieri

Con il nuovo Codice Appalti la soglia di utilizzo del criterio del prezzo più basso per assegnare i lavori è portata da uno a due milioni.

Perché ciò avvenga, è tuttavia necessario che l’appalto sia assegnato sulla base di un progetto esecutivo: i costruttori, quindi, dovranno limitarsi a eseguire i lavori senza poter collaborare al progetto. Il criterio del prezzo più basso è inoltre subordinato all’adozione del cosiddetto “metodo antiturbativa“, ossia l’esclusione automatica delle offerte con percentuali di ribasso troppo inferiori o superiori alla media. Il metodo antiturbativa servirebbe a evitare la formazione di cartelli.

Le misure anticrisi e i requisiti di qualificazione

Molto importante anche la volontà di attuare misure che permettano alle aziende di lasciarsi alle spalle la lunga stagione di crisi. Nello specifico, la modifica più significativa prevede che i costruttori, nell’ambito della dimostrazione dei requisiti per l’appalto, possano prendere a riferimento 5 anni a scelta durante l’ultimo decennio di attività e non necessariamente l’ultimo quinquennio. Verrebbe quindi diluito e reso meno incisivo l’effetto della recessione economica.

Allo stesso modo, per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi previsti per gli appalti oltre 20 milioni, i costruttori potranno scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni (e non degli ultimi tre).

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Il rating di impresa

Il rating di impresa, fino a oggi obbligatorio, diventa inoltre volontario.

Il rating di impresa è un sistema di valutazione delle aziende che aderiscono a contratti pubblici che si basa sull’assegnazione di un determinato punteggio a specifici parametri come il rispetto dei tempi e dei costi e la regolarità nel pagamento dei contributi. Su proposta dell’Anac, l’ente anticorruzione, il rating diventa volontario e viene utilizzato come criterio premiante nelle gare da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Le nuove modifiche al subappalto

Il decreto correttivo del Codice non riesce però a cambiare le attuali regole sul subappalto.

Il Codice appalti prevede attualmente che la quota di subappalto non possa superare il 30% del valore complessivo delle opere: nei mesi scorsi era stato richiesto al Governo di tornare a calcolare tali quote sull’importo della categoria di lavoro prevalente nel cantiere, ma il nuovo testo non contiene modifiche in tal senso. Resta inoltre l’obbligo, per tutti i lavori superiori a 5,2 milioni, di indicare insieme all’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili.

Appalto integrato: ammesso anche il progetto definitivo

Il nuovo Codice Appalti consente inoltre l’assegnazione degli appalti integrati (ma solo di quelli ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali e per le manutenzioni) anche alle imprese che presentano il solo progetto definitivo e non anche quello esecutivo.

È poi limitata a 12 mesi e non più a 18, come richiesto dalle Commissioni Parlamentari, la moratoria per mandare in gara i vecchi progetti definitivi.

Gli aiuti alle Pmi e il saldo delle fatture

Buone notizie, almeno per il momento, anche per le piccole e medie imprese. Come richiesto nei mesi scorsi dalle Regioni, il nuovo Codice Appalti prevede che negli appalti inferiori a un milione di euro siano riservati dei posti alle Pmi locali.

Molto importante anche il nuovo obbligo che viene fatto alla pubblica amministrazione di emettere i certificati di pagamento entro 45 giorni dall’approvazione dello stato di avanzamento lavori. Il saldo anticipato delle fatture dovrebbe assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti dalle regole dell’Unione Europea.

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Il contenzioso su appalti e contratti pubblici

Il testo intende fornire un quadro completo di tutti i rimedi, giurisdizionali e non, alle controversie nascenti in materia di appalti pubblici, sia nel corso di svolgimento della procedura di gara e fino all’aggiudicazione, sia nella successiva fase di esecuzione del contratto di appalto. In primis, dopo un excursus sull’evoluzione degli ultimi anni, utile a comprenderne pienamente la ratio, viene affrontato approfonditamente il rito processuale speciale, disciplinato dal Libro IV, Titolo V del Codice del processo amministrativo, con particolare attenzione alla fase cautelare. Vi è poi un focus sul rito “super accelerato”, da ultimo dichiarato conforme alle direttive europee da una pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 14 febbraio 2019.Alle controversie sorte in fase di esecuzione dei contratti di appalto è dedicato uno specifico capitolo, che rassegna le principali pronunce del Giudice Ordinario con riferimento alle patologie più frequenti (ritardi nell’esecuzione, varianti, riserve).Infine, quanto alla tutela stragiudiziale, il testo tratta i rimedi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, quali l’accordo bonario, la transazione e l’arbitrato e infine approfondisce il ruolo dell’ANAC, declinato attraverso i pareri di precontenzioso, i poteri di impugnazione diretta, e l’attività di vigilanza.Più schematicamente, i principali argomenti affrontati sono:• il rito speciale dinanzi a TAR e Consiglio di Stato, delineato dagli artt. 119 e 120 del Codice del processo amministrativo;• il processo cautelare;• il rito super accelerato ex art. 120 comma 2 bis;• il contenzioso nascente dalla fase di esecuzione del contratto di appalto;• i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie: accordo bonario, transazione, arbitrato;• poteri e strumenti di risoluzione stragiudiziale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.Elio Guarnaccia, Avvocato amministrativista del Foro di Catania, Cassazionista. Si occupa tra l’altro di consulenza, contenzioso e procedure arbitrali nel settore degli appalti e dei contratti pubblici. È commissario di gara nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in qualità di esperto giuridico selezionato da UREGA Sicilia e dall’ANAC.È autore di numerosi saggi e articoli nei campi del diritto amministrativo e del diritto dell’informatica, nonché di diverse monografie in materia di appalti pubblici, processo amministrativo, amministrazione digitale. Nelle materie di propria competenza ha sviluppato un’intensa attività didattica e di formazione per pubbliche amministrazioni e imprese. In ambito universitario, ha all’attivo vari incarichi di docenza nella specifica materia degli appalti pubblici.

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