Nuove regole sulla difesa d’ufficio: le novità del D.Lgs. 6/2015

Redazione 16/02/15
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È stato pubblicato in G.U. del 5 febbraio 2015 il d.lgs. n. 6/2015 di “riordino della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Le nuove norme prevedono l’unificazione a livello nazionale dell’elenco dei difensori d’ufficio, con l’attribuzione della competenza in materia di iscrizioni ed aggiornamento periodico al Consiglio Nazionale Forense.

In un comunicato online, datato 29/1/2015, il CNF esprime il proprio apprezzamento in merito al risultato raggiunto: “le nuove norme rafforzano il diritto di difesa dei cittadini agendo sulla professionalità specifica degli Avvocati iscritti nel registro dei difensori d’ufficio e sulla loro reperibilità», aggiungendo poi che si tratta di «un ulteriore aspetto di quella “responsabilità sociale” dell’Avvocatura che è speculare alla indispensabile tutela della sua indipendenza ed autonomia”.
Clicca qui per visualizzare il Comunicato del CNF

L’entrata in vigore è prevista per il 20 febbraio 2015.


Requisiti per l’iscrizione

Per iscriversi è necessario avere:
–  un’esperienza professionale in campo penale di almeno cinque anni.
–  la partecipazione ad un corso biennale professionale in materia penale,  organizzato dal Consiglio dell’ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale.
– il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.


Iscrizione

La domanda può essere presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvederà poi alla trasmissione degli atti, insieme al proprio parere, al CNF.

Una volta all’anno, gli avvocati iscritti nell’elenco dovranno presentare la documentazione che dimostra l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.
E’ infatti necessario l’esercizio continuativo di attività nel settore penale “comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio”.

I professionisti già iscritti negli elenchi dei Consigli dell’ordine circondariali vengono iscritti automaticamente nell’elenco nazionale. Alla scadenza del termine di un anno, chi vuole mantenere l’iscrizione dovrà presentare la documentazione prevista.


Modifiche al C.P.P.

Il d.lgs. n. 6/2015 interviene anche sull’art. 97 c.p.p.. Il nuovo comma 2 recita così: “Il difensore d’ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell’ambito degli iscritti all’elenco nazionale di cui all’articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità”.

Clicca qui per visualizzare il testo del D.Lgs. 6/2015

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