Nuove disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni

Redazione 06/10/20
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In data 9 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, numero 224, la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 settembre 2020.

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La presente opera è aggiornata alla riforma della responsabilità professionale del personale sanitario di cui  alla legge Gelli-Bianco. La tanto attesa novella affronta e disciplina, tra gli altri, i temi della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, della responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria e dell’obbligo di assicurazione. Il testo, con formulario e giurisprudenza, è uno strumento operativo per i professionisti che si trovano a dirimere le questioni giudiziali e stragiudiziali riguardanti la responsabilità del medico e il relativo risarcimento del danno. Il commento, anche attraverso schemi e tabelle, analizza in modo chiaro e dettagliato gli orientamenti giurispruden- ziali, sottolineandone l’aspetto processuale e sostanziale.I principali argomenti affrontati sono:- l’attività medica e i diritti del paziente;- la responsabilità da contatto;- l’aspetto contrattuale del rapporto del paziente con il medico;- la responsabilità nell’ambito del rapporto tra paziente e medico;- il nesso causale nella colpa medica e la violazione delle linee guida;- le varie forme di risarcimento possibili (danno patrimoniale, non patrimoniale, biologico, iatrogeno, morale, esisten- ziale, tanatologico, biologico terminale, parentale);- la responsabilità medica sotto il profilo penale.Nel Cd-Rom allegato trova spazio un ricco formulario, in formato editabile e stampabile.Requisiti minimi hardware e software- Sistema operativo Windows® 98 o successivi- Browser Internet- Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word)Gianluca Pascale, Avvocato del Foro di Roma. Si occupa di contenzioso in materia di Diritto di famiglia e Responsabilità civile. Dottore di ricerca in Ordine Internazionale e Diritti Umani presso l’Università La Sapienza di Roma e presso la cattedra di Diritto Internazionale Pubblico dell’Università di Jaén. Autore di numerosi saggi e articoli nei campi di Diritto civile e di Diritto internazionale, nonché di diverse monografie tra cui “Autovelox. Ricorsi e tutele contro le sanzioni amministrative” e “Il contratto di fideiussione”.

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Tale atto normativo, intervenuto nell’intento di “individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono a serio pregiudizio l’incolumità fisica e professionale della menzionata categoria”, prevede alcuni interventi in materia penale.

In particolare, l’articolo 4 della novella ha modificato l’art. 583-quater c.p., che oggi appare rubricato “Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio- sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”.

La norma è stata, inoltre, dotata di un ulteriore comma, con cui si dispone l’applicazione delle pene di cui al primo comma, vale a dire la reclusione da quattro a dieci anni per lesioni gravi, e da otto a sedici anni per lesioni gravissime, nel caso in cui le lesioni personali gravi o gravissime siano cagionate a “personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio”.

In secondo luogo, l’articolo 5 della legge ha introdotto una nuova circostanza aggravante comune al n. 11-octies) dell’art. 61 c.p., con la quale viene previsto un aggravio di pena nel caso in cui il soggetto agente abbia agito “nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.

Da ultimo, L’articolo 6 della legge interviene sul regime di procedibilità per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali dolose (art. 582 c.p.), disponendone la procedibilità d’ufficio allorquando ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-octies) c.p.

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