Nuova procedibilità, alla luce del Decreto legislativo 36/2018

Redazione 23/05/18
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Il presente contributo è tratto da

La nuova procedibilità a querela

Il commento sistematico, articolo per articolo, del decreto legislativo n. 36/2018 con cui è stato ampliato il novero dei reati, previsti dal c.p., procedibili a querela di parte in questa nuova Opera che, partendo dall’analisi dei tratti essenziali dell’istituto, continua con l’approfondimento delle ricadute di carattere sostanziale e procedurale che si sono venute a determinare, anche attraverso utilissime tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina.  Completo di formule che esemplificano la novità normativa sotto un profilo prettamente pratico, il testo fornisce altresì una breve disamina dei lavori svolti dalle Camere, al fine di far comprendere al meglio la ratio e la portata innovativa della riforma in commento.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.

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Nel presente capitolo verrà analizzato nel dettaglio il decreto legislativo n. 36/2018.

Può già osservarsi come questa normativa consta di 14 articoli di cui 10 fanno riferimento alle norme incriminatrici che sono state modificate proprio in relazione alle condizioni di procedibilità affinché, perlomeno per talune ipotesi, i reati ivi previsti possano essere perseguiti e accertati (vale a dire: gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10).

Si tratta dei seguenti illeciti penali: Minaccia (art. 612 c.p.); Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615 c.p.); telegrafiche o telefoniche (art. 617 ter c.p.); Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.); Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 619 c.p.); Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni (art. 620 c.p.); Truffa (art. 640 c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.); Appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Due articoli, invece, regolano gli effetti sulla procedibilità delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (ossia: gli articoli 7 e 11). Inoltre, una norma regola il diritto intertemporale prevedendo apposite disposizioni transitorie (articolo 12) e l’ultima disciplina la copertura finanziaria (articolo 13).

Va oltre tutto rilevato, per dovere di chiarezza argomentativa, che, quando si esamineranno le norme incriminatrici in relazione alle quali è stato modificato il regime di procedibilità, prima di entrare nel merito di queste novità legislative, si farà una breve analisi di questi delitti (quali sono i loro elementi costitutivi, quale bene giuridico esse tutelano etc.) in quanto si reputa necessario prima comprendere, in termine generali, come può essere accertato un dato illecito penale, per poi vedere quali condizioni di procedibilità devono essere osservate affinché esso possa essere perseguito e punito.

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Minaccia

Il delitto di minaccia, collocato nella sezione III del capo II del titolo XII del libro II del codice penale, è annoverato tra i delitti contro la libertà morale e quindi, attraverso la repressione di questo illecito penale, si vuole tutelare “la tutela della cosiddetta libertà morale o psichica, che è la facoltà
dell’individuo di liberamente determinarsi secondo motivi propri”, fermo restando che l’evento, che contraddistingue questo reato, è “di mero pericolo non occorrendo l’effettivo verificarsi della diminuzione della libertà morale, essendo sufficiente la semplice esposizione a pericolo dell’interesse protetto”.
La condotta incriminata consiste nel minacciare ad altri un ingiusto danno (art. 612, c. 1, c.p.) ossia: prospettare il “pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo
sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente” (cfr. anche: sez. V, n. 31693 del 07/06/2001 – dep. 24/08/2001, T., Rv. 21985101; sez. V, sentenza n. 21601 del
12/05/2010 Itag. (dep. 07/06/2010) Rv. 247762”; occorre, in altri termini, “la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, il cui concretizzarsi dipenda dalla persona che lo rappresenta e sia idoneo a creare turbamento e timore nella persona offesa”.
A sua volta l’“elemento soggettivo del reato di minaccia si caratterizza per il dolo generico consistente nella cosciente volontà di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira” e, più precisamente, la “cosciente volontà di minacciare ad altri un ingiusto danno  ed è diretto a provocare l’intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontà sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato”.
Chiariti i tratti essenziali che caratterizzano questa fattispecie delittuosa, esaminando la normativa in commento, va osservato che l’art. 1 del decreto legislativo n. 36/2018 prevede che all’“articolo 612 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, le parole: «e si procede d’ufficio» sono soppresse; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.».
Orbene, procedendo ad un raffronto comparativo tra la normativa previgente e quella vigente, si evince che, se prima, la procedibilità d’ufficio di questo illecito penale avveniva sia se la minaccia era grave, sia se avveniva in uno dei modi indicati dall’art. 339 c.p., adesso invece la procedibilità d’ufficio è prevista solo per quest’ultima ipotesi mentre, per la minaccia grave, la procedibilità avviene solo su querela di parte.

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La nuova procedibilità a querela

Il commento sistematico, articolo per articolo, del decreto legislativo n. 36/2018 con cui è stato ampliato il novero dei reati, previsti dal c.p., procedibili a querela di parte in questa nuova Opera che, partendo dall’analisi dei tratti essenziali dell’istituto, continua con l’approfondimento delle ricadute di carattere sostanziale e procedurale che si sono venute a determinare, anche attraverso utilissime tabelle di raffronto tra la vecchia e la nuova disciplina.  Completo di formule che esemplificano la novità normativa sotto un profilo prettamente pratico, il testo fornisce altresì una breve disamina dei lavori svolti dalle Camere, al fine di far comprendere al meglio la ratio e la portata innovativa della riforma in commento.Antonio Di Tullio D’Elisiis, Avvocato in Larino, autore di pubblicazioni cartacee e numerosi articoli su riviste giuridiche telematiche.

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