Nuova media conciliazione: il vademecum degli avvocati del Triveneto

Redazione 23/09/13
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Anna Costagliola

Operativa dal 20 settembre scorso, la mediazione è tornata ad essere obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Si ricorda che il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008. Il D.L. 69/2013 (cd. decreto «del fare»), conv. in L. 98/2013, ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 dopo che la Corte costituzionale ne aveva sancito l’illegittimità per eccesso di delega. In tal modo sono state riportate in vigore le disposizioni dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 272/2012 e sono state introdotte altresì nuove norme. Le nuove previsioni attengono ai seguenti punti:

a) è stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda;

b) la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione;

c) solo lo svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti;

d) gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo;

e) le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria;

f) il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione;

g) la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi;

h) gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale;

i) gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione;

l) nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione.

L’unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati ha messo a disposizione un vademecum sulla nuova mediazione, aggiornata alla legge di conversione del D.L. 69/2013. Il vademecum, che si riporta in allegato, affronta i seguenti argomenti:

–     la mediazione

–     il mediatore

–     il registro degli organismi di mediazione

–     tipi di mediazione

–     mediazione preventiva obbligatoria

–     provvedimenti giudiziali urgenti

–     mediazione delegata nel giudizio d’appello

–     durata della mediazione

–     procedimento di mediazione

–     conciliazione

–     efficacia esecutiva della mediazione

–     spese processuali

–     agevolazioni fiscali

–     gratuità della mediazione

 

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