Nuova iscrizione nel registro se emergono altri reati per l’indagato?

Il PM deve procedere a nuova iscrizione se emergono nuovi reati a carico della stessa persona già iscritta nel registro delle notizie di reato?

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Il PM deve procedere a nuova iscrizione se emergono nuovi reati a carico della stessa persona già iscritta nel registro delle notizie di reato? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 15982 dell’8-04-2025

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Indice

1. La questione: erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), codice di procedura penale, «in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per decorrenza dei termini di indagine di cui agli artt. 405 e 407 cpp»


Il Tribunale di Brescia annullava un’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo con la quale era stata applicata, nei confronti di taluni indagati, la misura della custodia in carcere, e nei confronti di altri, la misura degli arresti domiciliari, per essere gli stessi gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere finalizzata a commettere più delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e tributari (di cui agli artt. 2, 4, 5, 8 e 10 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), oltre che di correlativi reati-fine, e per essere sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva, con riferimento all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 274, comma 1, lett. a), b) e c), dello stesso codice, «in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per decorrenza dei termini di indagine di cui agli artt. 405 e 407 cpp». Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, qualora il pubblico ministero acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine a ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.[1], costui deve procedere a nuova iscrizione e il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 cod. proc. pen.[2], decorre in modo autonomo per ciascuna successiva iscrizione nell’apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti (Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015. In senso analogo: Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012).

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3. Conclusioni: per ogni nuovo reato emerso, il PM deve fare una nuova iscrizione, da cui decorre autonomamente il termine delle indagini


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se il PM deve procedere a nuova iscrizione qualora emergano nuovi reati a carico della stessa persona già iscritta nel registro delle notizie di reato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se emergono nuovi reati a carico dello stesso indagato, il PM deve procedere a nuova iscrizione da cui decorre un autonomo termine per le indagini.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione allorché si verifichi una situazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Note


[1] Ai sensi del quale: “1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa , contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”.

[2] Secondo cui: “1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2. 3. Se è necessaria la querela, l’istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero. 4. Se è necessaria l’autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l’autorizzazione perviene al pubblico ministero”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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