Nuova giurisprudenza in tema di favoreggiamento all’immigrazione clandestina

Eleonora Contu 15/03/17
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Con la Sentenza n. 9636/17 (sez. I Penale) la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover affermare il seguente principio di diritto in materia d’ immigrazione clandestina, difatti: ”in tema di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato o di altro Stato dell’Unione Europea e, in generale, in tema di favoreggiamento della immigrazione clandestina, in considerazione della natura, dell’ entità e della importanza della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, la modestia del compenso corrisposto, o promesso, dallo straniero favorito dal soggetto attivo del reato, per remunerare la condotta delittuosa, non comporta il riconoscimento della attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità”.

 

VICENDA

 

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia dichiarava, con sentenza del 24.09.2015, colpevole B.A.A. del reato di cui all’art.12 commi 1;3 lettera a) e 3 ter lettera b) d.lgs. n. 286/98  (noto anche come T.U. sulla disciplina dell’immigrazione). La condotta contestata al reo era appunto quella di aver agevolato l’entrata clandestina nel territorio francese di quattordici cittadini extraunionisti di varia nazionalità con l’aggravante del numero dei soggetti agevolati per trarne profitto. Tuttavia il Gip nel quantificare la pena, pur considerando l’aumento per le aggravanti, aveva riconosciuto a B.A.A. le attenuanti generiche ma soprattutto l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma primo, n.4 c.p..In questo modo, considerando anche la diminuente per la scelta del rito abbreviato, la pena veniva quantificata in anni due di reclusione (pena condizionalmente sospesa) ed euro centocinquantamila di multa. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale d’Imperia proponeva così ricorso per Cassazione deducendo l’erronea applicazione di legge in relazione al riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo le argomentazioni di parte ricorrente, il pregiudizio cagionato ai soggetti clandestini non poteva ritenersi lievissimo, dovendo comunque tener conto del complessivo danno patrimoniale procurato agli stessi. Si trattava infatti di soggetti privi di una stabile dimora, che non percepivano alcun reddito legittimo e non avevano una stabile attività lavorativa sul territorio nazionale. Quindi pur essendo l’entità del profitto lucrato dall’agente modestissima, l’entità del danno economico doveva essere valutata in riferimento ai soggetti coinvolti.

 

 

Considerazioni In Diritto Della Suprema Corte

 

La Corte ha quindi ritenuto fondato il ricorso ritenendolo meritevole di accoglimento. La S.C. ha da subito ribadito un consolidato principio di diritto secondo il quale,  il delitto consistente nel compiere atti diretti a favorire l’ingresso illegale di una o più persone nel territorio dello Stato (ex art. 12 d.lgs. n. 286/98) ha natura di reato di pericolo o reato a consumazione anticipata per il quale rimane del tutto irrilevante il raggiungimento dello scopo. Come noto, il concetto di pericolo esprime la probabilità della lesione, si parla infatti di lesione potenziale del bene giuridico protetto dalla norma.

Attraverso la configurazione dei reati di pericolo il Legislatore anticipa la tutela, reprimendo fatti che minacciano l’esistenza o il godimento del bene stesso. Partendo da questo assunto, la Giurisprudenza di legittimità della Corte rimarca il concetto che il delitto ex art. 12 d.lgs. n. 286/98 si perfeziona per il solo fatto che l’agente-con la sua condotta- pone il essere una condizione tale da favorire (anche solo potenzialmente) l’ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, generando in questo modo una situazione di pericolo per lo Stato stesso. La situazione di pericolo rappresenta quindi essa stessa l’oggetto della norma incriminatrice. Ciò che la norma sanziona è quindi il compimento di attività dirette a favorire l’ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altro Stato dell’Unione Europea. Si evidenzia infatti che la ragione dell’intervento riformatore realizzato attraverso l’ampliamento della sfera di operatività dell’art. 12 D.lgs. n. 286/98 per effetto della legge n. 189/2002, in virtù del quale vengono sanzionate anche le condotte finalizzate a permettere l’ingresso illegale di migranti in ALTRI Stati dell’Unione, è stato realizzato anche nello spirito dell’accordo di Schengen (reso esecutivo con la legge n. 388/93).Nel caso infatti di favoreggiamento dell’ingresso di clandestini in altro Stato europeo, vi è una anticipazione della tutela del bene giuridico protetto ( cioè garantire la sicurezza interna dello Stato nonché la cooperazione fra Stati) rispetto al momento dell’attraversamento della frontiera. Infine quindi si rappresenta come il reato di base si perfeziona con il compimento di atti volti al potenziale ingresso illegale dello straniero rimanendo irrilevante il perseguimento dello scopo e quindi senza che occorra la realizzazione di un ingiusto profitto da parte dell’agente.

 

Decisione della Cassazione

 

La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità che esclude, eliminandola, la diminuzione della pena, la quale resta così determinata nella misura di anni tre di reclusione e duecentomila di multa.

 

Sentenza collegata

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Eleonora Contu

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