Nullità del verbale redatto dagli ausiliari al traffico. Insussistenza della fede privilegiata di cui agli artt.2699e 2700 codice civile (Castellammare di Stabia n.2920 /05, sent. n.2920 /05) .

sentenza 09/03/06
Scarica PDF Stampa
Si segnala all’attenzione dei lettori una sentenza del Giudice di pace di Castellamamre di Stabia in tema di contravvenzioni elevate da " ausiliari al traffico" dipendente di una ditta privata "associata in partecipazione" con l’Azienda Comunale Trasporti. .
In particolare il giudice nel rilevare che con l’associazione in partecipazione non possono trasferirsi  – per una sorta di proprietà transitiva – le qualifiche di dipendente pubblico o di azienda pubblica anche a soggetti non appartenenti alle predette  categorie, ha ritenuto il procedimento adottato non conforme alla legge e nell’annullare il verbale , ha sancito  che al verbale di accertamento redatto da dipendenti del Consorzio non possa attribuirsi l’efficacia di cui agli artt.2699 e 2700 c.c. –
avv.Luigi Vingiani
  • qui di seguito la sentenza
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE      sentenza n.2920 /05
CASTELLAMMARE DI STABIA
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Ennio D’******* ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel R.G.dell’anno 2003 al n. 2983 decisa come da dispositivo letto in udienza il 21 maggio 2004 , avente ad oggetto opposizione ex art. 23 Legge 689/81.
t r a
** ** elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla Via Tetrarca n.33 presso l’**************’Angelo che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta a margine del ricorso                                                                                                            – opponente –
c o n t r o
il Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia difeso dall’avvocato municipale ******************** e con lo stesso elettivamente domiciliato in Castellammare di Stabia alla via Raiola n.44 presso l’Avvocatura Municipale                                                 -opposto-
O G G E T T O: Opposizione a violazione amministrativa
Conclusioni
per l’opponente e per l’Amministrazione opposta: accoglimento delle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
     Con ricorso depositato nella Cancelleria di questo Ufficio del Giudice di Pace il 25 giugno 2003, ** ** ha proposto opposizione avverso il processo verbale di contravvenzione 015609 emesso in data 31 maggio 2003 con il quale il Comando Polizia Municipale dell’indicato Comune gli ha contestato la violazione dell’art.157/6 C.d.S. per aver con l’ auto Fiat Tipo targata ** sostato in via Ugo Foscolo senza esporre il titolo di pagamento.
A sostegno dell’opposizione ha riferito di esser titolare per l’auto di un permesso di sosta mensile, regolarmente pagato e valido per tutto il mese di maggio 2003.
       Con decreto in data 30 giugno 2003 questo Giudice di Pace, disposta la sospensione del provvedimento, ha fissato la data di comparizione per il giorno 12 novembre 2003.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, l’opposta Amministrazione ha fatto pervenire a questa A.G. gli atti del procedimento di cui all’art.23 L.689/81.
 Sulla scorta del ricorso e della copia del verbale impugnato, dopo alcune udienze istruttorie, all’udienza del 21 maggio 2003 questo Giudice di Pace ha deciso la causa, leggendo im- mediatamente il dispositivo in udienza, dopo delibazione in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, ritenersi ammissibile l’opposizione contro il verbale di contravvenzione, divenuto titolo esecutivo (perché non è stato effettuato il pagamento in misu- ra ridotta e perché non è stato proposto ricorso amministrativo al Prefetto nel termine di gg 60 dalla notifica o contestazione).Questo principio si rileva dalla giurisprudenza innovativa (confermata in più di una decisione) della Corte Costituzionale (v. in particolare le sentenze nn. 255 e 311 del 1994), che ha fatto giustizia della c.d. “giurisdizione condizionata”, affermando che la tutela giurisdizionale non può essere subordinata, a pena d’inammissibili tà, al preventivo ricorso in via amministrativa.
 Nel caso di specie il ricorrente ha inteso ricorrere immediatamente avverso la contestazione portata dal verbale di contravvenzione.Tale azione è ammissibile,considerato che la con-testazione sostanziale è stata rivolta contro l’accertamento contenuto nel verbale e, soprattutto, perché la constatazione è definitiva, mancando il ricorso amministrativo al Prefetto e non è più prevista alcun’ordinanza-ingiunzione successiva. Il documento costituisce infatti titolo esecutivo a norma dell’art. 203, comma 3° C.d.S., per una somma pari alla metà del massimo edittale.
 Appare pertanto più che logico, nel solco della giurisprudenza costituzionale citata, consentire l’esercizio immediato della tutela giurisdizionale, senza dover attendere l’iter dell’ iscrizione a ruolo e la consequenziale emissione della cartella esattoriale, che a tal punto rappresenta solo un atto dovuto (fatto salvo ovviamente il potere d’annullamento ex officio in sede d’autotutela).
          Per il resto, la domanda è fondata e merita accoglimento con la conseguenza che l’im- pugnato provvedimento va annullato.
Il verbale di accertamento dell’infrazione è stato elevato dall’ausiliare del traffico Lu cia ********* la quale, come si rileva dalla copia del decreto di nomina sindacale denominato “conferimento di funzioni” e prodotto in atti è “dipendente del Consorzio Pianeta Ser vice”, in associazione di partecipazione con l’****** S.p.A. Azienda Stabiese della Mobilità
In merito alla sua posizione giuridica osserva questo Giudice di Pace:
– i commi 132 e 133 dell’art.17 della legge 15/5/1997 n.127 hanno conferito al Sindaco la facoltà di nominare persone che possano accertare violazioni in materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate.
Gli accertatori indicati dal comma 132 della norma citata, come ha chiarito la Circolare Ministero dell’Interno prot.300/A26467/110/26 del 25/9/1997, si possono distinguere in due gruppi in funzione del rapporto di dipendenza con l’amministrazione locale:
– dipendenti comunali,diversi da quelli della Polizia Municipale e da quelli muniti dell’abi- litazione di cui all’art.12 comma 3 codice della strada;
-dipendenti di enti o di imprese, quali ad esempio aziende speciali, altri enti di gestione ov- vero società private alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento che, diversamente dai soggetti di cui al punto 1), hanno funzioni di accertamento delle violazioni commesse solo sui parcheggi o sulle aree di sosta a pagamento concesse all’azienda o all’impresa dalla quale dipendono.
La Circolare precisa anche che ”per tutte le categorie di addetti all’accertamento deve esistere un rapporto di dipendenza non occasionale con i Comuni, ovvero con le aziende, gli enti e le società sopra indicate.”
E’attribuita agli ausiliari la facoltà di recuperare le evasioni tariffarie ed i mancati pagamenti e di disporre la rimozione dei veicoli dalle aree di sosta in concessione o dalle immediate vicinanze.
Ulteriori chiarimenti delle funzioni affidate agli ausiliari si rilevano dall’art.68 della Legge 23/12/1999 n.488 (finanziaria 2000) la quale ha precisato che i commi 132 e 133 della legge 127/1997 vanno interpretati nel senso che ai suddetti ausiliari vanno affidate le funzioni di prevenzione ed accertamento di violazioni ai sensi dell’art.12, comma 1, lettera e) del Codice della strada e che i loro verbali hanno la fede privilegiata di cui agli artt.2699 e 2700 codice civile. Il citato art.68 L.488/1999 ha, infine, stabilito che dal 1 gennaio 2000 le funzioni sono svolte da personale scelto nell’ambito delle categorie indicate, nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti penali.
Premesso questo breve excursus legislativo sulla materia, è opportuno esaminare a quali istituti ed a quali procedure l’Amministrazione Comunale abbia fatto ricorso in tema di parcheggi perchè, nel caso l’iter non fosse conforme a legge, il giudice potrebbe disappli- care il decreto di nomina sindacale, con effetti negativi sull’accertamento del quale si discute. “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il pretore (oggi GdP o Tri bunale), ai sensi dell’art. 22 della l. n. 689 del 1981, può conoscere, ai fini della loro eventuale disapplicazione in conformità al disposto dell’art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, degli atti amministrativi in applicazione dei quali è stata contestata la violazione sanzionata con la detta ordinanza, senza che le questioni circa l’esercizio del relativo potere siano configurabili come questioni di giurisdizione, essendo attinenti soltanto ai limiti interni della giurisdizione ordinaria, alla quale la l. n. 689 del 1981 ha rimesso non solo l’accertamento della capacità di intendere e volere del trasgressore, dell’elemento sogget tivo e della presenza di cause di esclusione della responsabilità, ma anche il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento amministrativo e modificarlo anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta.”Cassazione civile, sez. I, 21 maggio 1999, n. 4941; Cass.4 dicembre 1984 n.6348 ed altre conformi)
            E’noto che il Comune di Castellammare di Stabia, nell’ambito dei poteri conferiti agli enti locali dagli artt.112 e 113 del D.Lgs 18/8/2000 n.267,provvede alla gestione del trasporto pubblico e delle aree di parcheggio a mezzo di Azienda Speciale, denominata A.S.M. Azienda Stabiese Mobilità S.p.A.
            Risulta anche costituito un Consorzio, denominato Pianeta Service del quale l’ausilia- re del traffico *********, che ha accertato l’infrazione, è dipendente, ma non si conoscono i soggetti che hanno costituito l’ente associativo, non potendosi pertanto presupporre né che si tratti di una associazione di persone creata per la realizzazione in comune di un interesse proprio di ciascun partecipante ex art. 2602 cod.civ., nè di un ente di diritto pubblico a struttu- ra associativa, dotato di personalità giuridica.
Nell’uno e nell’altro caso l’Amministrazione opposta non ha provato quale sia la comunan- za di interessi tra più soggetti che, sia che si versi nel campo del diritto privato che in quello pubblico, abbia reso necessaria la creazione del Pianeta Service per la risoluzione di problemi che evidentemente non ritiene possano esser risolti singolarmente.
Ha prodotto solo il decreto sindacale di nomina dell’ausiliare, ritenendo in tal modo soddisfatta l’esigenza di verifica di legalità della nomina del soggetto.
Tale conclusione non è condivisibile.
Dal decreto di nomina dell’ausiliario risulta, infatti, che con un ulteriore passaggio l’ ****** S.p.A. ha associato in partecipazione il consorzio Pianeta Service.
            Secondo l’art.2549 cod.civ. l’associazione in partecipazione è il”contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.”
            La Suprema Corte con sentenza 21/7/1960 n.2039 la cui giurisprudenza non è stata poi modificata, ha affermato che “ il rapporto di associazione in partecipazione è caratterizzato nel suo tipo normale da un lato da un contributo patrimoniale (apporto)da parte di un soggetto (associato) al gestore dell’impresa o dell’affare (associante), dall’altro da una partecipazione dell’associato agli utili ed eventualmente alle perdite che ne derivano”.
        Questi gli elementi essenziali dell’istituto tra i quali, come si noterà è compresa la partecipazione dell’associato agli utili, ma non il trasferimento all’associato della titolarità e gestione del patrimonio investito nell’impresa, né le qualità o qualifiche proprie dell’associante. Si vuol dire, cioè, che se un ingegnere associa a sé per la realizzazione di una determinata opera un geometra, non per questo il geometra assume le funzioni, le qualifiche ed i poteri dell’associante quanto (per esempio) alla firma di un calcolo in cemento armato.
      Risulta da quanto sopra chei poteri e le qualifiche, che le già citate disposizioni di legge (art.17 L.15/5 /1997 n.127, § 132 e 133 e art.68 L. 23/12 /1999 n.488) attribuiscono soloai dipendenti comunali e di enti o di imprese quali ad esempio Aziende Speciali, altri enti di gestione ovvero società private alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, non possono trasferirsi per una sorta di proprietà transitiva anche a soggetti non appartenenti ai citati due gruppi in rapporto di dipendenza con l’am- ministrazione locale.
 Di conseguenza, gli istituti di diritto pubblico e privato posti in essere da questo Comune e dalla A.S.M. SpA per la gestione dei parcheggi di questa Città sono stati erroneamente utilizzati e rendono il procedimento adottato non conforme a legge, non essendo consentito all’Amministrazione Comunale e, a maggior ragione all’Azienda, applicare analogicamente le citate disposizioni di legge ed ampliare il numero dei soggetti abilitati al rilevamento delle infrazioni, seppure col lodevole scopo di evitare un’assunzione diretta di personale con i relativi oneri economici.
 Si può far ricorso all’analogia quando non esista una norma specifica che regoli la materia ma non – come nella fattispecie – quando il legislatore ha dettato precisi criteri per individuare i soggetti ai quali ha attribuito il potere di rilevare determinate infrazioni al codice della strada.
In conclusione, ritiene questo giudice che le potestà di cui alle sopra indicate leggi, per effetto dell’escamotage dell’associazione in partecipazione tra il Consorzio e l’*****. sia- no state attribuite alla Calvanicoillegittimamente, con l’ulteriore conseguenza che al verbale di accertamento redatto dalla dipendente del Consorzio non possa attribuirsi l’efficacia di cui agli artt.2699 e 2700 c.civ.
Tra l’altro, l’Amministrazione opposta non ha provato che l’area nella quale sostava l’auto è zona affidata in concessione all’********* il parcheggio.
E poiché nel procedimento di opposizione alle ordinanze l’Amministrazione assume la posizione sostanziale di attore, anche per la mancanza di tale prova l’opposizione va accolta.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione proposti da ** **
Alla luce di quanto dedotto l’opposizione va accolta come previsto dall’art.23, comma 12, della Legge 689/1981 con conseguente annullamento dell’impugnato verbale di contravvenzione.
Attesa la costituzione dell’opponente a mezzo avvocato, le spese di causa vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 25 giugno 2003 nei confronti di Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, così provvede:
– accoglie l’opposizione proposta da ** ** generalizzato come innanzi e, per l’effetto, annulla il provvedimento indicato in epigrafe ed impugnato, emesso dal Comune di Castellammare di Stabia
 Considerato che l’opponente si è costituito a mezzo di avvocato, condanna l’Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 165,00 di cui € 15,00 per spese, € 70,00 per diritti di procuratore ed € 80,00 per onorario, con attribuzione all’**************’Angelo antistataria.
Sentenza scritta a Castellammare di Stabia il 30 maggio 2004 e decisa come da dispositivo letto il 21 maggio 2004
                                                                                               IL GIUDICE DI PACE
                                                                                                          *******’*******

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento