Novità dal 22 giugno 2022: pignoramento presso terzi e foro per crediti di lavoro verso la PA

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Con l’art. 19 del d.l. n. 132 del 2014, sono state apportate modifiche alla fase di ricerca dei beni pres­so l’anagrafe tributaria introducendo l’art. 492-bis c.p.c. “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”. In questo modo è stata disciplinata in maniera più ampia la modalità di ricerca dei beni presso le banche dati. Le nuove norme si applicano decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Sono due le novità, previste dalla riforma del processo civile (l. n. 206/2021) operative a decorrere dal 22 giugno 2022, quali misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata: un adempimento aggiuntivo a carico del creditore stabilito a pena di inefficacia del pignoramento presso terzi, e un nuovo criterio per stabilire il foro competente per le ipotesi di espropriazione presso terzi ove il debitore sia una pubblica amministrazione datore di lavoro, al fine di evitare un’eccessiva concentrazione di controversie a Roma.      
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Indice

1. Le misure urgenti previste dalla riforma del processo civile


La riforma del processo civile (l. n. 206/2021) ha previsto 12 misure urgenti, tra cui due in materia di esecuzione forzata, che il provvedimento stesso rende operative, senza abbisognare di provvedimenti attuativi, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge, coincidente col 24 dicembre 2021, e quindi a partire dal 22 giugno 2022. La medesima legge ha assegnato al Governo un anno di tempo per emanare i decreti legislativi finalizzati a disciplinare gli interventi rispetto ai quali sono stati dettati i principi e i criteri direttivi.

2. Come cambia il pignoramento presso terzi


Il comma 32 dell’unico articolo della l. n. 206/2021, all’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma, aggiunge i seguenti: “Il creditore, entro  la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”. Pertanto il creditore, sul quale grava già l’onere di iscrivere a ruolo il processo espropriativo presso terzi entro 30 giorni dalla data in cui riceve dall’ufficiale giudiziario l’originale dell’atto di pignoramento notificato, a pena di inefficacia del pignoramento, a decorrere dal 22 giugno, dovrà pure informare dell’avvenuta iscrizione a ruolo il debitore esecutato e il terzo presso cui si trovano il bene o il credito pignorati, notificando e depositando il relativo avviso nel fascicolo dell’esecuzione entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento. L’adempimento viene prescritto a pena di inefficacia del pignoramento, per l’effetto ove venga omesso, gli obblighi del debitore e del terzo cessano dall’udienza indicata nell’atto di pignoramento. L’intenzione che si ricava, anche tra le righe dei lavori preparatori, è quello di consentire una veloce liberazione dei crediti e dei beni pignorati, così ponendo fine agli obblighi di custodia in capo al terzo tramite la sopravvenuta inefficacia del pignoramento. La nuova formulazione dell’articolo 543 c.p.c. consente a debitore e terzo di essere informati in ordine alla prosecuzione del processo esecutivo, consentendo la liberazione delle somme o dei beni pignorati nelle ipotesi in cui il creditore non li abbia avvisati dell’iscrizione a ruolo entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, data dalla quale terminano, in detta specifica ipotesi, gli obblighi di custodia in capo al terzo, prescritti dall’articolo 546 del medesimo codice di rito.

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3. Il foro per l’espropriazione dei crediti di lavoro ove sia debitrice una PA


Il comma 29 dell’unico articolo della riforma civile novella l’articolo 26 bis c.p.c., il quale disciplina il foro per l’espropriazione di crediti quando debitrice è la pubblica amministrazione e il credito per cui si procede sia sorto da un rapporto di lavoro alle dipendenze della PA: “29. All’articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”. Per l’effetto, la norma operativa dal 22 giugno va a sostituire il criterio che fa coincidere il foro del terzo debitore, con quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, e fuori da tali ipotesi, permanendo comunque il criterio generale di competenza nel foro del debitore esecutato. Come si evince dai lavori parlamentari, la novella mira a consentire una distribuzione più razionale delle controversie tra differenti tribunali distrettuali: le espropriazioni di crediti della PA devono essere poste in essere presso gli esercenti i servizi di tesoreria, mentre convogliare la competenza per territorio (di tali processi esecutivi) alla residenza del terzo comporterebbe la concentrazione di tutte le procedure espropriative di crediti presso il Tribunale di Roma, con relativo appesantimento del carico. Per effetto della novella in disamina il testo dell’articolo 26 bis “Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti”, risulta il seguente: “Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

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Avv. Biarella Laura

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