Questa settimana analizziamo l’ordinanza n. 28254 della Corte di Cassazione, I Sezione Civile, pubblicata il 24 ottobre 2025, che affronta un tema cruciale per la pratica forense: la validità della notificazione telematica e la possibilità di rimessione in termini in ipotesi di appello tardivo. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. Appello tardivo e notificazione via PEC
La vicenda trova esordio dal ricorso depositato nel luglio 2022 col quale una parte chiedeva al Tribunale di Lamezia Terme la separazione personale dal coniuge, con addebito della stessa al resistente, e statuizioni sull’assegnazione della casa familiare e sul mantenimento della figlia. La ricorrente lamentava che la convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta vessatoria e aggressiva del coniuge. Il Tribunale, con sentenza pubblicata nell’ottobre 2024, pronunciava la separazione personale, disponeva l’affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre, stabiliva l’obbligo per il marito di versare € 300,00 mensili per il mantenimento della figlia e di contribuire al 50% delle spese straordinarie, e prendeva atto della pattuizione (in seguito revocata dal marito, ma ritenuta irrilevante in quanto successiva alla precisazione delle conclusioni) relativa al trasferimento del 50% dell’immobile in comunione alla moglie. Avverso tale sentenza di primo grado, il marito (appellante) interponeva appello, tuttavia la Corte territoriale di Catanzaro, con sentenza del luglio 2024, lo dichiarava inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notificazione telematica della sentenza (avvenuta il 18.1.2024 all’avvocato che la Corte riteneva ancora costituito, non essendo la revoca del mandato stata ritualmente comunicata). L’appellante aveva eccepito a sua difesa lo stato di detenzione domiciliare, l’asserita revoca del difensore non comunicata, la negligenza del difensore nel non averlo informato della notifica della sentenza e l’irregolarità della notificazione telematica per l’asserita assenza dell’attestazione di conformità. L’uomo proponeva, quindi, ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello, articolando due motivi, a cui la moglie separata (controricorrente) resisteva. Per aiutare i professionisti, abbiamo pubblicato il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon, e il nuovissimo Codice di procedura Civile – Aggiornato a Legge AI e Conversione del decreto giustizia, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
2. Il rigetto del ricorso
La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, ha respinto il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e inammissibile/infondato il secondo motivo. La motivazione si concentra su due punti principali:
- sull’istanza di rimessione in termini (I motivo). La Corte ha respinto la richiesta di rimessione in termini presentata dal ricorrente, il quale lamentava di non aver potuto appellare tempestivamente a causa del suo stato di detenzione domiciliare e della negligenza del suo precedente difensore nel comunicargli la notifica della sentenza di primo grado. Il collegio di legittimità ha ribadito che la rimessione in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.) è consentita solamente se la decadenza risulta causata da un impedimento assoluto e non imputabile alla parte. La mancata comunicazione da parte del difensore non è stata ritenuta un impedimento assoluto per la parte, bensì un’omissione ascrivibile a negligenza del legale, rilevante solo nel rapporto col cliente. Lo stato di detenzione non è stato considerato un ostacolo insuperabile, data la “accertata incontestata possibilità di utilizzare vari mezzi di comunicazione col difensore,” come peraltro emerso dal ricorso medesimo (riferimento a messaggi WhatsApp).
- Sulla regolarità della notificazione telematica (II motivo). Il ricorrente contestava la regolarità della notificazione telematica della sentenza impugnata, sostenendo che mancava l’“attestazione di conformità”. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e infondato, in quanto gli atti processuali avevano già accertato che la notificazione della sentenza era avvenuta regolarmente. In particolare, l’esame della documentazione aveva riscontrato la “consegna” della notificazione in formato “.eml”, con la relativa accettazione nel medesimo formato, e l’attestazione di “estrazione dal fascicolo telematico”. La Corte ha quindi concluso che, essendo stata accertata la regolare notifica con l’attestazione di conformità prescritta, la doglianza del ricorrente era del tutto astratta e non attingeva la chiara ratio decidendi.
3. Rimessione in termini, presupposti e limiti
La Corte ha ribadito che la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., richiede la prova di un impedimento assoluto non imputabile alla parte. Nella vicenda esaminata, la Corte ha escluso presupposto siffatto:
- la mancata comunicazione da parte del difensore non costituisce impedimento assoluto;
- lo stato di detenzione domiciliare non ha impedito la comunicazione, come dimostrato dalle chat WhatsApp prodotte.
La negligenza del difensore può rilevare nei rapporti interni col cliente; tuttavia, non giustifica la rimessione in termini nel contesto del processo civile.
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4. Notificazione telematica, validità e conformità
La Corte ha confermato la regolarità della notificazione telematica:
- la sentenza è stata notificata via PEC con file in formato “.eml” e attestazione di estrazione dal fascicolo telematico;
- la giurisprudenza ammette la prova della notifica anche tramite copie informatiche in formato “.pdf” corredate da attestazione di conformità.
La doglianza sulla mancanza di attestazione è stata ritenuta astratta, non incidendo sulla ratio decidendi.
5. Principi di diritto ricavabili
L’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, I Sezione Civile, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1. Circa la rimessione in termini (art. 153, comma 2, c.p.c.):
- La rimessione in termini richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, in quanto cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.
- L’evento addotto per integrare una causa non imputabile deve avere carattere di impedimento assoluto.
- La mancata comunicazione al ricorrente da parte del proprio difensore della notifica/pubblicazione della sentenza del Tribunale non configura un impedimento assoluto per la possibilità di proporre appello. Tale omissione è ascrivibile a negligenza del difensore e può rilevare solo nei rapporti col cliente.
- Lo stato di detenzione del ricorrente non assume rilievo di impedimento assoluto, specialmente se è accertata la possibilità di utilizzare vari mezzi di comunicazione con il difensore.
2. In ordine alla regolarità della notificazione telematica della sentenza (art. 11, legge n. 53/1994 e art. 325 c.p.c.):
- Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (art. 325 c.p.c.) e per comprovare l’avvenuta notifica in modalità telematica, la prova può essere data mediante il deposito delle copie informatiche, in formato “pdf”, delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate di attestazione di conformità agli originali informatici.
- In tale contesto, non occorre il deposito dei relativi file in formato “.eml” o “.msg” (che è necessario, invece, per la prova della notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio).
- La relata di notifica della sentenza è un atto esterno al giudizio che può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.
- Nel caso specifico, la Corte ha accertato che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la notifica della sentenza impugnata al difensore era avvenuta in formato “.eml”, con l’attestazione di conformità prescritta.
Per l’effetto:
- La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di impedimenti assoluti non imputabili alla parte.
- La notificazione telematica è valida se effettuata via PEC con documentazione conforme e tracciabile.
- La revoca del mandato difensivo deve essere formalmente comunicata per avere effetti nel processo.
- La negligenza del difensore non giustifica la rimessione in termini, salvo casi eccezionali.
6. Implicazioni pratiche per l’avvocato
Questa pronuncia offre spunti operativi fondamentali:
- controllo delle notifiche: l’avvocato deve monitorare costantemente le notificazioni via PEC e informare tempestivamente il cliente;
- gestione del mandato: ogni revoca o sostituzione del difensore deve essere formalizzata e comunicata alle parti e al giudice;
- documentazione telematica: è essenziale conservare e produrre le ricevute di accettazione e consegna in formato conforme;
- strategia difensiva: in caso di appello tardivo, la difesa deve dimostrare con precisione l’impedimento assoluto, evitando argomentazioni generiche.
7. Conclusione
L’ordinanza n. 28254/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo nella disciplina della notificazione telematica e della rimessione in termini. Per l’avvocato moderno, si impone una gestione rigorosa del mandato, una vigilanza costante sulle comunicazioni processuali e una padronanza tecnica delle regole del processo civile telematico.
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