Notai: in Gazzetta il decreto che fissa il massimale della copertura assicurativa RC

Redazione 16/01/13
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Anna Costagliola

Con D.M. 19 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2013, n. 11, il Ministero della giustizia ha individuato il massimale della copertura assicurativa minima, sia collettiva che individuale, per il risarcimento dei danni provocati ai terzi nell’esercizio dell’attività di notaio. Ciò in attuazione delle previsioni di cui al D.P.R. 137/2012, recante la riforma delle professioni regolamentate, che, all’art. 5, contempla l’obbligo per il professionista di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali di categoria, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale.

La RC professionisti è un contratto in base al quale l’impresa si impegna a risarcire l’assicurato di quanto questi sia chiamato a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’attività professionale, in ipotesi di violazione di doveri professionali, errori od omissioni commessi dal professionista nell’espletamento dell’incarico ricevuto. Una volta stipulata l’assicurazione, il professionista, al momento dell’assunzione dell’incarico, dovrà rendere noti al cliente gli estremi della polizza e il relativo massimale di copertura del danno.

La previsione dell’obbligo della copertura assicurativa per i notai non è nuova; già il D.Lgs. 182/2006, modificando la L. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili) aveva previsto la predisposizione, da parte del Consiglio nazionale del notariato, di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. In mancanza di forme collettive di copertura assicurativa, la normativa di settore ha poi imposto al notaio la stipula di una polizza assicurativa individuale.

In conformità ora alle nuove previsioni in tema di esercizio delle professioni regolamentate, il Ministro della giustizia, di concerto con quello dello sviluppo economico, al fine di rendere concretamente operativa la nuova disciplina, ha individuato i massimali della copertura assicurativa minima per i notai.

In particolare, alla stregua del detto provvedimento:

a) il massimale della copertura assicurativa collettiva minima, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell’esercizio dell’attività del notaio, ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 150.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i notai che cessino l’attività nel periodo di vigenza della polizza;

b) il massimale della copertura assicurativa minima per ogni notaio, che deve prevedere la copertura di tutti i danni provocati ai terzi nell’esercizio dell’attività del notaio, ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale, è fissato in misura pari ad almeno € 3.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo, con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i notai che cessino l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

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