Non vi è legittimazione attiva qualora un soggetto partecipi ad un appalto in qualità “persona fisica” e allo stesso è intestata la documentazione fiscale prodotta in causa;mentre il ricorso venga presentato dall’impresa di cui risulta il legale rappresen

Lazzini Sonia 05/01/06
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Il Consiglio di Stato, con la decisione numero 6628 del 28 novembre 2005 ci insegna che un appello? deve essere dichiarato manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione dell?appellante quando:

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non vi ? identit? personale fra il soggetto che ha promosso l?azione in primo grado e nei confronti del quale ? stata emessa la sentenza appellata ed il soggetto che ha proposto l?appello, trattandosi, nel primo caso, di persona fisica e, nel secondo di societ? a responsabilit? limitata, fornita di personalit? giuridica;

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? del tutto irrilevante la coincidenza della persona finisca del ricorrente in primo grado e del soggetto che agisce in questa sede di appello, in qualit? di rappresentante legale della societ? denominata ?***?;

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in assenza di specificazione della posizione legittimante della attuale appellante ed in particolare della successione a titolo particolare di quest?ultima all?originario ricorrente, deve essere rilevato, anche in difetto di eccezione dell?appellata, il difetto di legittimazione attiva che, in quanto? attiene alla mancanza di un presupposto processuale, deve essere rilevato d?ufficio

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a cura di Sonia LAZZINI

  • qui la decisione

Lazzini Sonia

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