Non si può ritenere sussistente un principio per cui le imprese che partecipano alle gare pubbliche debbano essere proprietarie dei beni da utilizzare per la gestione del servizio

Lazzini Sonia 31/05/07
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In tema di avvilimento, merita di essere segnalata la sentenza numero 1796 del 17 aprile 2007 emessa dal Tar Lombardia, Milano
 
< il soggetto che partecipa ad un appalto di servizi, può avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti; il principio dell’avvalimento, infatti, affermato dalla giurisprudenza comunitaria con riguardo agli appalti di servizi (Corte di Giustizia, sentenza 2 dicembre 1999, in causa C – 176/1998), successivamente generalizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004, è oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12.4.2006, n. 163) e viene considerato un principio di portata generale>
 
a cura di Sonia Lazzini
 
Sentenza 1796 depositata il 17.4.2007
 
 
Reg. Dec.1796/07
2820/06 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA                         
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione prima
 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
 
 
Sul ricorso proposto da
** Servizi Integrati s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Lucio Solazzi, Benedetto Solaz-zi e Elena Granatello, con domicilio eletto in MILANO, VIA Buonar-roti 39 presso l’Avv Granatello 
 
contro
 
COMUNE DI Ronco Briantino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo
con domicilio eletto in via Mascagni 24
 
e nei confronti di
** Grande Ristorazione s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Claudio Novebaci, Serena Man-zin e Tina Caforio, con domicilio eletto in Milano via Archimede 56  
 
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 
della determinazione n. 105 del 6/9/2006, con la quale il Comune ha disposto l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica per il pe-riodo 1-9-2006/31-8-2007;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, in particolare delle operazioni di gara : verbali n° 3 del 31-8-2006 e n° 4 del 4-9-2006;
 
Visti gli atti tutti della causa;
visti gli atti di costituzione della amministrazione resistente e della so-cietà controinteressata;
Udito alla pubblica udienza del 21-2-2007 il relatore primo referenda-rio Cecilia Altavista;
Uditi altresì i procuratori delle parti, come da verbale in atti;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune di Ronco Briantino, in data 13-6-2006, ha indetto una gara per l’affidamento, con il sistema dell’offerta più vantaggiosa, del servizio di ristorazione scolastica con pasti veicolati per il periodo 1-9-2006/30-8-2007. A seguito dello svolgimento della gara risultava migliore offerta quella presentata dalla ** Ristorazione s.r.l.; l’offerta della ** s.p.a. si classificava al secondo posto.
Con determinazione del 6-9-2006, è stata disposta l’aggiudicazione a favore della prima classificata.
Avverso tale provvedimento e avverso i verbali di gara è stato pro-posto il presente ricorso per i seguenti motivi:
eccesso di potere, violazione delle disposizioni del bando di gara; di-fetto di istruttoria;
Si sono costituite l’Amministrazione resistente e la controinteressata ** Ristorazione contestando la fondatezza del ricorso; la controin-teressata ha altresì proposto ricorso incidentale.  
All’udienza pubblica del 21-2-2007 la causa è stata trattenuta in deci-sione.
DIRITTO
 
Il ricorso è infondato.
Sostiene la società ricorrente la illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, in quanto non avrebbe valutato la mancan-za di un idoneo centro cottura da parte della aggiudicataria.
Tale profilo di censura non è suscettibile di accoglimento.
 Il bando di gara prevedeva quale unico requisito tecnico relativo al centro cottura la distanza massima di 15 chilometri del centro dalla sede comunale del locale mensa di via Mandelli 13/A., senza alcuna specificazione in ordine al tipo di titolo, di proprietà, locazione o altro per l’utilizzo del centro cottura, né che tale centro fosse utilizzato in via esclusiva.
Risulta in ogni caso dagli atti di gara che la ** Ristorazione a-vesse la disponibilità del centro cottura di via Brigatti 69/70 indicato nell’offerta, in forza di un contratto di comodato gratuito stipulato con la ** Ristorazione s.n.c.
Ne deriva che l’amministrazione in maniera legittima ha valutato l’offerta della ** Ristorazione, che risultava del tutto aderente alla prescrizioni del bando.
Né si può ritenere sussistente un principio per cui le imprese che partecipano alle gare pubbliche debbano essere proprietarie dei beni da utilizzare per la gestione del servizio. Esiste, piuttosto un principio contrario, per cui secondo cui il soggetto che partecipa ad un appalto di servizi, può avvalersi, al fine di comprovare i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, dei requisiti di altri soggetti, purché sia in grado di dimostrare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 ottobre 2006 , n. 10233); il principio dell’avvalimento, infatti, affermato dalla giurisprudenza co-munitaria con riguardo agli appalti di servizi (Corte di Giustizia, sen-tenza 2 dicembre 1999, in causa C – 176/1998), successivamente gene-ralizzato ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata n. 18/2004, è oggi disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12.4.2006, n. 163) e viene consi-derato un principio di portata generale (Consiglio Stato , sez. V, 28 settembre 2005 , n. 5194).
Sostiene altresì il ricorrente che il rapporto tra la ** Ristorazione e la ** costituirebbe una ipotesi di cessione del contratto in contrasto con l’art 14 delle indicazioni generali del servizio, in base a cui è vietata la cessione o qualsiasi altra forma di subappalto totale o parziale .
Tale censura non può essere condivisa. Infatti la **, non solo non risulta in alcun modo gestire il servizio, ma successivamente ha anche ceduto il ramo d’azienda alla ** Ristorazione.
Quanto poi alle licenze sanitarie, la giurisprudenza si è già pronun-ciata nel senso che sia rilevante l’autorizzazione sanitaria del soggetto titolare del centro cottura, indipendentemente dalla natura del rapporto che lo lega all’offerente ( Cfr T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 08 novembre 2000 , n. 4312, per cui nella gara d’appalto per l’affidamento del servi-zio di ristorazione dei degenti nei presidi ospedalieri, la clausola del bando che prescriva quale requisito di ammissione la produzione in copia autentica dell’autorizzazione sanitaria rilasciata alla ditta parte-cipante in ordine ai locali adibiti a centro di cottura , deve intendersi rispettata anche nel caso in cui l’autorizzazione "de qua" risulti intesta-ta non alla ditta partecipante, ma al titolare del centro di cottura , di cui la prima comprovi l’acquisita disponibilità ).
Ne deriva che il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ne deriva altresì la carenza di interesse al ricorso incidentale propo-sto dalla controinteressata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. I, re-spinge il ricorso in epigrafe; dichiara inammissibile per carenza di in-teresse il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2007, con l’intervento dei Magistrati:
Piermaria Piacentini                                       – Presidente
Elena Quadri                                                 Primo Referendario
Cecilia Altavista                                                   -Primo Referendario Est.
           
IL PRESIDENTE                                                     L’ESTENSORE

Lazzini Sonia

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