Non può gravare sull’amministrazione la responsabilità dell’errore commesso dal professionista scelto dal richiedente un provvedimento pubblico: quest’ultima necessariamente ricade sul committente, il quale peraltro potrà far valere la responsabilità tec

Lazzini Sonia 03/05/07
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Appare importante sapere quanto ci insegna il Consiglio di Stato con la decisione numero 1037 dell’ 8 marzo 2007 in merito agli errori fatti da un’impresa individuale nel richiedere un contributo statale:
 
< E’ vero che la ricorrente si è avvalsa, per la predisposizione della domanda, dell’ausilio di un tecnico, il quale si è assunto la responsabilità dell’errore.
 
Peraltro, proprio tale fatto rende impossibile ridurre la portata dell’errore medesimo, e soprattutto non consente di ritenerlo agevolmente riconoscibile da parte dell’amministrazione.
 
Ed invero, la domanda in questione risulta predisposta con tutta la cura necessaria, addirittura avvalendosi dell’assistenza di chi dispone degli strumenti tecnici per tradurre correttamente negli atti richiesti la volontà dell’imprenditore.
 
In tale situazione, l’errore in questione appare inescusabile, e certamente non riconoscibile da parte dell’amministrazione.
 
Non può, infatti, gravare sull’amministrazione la responsabilità dell’errore commesso dal professionista scelto dall’interessato.
 
Quest’ultima necessariamente ricade sul committente, il quale peraltro potrà far valere la responsabilità tecnica dell’incaricato nei propri confronti.>
 
Ma vi è di più
 
<In realtà, nel caso di specie la ricorrente pretende di accollare sull’amministrazione un onere di controllo assolutamente irragionevole, che giunge fino all’individuazione, negli atti da lei stessa predisposti, di una volontà manifestamente opposta rispetto a quella ivi univocamente espressa.>
 
A cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ANNO   2005
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 9507/05, proposto dalla sig.ra ****** *** in qualità di titolare della ditta individuale “***” rappresentante rappresentata e difesa dagli avv.ti *************** e ***************** ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Angelico n. 45;
contro
– la Provincia di Siena in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;
– la Provincia di Siena – Ufficio Agricoltura – U.O.C. Arboricoltura da legno – Set-Aside , in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito;
– il Ministero delle Risorse Agricole, ********************* in persona del Ministro in carica ed il Corpo Forestale dello Stato, coordinamento provinciale di Siena, in persona del legale rappresentante, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Toscana, Sezione III, n. 3771 in data 14 settembre 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, per la pubblica udienza del 30 gennaio 2007, il Consigliere *************** ed udito l’avv. **********;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Toscana la sig.ra ****** ***, in qualità di titolare della ditta individuale “***”, impugnava il provvedimento n. 2639 in data 20/5/1997 con il quale l’Ufficio Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Siena aveva decretato la sua decadenza dai benefici dell’aiuto comunitario cosiddetto “set-aside” per infedeltà della domanda, sostenendo che l’indicazione, nella domanda stessa, di una particella non impiegata per la produzione è stata frutto di un riconoscibile errore materiale e chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso.
Avverso la predetta sentenza propone appello la ricorrente in primo grado contestando gli argomenti posti a fondamento del decisum e chiedendo il suo annullamento.
All’udienza del 30 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
La ricorrente ammette di avere incluso nella domanda di concessione del contributo per il ritiro dalla produzione di terreni destinati a seminativo (reg. CEE 1272/88 e 466/91 e D.M. 63/91; c.d. set – aside) un porzione di terreno in precedenza destinato a pascolo, dell’estensione di circa otto ettari, ben superiore alla soglia di tolleranza ammessa dall’art. 12, quinto comma, del D.M. 63/1991.
Sostiene peraltro trattarsi di mero, riconoscibile, errore materiale.
La tesi non può essere condivisa.
E’ vero che la ricorrente si è avvalsa, per la predisposizione della domanda, dell’ausilio di un tecnico, il quale si è assunto la responsabilità dell’errore.
Peraltro, proprio tale fatto rende impossibile ridurre la portata dell’errore medesimo, e soprattutto non consente di ritenerlo agevolmente riconoscibile da parte dell’amministrazione.
Ed invero, la domanda in questione risulta predisposta con tutta la cura necessaria, addirittura avvalendosi dell’assistenza di chi dispone degli strumenti tecnici per tradurre correttamente negli atti richiesti la volontà dell’imprenditore.
In tale situazione, l’errore in questione appare inescusabile, e certamente non riconoscibile da parte dell’amministrazione.
Non può, infatti, gravare sull’amministrazione la responsabilità dell’errore commesso dal professionista scelto dall’interessato.
Quest’ultima necessariamente ricade sul committente, il quale peraltro potrà far valere la responsabilità tecnica dell’incaricato nei propri confronti.
In realtà, nel caso di specie la ricorrente pretende di accollare sull’amministrazione un onere di controllo assolutamente irragionevole, che giunge fino all’individuazione, negli atti da lei stessa predisposti, di una volontà manifestamente opposta rispetto a quella ivi univocamente espressa.
Le sue argomentazioni non possono, in conclusione, essere condivise.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere respinto.
In difetto di costituzione della parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Lazzini Sonia

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