Non è logico dedurre che l’impresa partecipi a gare senza conoscere l’esatta qualificazione richiesta e rinviando solo all’ipotesi dell’estrazione nel sorteggio ex art. 10. comma 1 quater della L. 109/94 s.m.i. l’approfondimento della ricerca della necess

Lazzini Sonia 05/01/06
Scarica PDF Stampa

Nessuna norma di legge impone alle stazioni appaltanti di sostituirsi alle imprese indicando nel dettaglio la documentazione da produrre ai fini dell?attestazione delle categorie che consentono l?assunzione dell?appalto, che devono essere note e documentabili sin dal momento della partecipazione alla gara medesima

?

?

In tema di sorteggio dei requisiti speciali in un appalto di lavori, il Tar Piemonte, seconda Sezione di Torino, con la sentenza numero 2255 del 18 giugno 2005 ?ci insegna che:

?

  1. < la verifica a sorteggio, di cui all?art. 10, comma 1 quater, della Legge Merloni., trova la sua ?ratio? nell?intento di garantire la ?par condicio? nelle gare d?appalto e nell?apprestare una funzione di deterrenza preventiva, in modo da impedire che imprese non aventi diritto, in quanto prive di requisiti richiesti dalla legge di gara, possano artatamente partecipare alla gara, con offerte fittizie in grado comunque di alterare il regolare meccanismo di aggiudicazione (Cons. Stato, sez. I, 4.2.04, n. 5483/03).

?

  1. Non ? assecondabile, quindi, la tesi della societ? ricorrente secondo cui non poteva in breve tempo identificare i documenti richiesti, perch? comunque il bando di gara era preciso nella richiesta di determinati requisiti e l?impresa doveva partecipare alla gara solo sapendo di possederli integralmente, con attivit? da effettuarsi nei tempi a lei ritenuti pi? congrui, prima della partecipazione, avvalendosi degli ausili ritenuti pi? utili.

?

  1. Da ultimo, non appare la non manifesta infondatezza della questione di legittimit? costituzionale evidenziata, atteso che la norma di cui all?art. 10, comma 1 quater, l.n. 109/94, , ? stata posta proprio a garanzia della ?par condicio? delle imprese partecipanti, ad evitare surrettizie partecipazioni da parte di imprese che possano influire comunque sulle medie di calcolo dei punteggi senza possedere i requisiti necessari come individuati dalla legge e dal bando di gara.

?

  1. Tale disposizione normativa, quindi, lungi dal discriminare le imprese, ai sensi dell?art. 3 Cost, o dall?impedire la loro libert? di iniziativa economica, ai sensi dell?art. 41 Cost., introduce un principio a loro esclusivo vantaggio e contribuisce, nel senso ora descritto, proprio al buon andamento della p.a. di cui all?art. 97 Cost>

?

A cura di Sonia LAZZINI

  • qui la sentenza

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento