Non appare esigibile dalla P.A. la pretesa che questa, oltre alle verifiche doverose sulla base della normativa vigente e della lex specialis, controlli anche se l’impresa aggiudicatrice, nello svolgimento dell’attività oggetto di gara, e avvalendosi di d

Lazzini Sonia 10/05/07
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Il Tar Veneto, Venezia, con la sentenza numero 732 del 12 marzo 2007 ci insegna che la Stazione appaltante non deve andare a fare ulteriori verifiche oltre a quelle predisposte nella lex specialis di gara:
 
<che la P.A. resistente ha effettuato le verifiche richieste, con le due successive diffide, dalla ricorrente, e che le verifiche hanno dato esito positivo alla stregua del regolamento di gara>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati
 
SENTENZA
 
sul ricorso n. 326/2007, proposto da *** S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e *****************, con elezione di domicilio presso lo studio della seconda in Venezia – Mestre, Via Daniele Manin n. 43;
 
contro
 
l’AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to ****************, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, Santa Croce n. 312/A;
 
e nei confronti
 
del CONSORZIO ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
 
per l’annullamento
 
della nota provvedimentale prot. nr. 52870/06 del 29.11.2006, con cui l’Azienda U.l.s.s. 12 Veneziana, dopo aver sospeso una prima volta in via cautelativa l’aggiudicazione della “trattativa privata per la cessione di pellicole radiografiche usate e di lastre di scarto (quantità presunta Kg. 32.350)” al Consorzio ***, a seguito della diffida della ricorrente, confermava l’aggiudicazione predetta assumendo che dalla risposta acquisita dal Consorzio *** nell’ambito dell’attività di verifica della legittimità delle offerte presentate in gara: “ si evince che codesto Consorzio *** non si avvale – per l’attività di recupero di cui alla lettera di invito alla gara in oggetto, prot. n. 19060 del 21.04.2006 – della procedura di cui al brevetto di cui la *** S.r.l., rappresentata dall’avv.to ************** di Bologna nella diffida di data 10.10.2006, afferma di essere titolare”;
 
della nota di ulteriore conferma dell’aggiudicazione, prot. n. 2723 del 18.1.2007.
 
   Visto il ricorso, notificato l’8.2.2007 e depositato presso la Segreteria il 21.2.2007, con i relativi allegati;
 
   visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda U.l.s.s. n. 12;
 
   visti gli atti tutti di causa;
 
   uditi all’udienza camerale del 28 febbraio 2007 (relatore il Consigliere ************), gli avvocati: Totera per la parte ricorrente e ******** per l’******** n. 12;
 
considerato
 
   che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
 
   che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
 
   che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
 
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
 
   che non appare esigibile dalla P.A. la pretesa che questa, oltre alle verifiche doverose sulla base della normativa vigente e della lex specialis, controlli anche se l’impresa aggiudicatrice, nello svolgimento dell’attività oggetto di gara, e avvalendosi di determinate procedure, possa violare eventuali diritti altrui, quali (come nel caso di specie) il diritto di esclusiva derivante da un brevetto;
 
   che la P.A. resistente ha effettuato le verifiche richieste, con le due successive diffide, dalla ricorrente, e che le verifiche hanno dato esito positivo alla stregua del regolamento di gara;
 
   che, conclusivamente, il ricorso si manifesta infondato e va, di conseguenza, respinto;
 
   che le spese e onorari di giudizio possono essere compensate integralmente fra le parti.
 
P.Q.M.
 
   Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
 
   Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
 
   Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
   Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 28 febbraio 2007.
 
Il Presidente f.f.     l’Estensore
 
 
Il Segretario
 
 
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il……………..…n.………
 
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
Il Direttore della Prima Sezione
 
T.A.R. per il Veneto – I Sezione    n.r.g. 326/07

Lazzini Sonia

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