Nell’attuale ordinamento non si rinviene alcuna norma che autorizzi la stipula di polizze assicurative che abbiano ad oggetto la copertura del rischio costituito dalla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari comunali

Lazzini Sonia 24/11/05
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Al contrario, tali contratti assicurativi contrastano con i principi fondamentali del sistema della responsabilit? dei pubblici dipendenti, siccome delineato dall’art. 28 della Costituzione, atteso che la stipula di tali polizze produce, in definitiva, la totale deresponsabilizzazione della classe dirigente e politica della Pubblica Amministrazione

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Ancora un sentenza della Corte dei Conti di tema di danno erariale da pagamento del premio a carico di un?amministrazione pubblica della polizza di responsabilit? amministrativa

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Questa volta ad occuparsene ? la Sezione giurisdizionale per la Puglia con la sentenza numero 582 del 2 agosto 2005.

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Stipula di una polizza a copertura della responsabilit? amministrativa: imputati e condannati in solido davanti alla Corte dei Conti gli amministratori e i funzionari di un Comune per fatti avventi nel 1998: la prima sentenza della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ? la numero 489 del 19 ottobre 2000

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L?oggetto dell?assicurazione posto sotto accusa ? il seguente:

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< L’assicurazione ? prestata per la responsabilit? professionale, responsabilit? patrimoniale – amministrativa – erariale – contabile e formale derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, allo Stato, compreso l’ente Pubblico di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali. Sono comprese in garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

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La garanzia comprende, limitatamente alla quota di responsabilit? dell’Assicurato, l’azione di rivalsa esperita dall’ente Pubblico di appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per le perdite patrimoniali provocate dall’Assicurato stesso e delle quali l’ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonch? delle perdite patrimoniali provocate congiuntamente con i dipendenti e/o altri amministratori dell’ente stesso?..?. >

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IL GIUDICE NON HA ALCUN DUBBIO CHE QUESTA DICITURA RAPPRESENTA LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA? AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE.

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Stipula di una polizza a copertura della responsabilit? amministrativa: imputati e condannati in solido davanti alla Corte dei Conti gli amministratori e i funzionari di un Comune per fatti avventi nel 1998: la prima sentenza della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ? la numero 489 del 19 ottobre 2000

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Le imputazione, con le quali l?adito giudice amministrativo dimostra di trovarsi pienamente d?accordo, sono le seguenti:

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  1. nell’attuale ordinamento non si rinviene alcuna norma che autorizzi la stipula di polizze assicurative che abbiano ad oggetto la copertura del rischio costituito dalla responsabilit? amministrativo-contabile degli amministratori e dei funzionari comunali per i danni arrecati all’ente di appartenenza con la propria condotta colposa e con onere del pagamento del relativo premio a carico dell’Amministrazione medesima.

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  1. in tal senso la norma di cui all’art. 23 della legge 816 del 27 dicembre 1985 non contiene nessuna autorizzazione, che prevede, in via del tutto generica, che ?i comuni e le province, le comunit? montane, le unioni di comuni e consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato

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  1. anche dalla lettura dell’art. 28 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (che concerne la stipula di polizze assicurative in favore del personale delle Unit? Sanitarie Locali), dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (che riguarda le polizze in favore dei dipendenti incaricati della progettazione in materia di lavori pubblici) e delle norme in subiecta materia contenute nei contratti collettivi sia di area dirigenziale, sia di altri comparti (come, ad esempio, il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio 1998-2001), emerge chiaramente che – pur essendo tali disposizioni evidentemente volte ad espandere la tutela assicurativa in generale degli amministratori e dei dipendenti pubblici – tuttavia, non si ? inteso invadere il campo della responsabilit? amministrativo-contabile, atteso che esse prevedono esclusivamente la copertura delle ipotesi di responsabilit? diretta della Pubblica Amministrazione verso i terzi e per i danni che il pubblico dipendente abbia causato all’Amministrazione medesima con un comportamento improntato a colpa lieve.

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  1. i rischi assicurabili sono esclusivamente quelli derivanti da attivit? materiali (come, ad esempio, in materia di responsabilit? civile per la conduzione di veicoli a motore), quelli che comportano una riduzione dell’integrit? psico-fisica in conseguenza del servizio, ovvero quelli discendenti dalla responsabilit? civile della stessa Pubblica Amministrazione, che comportano pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a terzi.

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  1. l’assunzione, da parte di un ente pubblico, dell’onere della tutela assicurativa dei propri amministratori o dipendenti con riferimento alla responsabilit? amministrativo-contabile per danni alle finanze pubbliche si colloca fuori dal sistema e ha l’unico grave effetto di deresponsabilizzare i pubblici amministratori e dirigenti, i quali, grazie a tali polizze, pur gestendo risorse pubbliche e svolgendo pubbliche funzioni, non risponderebbero mai personalmente dei danni causati agli enti pubblici e, in definitiva, ai cittadini amministrati.

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  1. L’ente pubblico, oltre al danno derivante dalla mancata rifusione in suo favore, da parte del proprio dipendente o amministratore, delle somme corrisposte a terzi a titolo di risarcimento per responsabilit? civile, sopporterebbe l’ulteriore aggravio derivante dal pagamento del premio in favore della compagnia assicuratrice.

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  1. siffatto tipo di polizze contrasta con il carattere personale della responsabilit? amministrativo-contabile, quale sancito dall’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ma, ancor pi?, con l’art. 28 della Costituzione, il quale, tra l’altro, dispone che i funzionari e dipendenti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi amministrative, con conseguente esclusione della possibilit? di estensione di tale forma di responsabilit? (amministrativo-contabile) all’ente

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PERTANTO:

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La stipula di una polizza di assicurazione per i danni causati all’ente pubblico dai dipendenti e dagli amministratori, con pagamento dei relativi premi a carico del bilancio pubblico si sostanzia, in definitiva

?in una traslazione totale del rischio derivante dallo svolgimento dell’attivit? amministrativa dal complesso soggettivo dipendente-amministrazione (al cui interno il criterio della colpa grave gi? opera la relativa distribuzione del rischio, dovendosi mandare esenti da responsabilit? personali i soggetti che abbiano posto in essere condotte dannose al di sotto di tale soglia d’imputazione soggettiva) verso la sola amministrazione danneggiata,

con gravi conseguenze sul sistema della responsabilit? amministrativa, quali devono considerarsi l’esenzione da responsabilit? del dipendente, la vanificazione dell’azione e del giudizio di responsabilit? innanzi alla Corte dei Conti, la? legittimazione di perniciose forme di irresponsabilit? diffusa

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IN PARTICOLARE, L?ADITO GIUDICE CI INSEGNA CHE ESISTE.

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< l’inammissibilit? di qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilit? del pubblico dipendente o amministratore per i danni direttamente o indirettamente arrecati all’Amministrazione e l’illegittimit? di qualsiasi operazione che consegua il medesimo risultato vietato dalle legge.>

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del resto:

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< ? evidente che la contrazione della polizza assicurativa a favore dei dipendenti e/o degli amministratori contro i rischi derivanti dalla responsabilit? amministrativo-contabile con oneri a carico dell’Amministrazione di appartenenza, si risolve nell’assunzione, a carico dell’ente, del rischio stesso e nella sua contestuale traslazione onerosa sulla Compagnia assicuratrice e, pertanto, in definitiva, in una non consentita limitazione, sino alla concorrenza del massimale di polizza, della responsabilit? del dipendente per colpa grave>

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QUESTO PER QUANTO CONCERNE IL PAGAMENTO DEL PREMIO A CARICO DELL?AMMINISTRAZIONE, MA IL SINGOLO LA PUO? PAGARE?

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LA RISPOSTA, SEBBENE IN MANIERA INDIRETTA, E? AFFERMATIVA:

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< In proposito, ? appena il caso di osservare che, ove si aderisse alla tesi secondo cui dalle recenti riforme emergerebbe una nuova configurazione in termini sanzionatori della responsabilit? amministrativo-contabile, potrebbe porsi in dubbio la stessa validit? di una polizza contro il rischio derivante da siffatta responsabilit?, a prescindere dal soggetto cui faccia carico l’onere del relativo premio.

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Sennonch?, ove si ammetta, cos? come deve ammettersi (cfr. Corte Costituzionale, 20.11.1998 n. 371) che la responsabilit? amministrativo-contabile abbia conservato la sua funzione risarcitoria e, pertanto, l’ammissibilit? teorica di un contratto di assicurazione nella soggetta materia, deve considerarsi parimenti illecito l’esborso a carico dell’Amministrazione del premio relativo alla copertura di propri dipendenti e/o amministratori dal rischio della responsabilit? amministrativo-contabile>

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Nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, che connotano l?istituto della responsabilit? amministrativa , la disposizione di imputazione solo per dolo o colpa grave, ha la finalit? di determinare quanto del rischio dell?attivit? debba restare a carico dell?apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilit? ragione di stimolo e non di disincentivo.

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LA Corte Costituzionale con la sentenza numero 371 del 20 novembre 1998, rilevando che l?Istituto della Responsabilit? amministrativa ha carattere risarcitorio oltrech? sanzionatorio, lascia aperta la possibilit? di sottoscrivere un contratto di assicurazione per la copertura di tale responsabilit? .

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A cura di Sonia Lazzini

  • allegata sentenza

Lazzini Sonia

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