Nel processo amministrativo, l’appellante non è esonerato dall’obbligo di specificare le ragioni, per le quali ritenga non condivisibili le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, avendo l’appello carattere impugnatorio, onde è inammissibile la

Lazzini Sonia 27/09/07
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Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3997 del 12 luglio 2007 ci insegna che:
 
< In particolare, occorre sottolineare che il giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato non ha per oggetto, in realtà, il provvedimento impugnato in primo grado, ma la sentenza con la quale è stato deciso il ricorso; pertanto, sussiste l’obbligo di specificazione dei motivi sancito dall’art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642), nel senso che le censure contenute nell’atto introduttivo devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in specie, precisare i motivi, per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare>
 
ed ancora
 
< Tanto è, ad avviso del Collegio, con tutta evidenza inidoneo ad ottenere il riesame della causa nel mérito ( cui in fin dei conti mira l’appello ) quanto al punto in discussione, essendo del tutto insufficiente a soddisfare il necessario requisito della specificità dei motivi di appello – prescritto dall’art. 6 citato – una esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, che, quale quella di cui qui s’è detto, non faccia concreto riferimento al contenuto della sentenza appellata, la cui riforma deve essere chiesta precisando puntuali censùre e specifiche critiche ai singoli capi della stessa, ad essi ed al relativo percorso motivazionale strettamente riferibili; ciò che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di pertinenti ragioni, che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della relativa motivazione>
 
a cura di *************
 
 
R E P U B B L I C A     I T A L I A N A
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 397 del 2003, proposto da
PROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO,
in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti ************** e ************* ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24,
c o n t r o
il Comune di BRONZOLO,
in persona del Sindaco p.t.,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti ****************** e ************* ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. ***************, in Roma, viale Angelico, 103
e nei confronti di
– P. ******,
non costituitosi in giudizio;
–           DITTA ALFA s.r.l.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, n. 446/2002.
            Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
Visto che non si sono costituiti in giudizio i cointeressati evocati;
Viste le memorie prodotta da parte appellata a sostegno delle sue difese;
Vista l’Ordinanza n. 621/2003, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 febbraio 2003, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 27 aprile 2007, la relazione del Consigliere ****************;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. ************* per l’appellante e l’avv. ************* per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1. – Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano ha accolto il ricorso proposto dal Comune odierno appellato avverso gli atti di séguito indicati, con i quali la Provincia Autonoma di Bolzano, dopo che il Consiglio di Stato (con decisione n. 4243/2000) aveva annullato in relazione al sito di Bronzolo sia il programma per la realizzazione di un sistema di raccolta e riciclaggio dei resti di costruzione in Provincia di Bolzano approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2123 in data 26 aprile 1993 sia il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 306/11/84 in data 2 giugno 1993 con il quale si disponeva l’inserimento d’ufficio dell’impianto di trattamento e riciclaggio di resti edili ivi previsto nel P.U.C. del Comune di Bronzolo, ha rinnovato la procedura, nuovamente collocando un impianto di riciclaggio di materiali inerti nello stesso sito:
– la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 3754 in data 22 ottobre 2001, di approvazione del programma per il recupero di materiali da costruzione e demolizione per il bacino di utenza Bolzano, Bassa Atesina e Salto Sciliar;
– la deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano n. 652 in data 5 marzo 2001, di approvazione della proposta del programma de quo;
– il parere del Comitato V.I.A. n. 7 in data 22 agosto 2001;
– tutti gli atti e provvedimenti rivolti alla conseguente modifica d’ufficio del P.U.C. di Bronzolo.
2. – Il T.R.G.A. ha ritenuto che “nella approvazione del nuovo Programma per il recupero di materiali da costruzione e demolizione nel bacino d’utenza Bolzano, Bassa Atesina e Salto Sciliar la Provincia Autonoma di Bolzano è incorsa nuovamente nel vizio di motivazione e di istruttoria” ( pag. 17 sent. ).
Il Giudice di primo grado ha in particolare statuito che “nell’elaborare la Proposta di programma per il riutilizzo dei resti di costruzione e demolizione per il bacino d’utenza Bolzano, Bassa Atesina e Salto Sciliar, la Provincia Autonoma di Bolzano non ha esaminato ex novo la questione, ma si è, invece, limitata a richiamare atti precedentemente posti in essere e ormai non più esistenti a causa dell’annullamento in via giudiziaria” ( pag. 20 sent. ); per di più, “oltre al richiamo di atti istruttori non più giuridicamente esistenti, la Provincia Autonoma di Bolzano ha peró anche violato l’obbligo di fornire una idonea ed approfondita motivazione sulle osservazioni del Comune” ( pag. 21 sent. ).
3. – Avverso detta sentenza ha proposto appello la Provincia Autonoma di Bolzano, formulando tre distinte censùre.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha rilevato, con successiva memoria, che “di fronte alle precise considerazioni della pronunzia del giudice di prime cure, l’atto di appello si è limitato a riprodurre le difese proposte in primo grado, per cui, in sostanza, l’appello non muove critiche sostanziali alla pronuncia del giudice, ma si pone come una limitata richiesta di riesame degli argomenti svolti dalla Provincia di Bolzano in primo grado” ( pagg. 12 – 13 mem. del 10 febbraio 2003 ). Esso ha comunque chiesto il rigetto dell’appello.
Non si sono costituiti in giudizio i cointeressati evocati.
Con Ordinanza n. 621/2003, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 febbraio 2003, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
In prossimità dell’udienza pubblica di discussione del mérito, il Comune appellato ha riproposto le sue considerazioni difensive.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 27 aprile 2007.
4. – L’appello è inammissibile.
Con il secondo motivo di impugnazione, infatti, il solo rivolto avverso quella parte della sentenza appellata che ha ritenuto che “la Provincia autonoma di Bolzano avrebbe violato l’obbligo di fornire una idonea e approfondita motivazione sulle osservazioni del Comune” ( pag. 9 app. ) e che mérita per questo prioritaria trattazione, l’appellante omette di confutare, fosse pure in modo sommario, le argomentazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata, dalle quali non sono scindibili le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado ( v. Cons. St., Sezione V, n. 3780 dell’8.7.2002 e n. 4212 del 28.6.2006 ).
Invero, nel processo amministrativo, l’appellante non è esonerato dall’obbligo di specificare le ragioni, per le quali ritenga non condivisibili le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata, avendo l’appello carattere impugnatorio, onde è inammissibile la mera riproposizione, da parte dell’Amministrazione risultata soccombente in primo grado, delle difese ivi svolte oppure della motivazione posta a base degli atti oggetto del giudizio, prive, come appunto accade nel caso di specie, d’ogni specifico e concreto riferimento ai relativi capi della sentenza appellata.
In particolare, occorre sottolineare che il giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato non ha per oggetto, in realtà, il provvedimento impugnato in primo grado, ma la sentenza con la quale è stato deciso il ricorso; pertanto, sussiste l’obbligo di specificazione dei motivi sancito dall’art. 6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 ( v. Cons. St., Sez. V, n. 6251 12.11.2002 e n. 5140 del 17.7.2004; Sez. VI, n. 1102 del 16.3.2005 ), nel senso che le censure contenute nell’atto introduttivo devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in specie, precisare i motivi, per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare ( C. Stato, V, 16 marzo 1999, n. 256; C. Stato, V, 29 gennaio 1999, n. 81; C. Stato, VI, 20 gennaio 1998, n. 97; da ultimo, Cons. St., VI, 22 agosto 2006, n. 4929 ).
Nel caso in esame, in particolare, a fronte della precisa ed accurata analisi svolta dal Giudice di primo grado circa l’assenza, nei provvedimenti impugnati, di una risposta “congrua ed esauriente” da parte della Provincia all’osservazione formulata dal Comune “in ordine ad uno dei maggiori problemi dovuti alla collocazione dell’impianto di riciclaggio sull’area ex Schotterwerk Branzoll e precisamente quello dell’inquinamento da polveri” ( v. pagg. 21 – 23 sent. ), il proposto gravame si limita del tutto genericamente ad affermare che “la difesa della Provincia autonoma di Bolzano è convinta che nella delibera della Giunta provinciale n. 3754/2001 sono stati confutati in maniera convincente gli argomenti del Comune” ed a dare quindi per ivi trascritte “le argomentazioni svolte nella delibera” predetta.
Tanto è, ad avviso del Collegio, con tutta evidenza inidoneo ad ottenere il riesame della causa nel mérito ( cui in fin dei conti mira l’appello ) quanto al punto in discussione, essendo del tutto insufficiente a soddisfare il necessario requisito della specificità dei motivi di appello – prescritto dall’art. 6 citato – una esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, che, quale quella di cui qui s’è detto, non faccia concreto riferimento al contenuto della sentenza appellata, la cui riforma deve essere chiesta precisando puntuali censùre e specifiche critiche ai singoli capi della stessa, ad essi ed al relativo percorso motivazionale strettamente riferibili; ciò che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di pertinenti ragioni, che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della relativa motivazione ( Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2006, n. 13259 ).
Un tale contenuto non può certo dirsi che abbia il motivo di appello all’esame, che, in quanto così inammissibile, rende inammissibile l’intero mezzo di impugnazione, reggendosi la sentenza impugnata su una pluralità di motivi autonomi, ognuno dei quali è da solo in grado di sorreggerla perché fondato su specifici presupposti logico giuridici ed avendo l’appellante, come s’è visto, omesso di censurare validamente uno di essi ( cfr. Cons. St., sez. IV: 31 gennaio 2005, n. 208; 10 marzo 2004, n. 1166; 24 marzo 1998, n. 492; da ultimo, 16 maggio 2006, n. 2825 ).
5. – In conclusione, l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
Il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 27 aprile 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:
*******************è   – Presidente f.f.
****************           – Consigliere, rel. est.
****************             – Consigliere
************                 – Consigliere
*************                – Consigliere
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE F.F.
     Salvatore cacace                                    *******************é
 
 
IL SEGRETARIO
Rosario*****************i
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
12 luglio 2006
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
**************
 
 

Lazzini Sonia

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