Nel caso in cui una impresa abbia acquisito un ramo d’azienda, in fase di partecipazione ad una gara è suo onere dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 75 del d.p.r. n. 554 del 1999 (attuale art. 38 del D. Lgs. 163/2006) anche in capo agli a

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Con la sentenza in epigrafe indicata, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha rigettato il ricorso in appello proposto da una impresa, acquirente di un ramo d’azienda, avverso una sentenza del T.A.R. Sicilia – sez. Palermo, che aveva ritenuto illegittima l’aggiudicazione a suo favore della gara sulla base del presupposto che “l’omissione delle dichiarazioni relative all’assenza di eventuali cause di esclusione rispetto agli amministratori e ai direttori tecnici già facenti parte dell’impresa cedente non permette alla stazione appaltante di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di partecipazione in capo alla cessionaria”.
Nel confermare tale orientamento, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha altresì precisato che una contraria tesi comporterebbe una facile elusione dei divieti di partecipazione, in violazione della disposizione contenuta nell’art. 75 D.P.R. 554/1999, secondo cui "in ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara …".  Si è ritenuto, pertanto, che nell’ipotesi di cessione di ramo di azienda sussiste il rischio del permanere dell’influenza di eventuali cedenti privi dei requisiti di affidabilità, con violazione del divieto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Pare opportuno precisare, inoltre, come tale principio sia stato successivamente ribadito dai Giudici siciliani in un’altra successiva pronuncia (C.G.A. – Sez. Giurisdizionale, 29 maggio 2008, n. 471)
avv. Albino Domanico
  • qui la sentenza

Domanico Albino

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