Nel caso in cui, nel bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori, manchino specifiche ed inequivoche indicazioni circa la documentazione da produrre per dimostrare il requisito della cifra d’affari e circa le relative date, il riferimento all’

Lazzini Sonia 24/05/07
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Merita di essere segnalato il seguente pensiero espresso dal Tar Campania, Napoli con la sentenza numero 3037 del 2 aprile 2007:
 
< Il tema della motivazione dell’atto amministrativo è oramai improntata, a livello giurisprudenziale e dottrinale, ad una valutazione funzionale degli obblighi spettanti alla pubblica amministrazione. Superando le impostazioni delle teorie formali, la giurisprudenza afferma oramai che la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico e giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni.
 
Pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 cost>
 
A cura di *************
 
n. 3037/07 Reg. Sent.
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 
OTTAVA SEZIONE DI NAPOLI
 
composto dai ******************:
 
***************     Presidente
 
********************    Consigliere
 
**************     Primo Referendario relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso 10196/2000 proposto da Napoletana costruzioni edili di D’************* s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via dei Mille 16, presso lo studio del procuratore avv. **************, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
 
contro
 
Ministero dei lavori pubblici – Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, anche per legge domiciliataria
 
nonché
 
Soc. coop. “**** 77” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo 116, presso lo studio del procuratore avv. ***************, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
 
per l’annullamento, previa sospensione,
 
a. della nota provvedimento del 7 luglio 2000, proveniente dalla sezione gare e contratti, prot. 10345, con la quale il provveditore alla opere pubbliche per la Campania comunicava alla ricorrente: “non avendo la ditta fornito la prova di detti requisiti, se ne è deliberata l’esclusione dalla gara a norma del citato art. 10 comma 1 quater della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni”;
 
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
 
Data per letta la relazione del primo referendario ************** nella udienza pubblica del 12 marzo 2007;
 
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
 
Ritenuto in fatto
 
Con ricorso iscritto al n. 10196/2000, la parte ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione, come indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva di aver partecipato all’asta pubblica per l’appalto a corpo dei lavori di riparazione e restauro della cattedrale di san ******, in Nocera Inferiore, e di essere stata individuata, per sorteggio, tra quelle tenute a dare dimostrazione del possesso dei requisiti, a norma dell’art. 10 comma 1 quater della legge 109 del 1994.
 
I documenti richiesti veniva presentati con nota del 3 luglio 2000, e tuttavia la stazione appaltante disponeva l’esclusione della ricorrente.
 
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
 
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per la parte resistente, Ministero dei lavori pubblici – Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania e la parte controinteressata, ********** “**** 77” a r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
 
All’udienza del 25 ottobre 2000, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 4753/2000.
 
All’udienza del 12 marzo 2007, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
 
Considerato in diritto
 
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
In via preliminare, deve evidenziarsi come la fattispecie qui sottoposta a scrutinio sia strettamente connessa con la questione risolta da questo T.A.R. con sentenza n. 4307 del 20 novembre 2000, intervenuta tra le stesse parti e per lo stesso appalto in relazione all’incameramento della cauzione provvisoria. La decisione, di rigetto, si era fondata sulla mancata allegazione della ricorrente del possesso dei requisiti di bando che rendeva legittima la sua esclusione e quindi l’incameramento della cauzione. Nella vicenda in esame, vengono invece dedotte questioni attinenti la stessa esclusione dalla gara, ossia il momento logico a monte dell’incameramento della cauzione.
Con il primo motivo di diritto, viene dedotta violazione ed erronea applicazione dell’art. 10 comma 1 quater della legge 109 del 1994 e dell’art. 18 del D.P.R. 34 del 2000; illogicità e genericità delle previsioni di bando. A parere della ricorrente, la locuzione “ultimo quinquennio” relativo al periodo per il quale doveva essere dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico andava riferito al periodo dal 1994 al 1998, e non dal 1995 al 1999, come voluto dall’amministrazione, in quanto al momento della richiesta non erano ancora scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni pregressi.
La censura è infondata e inconferente.
È infondata in quanto pacificamente la giurisprudenza ritiene che nel caso in cui, nel bando di gara per l’affidamento di un appalto di lavori, manchino specifiche ed inequivoche indicazioni circa la documentazione da produrre per dimostrare il requisito della cifra d’affari e circa le relative date, il riferimento all’ ultimo quinquennio deve essere fatto alla data di pubblicazione del bando ed ai cinque anni solari precedenti (Consiglio di Stato V, 23 agosto 2004 , n. 5582; id., 25 luglio 2006 , n. 4612).
 
È inconferente perché non vi è alcuna allegazione, né tanto meno prova, che la ricorrente avesse il possesso dei requisiti per il diverso periodo dalla stessa indicato, talchè, anche adottando l’interpretazione voluta dalla stessa, non vi sarebbero gli estremi per dichiarare l’illegittimità del provvedimento gravato sotto questo profilo.
 
Con il secondo motivo di diritto, si duole di violazione dell’art. 3 della legge sul procedimento; eccesso di potere; difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, sarebbe errato il provvedimento perché, anziché evidenziare le ragioni di fatto e di diritto che lo giustificano, si sarebbe riportato unicamente alla disciplina di legge.
La censura non ha pregio.
Il tema della motivazione dell’atto amministrativo è oramai improntata, a livello giurisprudenziale e dottrinale, ad una valutazione funzionale degli obblighi spettanti alla pubblica amministrazione. Superando le impostazioni delle teorie formali, la giurisprudenza afferma oramai che la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico e giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni. Pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla pubblica amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 cost. (da ultimo Consiglio di Stato IV, 30 maggio 2005, n. 2770; conformemente id., 14 febbraio 2005 , n. 435; id. V, 20 ottobre 2004, n. 6814).
 
Ove quindi la decisione amministrativa risulti motivata, nel senso giuridico e nella decisione tecnica, dalla lettura non del solo provvedimento, ma degli atti del procedimento comunque noti o conoscibili dal privato, le doglianze sul difetto di motivazione dell’atto conclusivo non possono essere accolte.
 
Tale vicenda è quella che si realizza concretamente nella fattispecie de qua, dove la carenza documentale è del tutto palese, e peraltro conseguenza del comportamento della ricorrente, per cui non vi doveva essere altra attestazione che quella del fatto della mancata sufficiente produzione.
 
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
 
1. Respinge il ricorso n. 10196/2000;
 
2. Condanna Napoletana costruzioni edili di D’************* s.a.s. a rifondere al Ministero dei lavori pubblici – Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ed alla Soc. coop. “**** 77” a r.l. le spese del presente giudizio, che liquida, in favore di ciascuna delle controparti, in complessivi €. 1.500,00 (euro millecinquecento) oltre I.V.A., ******** e rimborso spese generali, come per legge.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 marzo 2007.
 
***************   Presidente
 
************** Estensore
 
Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Ottava sezione di Napoli
 
Sentenza VIII, pag.  

Lazzini Sonia

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