Nel caso il Capitolato speciale di gara disponga che “Il concorrente deve allegare, anche in caso in cui offra esattamente quanto descritto e previsto in progetto, per le voci del fascicolo valutazione qualità, la documentazione tecnica di tutti i prodot

Lazzini Sonia 26/06/08
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Poiché nel verbale non viene fornita alcuna precisazione in ordine alla documentazione tecnica obbligatoria che si ritiene mancante, né vengono individuati i prodotti offerti ai quali si riferisce la carenza documentale rilevata, né viene evidenziato il tipo di documentazione richiesta dal precitato punto 2 (depliants, disegni di costruzione, dati tecnici ecc.) e non prodotta dalla ricorrente, bisogna ritenere la motivazione posta a base del verbale de quo è insufficiente, in quanto non chiarisce quali documenti obbligatori vengono ritenuti mancanti dalla commissione tecnica né gli elementi sui quali la stessa si è determinata nell’affermare che la ricorrente non ha provveduto ad allegare la documentazione tecnica obbligatoria.
 
Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 176 del 15 maggio 2008 emessa dal Tar della Provincia di Bolzano
 
<E’ del resto noto il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico – giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni nelle opportune sedi; pertanto la motivazione può ritenersi sufficiente laddove da essa sia possibile comprendere sufficientemente le ragioni giustificatrici del provvedimento (cfr., ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341 e TRGA Bolzano 31 marzo 2004, n. 185).
 
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che non è possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile, adottando il quale può dirsi assolto da parte dell’Amministrazione l’onere della motivazione, ma che “l’assolvimento del predetto obbligo è un aspetto dell’atto amministrativo che va valutato caso per caso” (Cons. di Stato, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069 e sez. V, 6 dicembre 1999 n. 2065). Tuttavia, affinché l’atto sia posto al riparo da censure concernenti la motivazione è necessario che il cittadino venga edotto circa “le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche>
 
Di conseguenza:
 
< Conseguentemente, il censurato verbale della commissione va annullato per carente motivazione, come pure il successivo verbale relativo alla seduta pubblica dd. 13.11.2007, con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara della ricorrente>
 
A cura di *************
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 176 del 15 maggio 2008 emessa dal Tar della Provincia di Bolzano
 
R E P U B B L I C A      I T A L I A N A N. 176/2008    Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.     21/2008     Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Depositato il 15.05.2008   
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano  
costituito dai magistrati:  
 
Marina *********** – Presidente
 
 
***********   – Consigliere relatore
 
***************** – Consigliere
 
ha pronunziato la seguente
 
S E N T E N Z A
 
sul ricorso iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2008
 
presentato da
 
ALFA S.p.a., in persona del legale rappresentante ing. ********, ALFA BIS S.r.l., in persona del legale rappresentante *******, in proprio ed in qualità, rispettivamente, di capogruppo mandataria e mandante di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti ************ e ***********************, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Bolzano, ************* n. 49, giusta mandato speciale a margine del ricorso, – ricorrenti –
 
c o n t r o
 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti *************, ***************** e ******************, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, Via Crispi 3, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, – resistente –
 
e nei confronti di
 
BETA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. ************, rappresentata e difesa dall’avv. ******************, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Bolzano, via della Rena n. 14, giusta delega a margine dell’atto di costituzione,
 
                               – interveniente ad opponendum –
 
nonché nei confronti di
 
DELTA Lorenz S.r.l., GAMMA S.r.l.              – non costituite –
 
per l’annullamento
 
del verbale di procedura aperta racc. n. 181/2007 dd. 13.11.2007, ed in particolare del verbale n. 2 relativo alla seduta dd. 19.10.2007 della commissione tecnica nonché del verbale relativo alla seduta pubblica dd. 13.11.2007, con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara indetta per l’affidamento dell’appalto della “costruzione del liceo pedagogico – artistico <**********>, componenti strutturali in acciaio o metallo (facciate in rame, alluminio e vetro)” dell’A.T.I. composta dalle Imprese ALFA S.p.A. e ALFA BIS S.r.l. e l’aggiudicazione della stessa a favore dell’A.T.I. composta dalle Imprese DELTA Lorenz S.r.l. e GAMMA S.r.l.;
 
– per quanto occorrer possa, del verbale della seduta di gara dd. 09.10.2007 e dei verbali della commissione tecnica n. 1 dd. 19.10.2007, n. 3 dd. 05.11.2007 e n. 4 dd. 05.11.2007;
 
– per quanto occorrer possa, del bando di gara dd. 06.08.2007, del capitolato condizioni e del fascicolo valutazione qualità, delle note della Provincia Autonoma di Bolzano prot. n. 11.5/21.02/344517 dd. 17.10.2007, prot. n. 11.5/368542 dd. 30.10.2007, prot. n. 11.5/369649 dd. 31.10.2007, prot. n. 11.5/397222 dd. 15.11.2007; prot. n. 11.5/474767 dd. 27.12.2007;
 
– di ogni altro provvedimento presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente nonché di eventuali atti ulteriori non noti ed in particolare dell’aggiudicazione definitiva eventualmente disposta e dell’eventuale atto di affido dei lavori anteriormente alla stipulazione del contratto, nonché del contratto nel frattempo stipulato.
 
Visto il ricorso notificato il 15.01.2008 e depositato in segreteria il 18.01.2008 con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 04.02.2008 e della BETA S.r.l. dd. 27.02.2008;
 
Viste le memorie prodotte;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Designato relatore per la pubblica udienza del 09.04.2008 il consigliere *********** ed ivi sentito l’************ per le ricorrenti, l’avv. *********** per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avv. ********, in sostituzione di O. Tiefenbrunner per la BETA S.r.l.;
 
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
F A T T O
 
Con avviso di gara dd. 06.08.2007, la Provincia Autonoma di Bolzano indiceva una procedura aperta per l’affidamento in appalto della “costruzione del liceo pedagogico – artistico <**********>, componenti strutturali in acciaio o metallo (facciate in rame, alluminio e vetro)”.
 
In data 13.11.2007 si riuniva, in seduta pubblica, la commissione di gara, che, facendo proprie le risultanze espresse dalla commissione tecnica nel corso delle sedute, rispettivamente del 19.10.2007 e del 05.11.2007, deliberava, tra l’altro, di escludere le ricorrenti “per i motivi indicati nel verbale della commissione tecnica dd. 19.10.2007” e di aggiudicare la gara a favore dell’ATI. DELTA – GAMMA, risultata prima in graduatoria.
 
Questo provvedimento, unitamente a quelli meglio precisati in epigrafe, viene aggredito con il ricorso all’esame.
 
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
 
I. Violazione di legge – Mancata applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare dell’art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 1, della L.P. n. 17/1993.
 
Eccesso di potere per difetto di motivazione.
 
II. Violazione di legge – Mancata e/o erronea applicazione delle lex specialis di gara.
 
Eccesso di potere per radicale difetto dei presupposti.
 
Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta.
 
Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di massima partecipazione alla gara.
 
Chiede, inoltre, l’A.T.I. ricorrente, composta dalle Imprese ALFA S.p.A. e ALFA BIS S.r.l., il risarcimento dei danni nella forma della reintegrazione in forma specifica e, in via gradata, per equivalente.
 
 
Si è costituta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, sostenendo l’inammissibilità del ricorso o, comunque, la sua infondatezza.
 
All’udienza in camera di Consiglio del 12.02.2008, l’A.T.I. ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, dalla stessa proposta.
 
Con atto di intervento ad opponendum del 27.02.2008, ritualmente notificato alle altre parti, la società BETA S.r.l. chiede il rigetto del ricorso.
 
Alla pubblica udienza del 09.04.2008, dopo la discussione del ricorso da parte della ricorrente e dell’Amministrazione, lo stesso è stato trattenuto per la decisione.
 
Il dispositivo della sentenza è stato depositato in termini in conformità all’art. 23 bis, comma 1, lett. A, legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
 
D I R I T T O
 
Nell’atto di intervento ad opponendum, la società BETA S.r.l. sostiene, innanzitutto, che il ricorso sarebbe inammissibile, in quanto la sua notifica sarebbe avvenuta oltre i termini di legge.
 
L’eccezione non ha pregio.
 
Infatti il ricorso risulta consegnato per la notifica in data 11.01.2008, ossia entro il termine di 60 giorni dalla data del verbale di esclusione dalla gara della ricorrente, recante la data del 13.11.2007.
 
Viene inoltre eccepita, da parte dell’impresa interveniente, l’inammissibilità del gravame per mancata notifica dello stesso alla società BETA S.r.l.
 
Il rilevo è destituito di fondamento.
 
Il ricorso è stato notificato all’A.T.I. aggiudicataria dell’appalto e non era necessaria la notifica alla società BETA S.r.l., in quanto l’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, sui tribunali amministrativi regionali, anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 205/2000, prescrive che il ricorso venga notificato all’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato e ad almeno un controinteressato, spettando poi al tribunale amministrativo di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali altri controinteressati.
 
Conseguentemente, era sufficiente effettuare la notifica all’A.T.I. aggiudicataria, come avvenuto nel caso.
 
Nel merito, il ricorso è fondato per l’assorbente motivo del difetto di motivazione dei due verbali impugnati, sopra meglio precisati.
 
In particolare, nel verbale relativo alla seduta pubblica dd. 13.11.2007, si legge che l’esclusione della ricorrente viene stabilita “per i motivi indicati nel verbale della commissione tecnica d.d. 19.10.2007”.
 
A sua volta, da quest’ultimo verbale risulta che la commissione tecnica “non ha proceduto alla valutazione tecnica dell’offerta della ditta Aghito Rag. *********** e Premetal S.p.A.”, proponendo l’esclusione di queste dalla gara, in quanto “la documentazione tecnica della ditta Aghito Rag. *********** e Premetal S.p.A. non è conforme a quanto previsto al punto 2 del Capitolato condizioni, non essendo stata allegata la documentazione tecnica obbligatoria”.
 
Occorre evidenziare che detto punto 2 del Capitolato condizioni dispone testualmente che: “Il concorrente deve allegare, anche in caso in cui offra esattamente quanto descritto e previsto in progetto, per le voci del fascicolo valutazione qualità, la documentazione tecnica di tutti i prodotti offerti (depliants, disegni di costruzione, dati tecnici ecc.). Su richiesta dell’Amministrazione il concorrente dovrà produrre idonea campionatura nonché documentazione integrativa”.
 
Peraltro, nel verbale non viene fornita alcuna precisazione in ordine alla documentazione tecnica obbligatoria che si ritiene mancante, né vengono individuati i prodotti offerti ai quali si riferisce la carenza documentale rilevata, né viene evidenziato il tipo di documentazione richiesta dal precitato punto 2 (depliants, disegni di costruzione, dati tecnici ecc.) e non prodotta dalla ricorrente.
 
In tal modo la motivazione posta a base del verbale de quo è insufficiente, in quanto non chiarisce quali documenti obbligatori vengono ritenuti mancanti dalla commissione tecnica né gli elementi sui quali la stessa si è determinata nell’affermare che la ricorrente non ha provveduto ad allegare la documentazione tecnica obbligatoria.
 
E’ del resto noto il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell’iter logico – giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni nelle opportune sedi; pertanto la motivazione può ritenersi sufficiente laddove da essa sia possibile comprendere sufficientemente le ragioni giustificatrici del provvedimento (cfr., ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341 e TRGA Bolzano 31 marzo 2004, n. 185).
 
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che non è possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile, adottando il quale può dirsi assolto da parte dell’Amministrazione l’onere della motivazione, ma che “l’assolvimento del predetto obbligo è un aspetto dell’atto amministrativo che va valutato caso per caso” (Cons. di Stato, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069 e sez. V, 6 dicembre 1999 n. 2065). Tuttavia, affinché l’atto sia posto al riparo da censure concernenti la motivazione è necessario che il cittadino venga edotto circa “le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche” (Consiglio di Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750), come è avvenuto nella fattispecie all’esame.
 
Conseguentemente, il censurato verbale della commissione va annullato per carente motivazione, come pure il successivo verbale relativo alla seduta pubblica dd. 13.11.2007, con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara della ricorrente.
 
Oltre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nel ricorso viene richiesta la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche (estesa anche all’offerta presentata dalla ricorrente) ovvero, se necessario, dell’intera procedura di gara; infine si sostiene, il diritto dell’ATI ricorrente ad ottenere il risarcimento in forma specifica del danno patito, mediante l’annullamento dell’esclusione subita nonché della successiva aggiudicazione dell’appalto in favore dell’ATI DELTA – GAMMA, e di ogni altro eventuale atto successivo, con conseguente rinnovazione della procedura di gara; ed, in subordine, in caso di impossibilità di ristoro in forma specifica, il diritto al risarcimento dei danni per equivalente, quantificato dalle ricorrenti in complessivi Euro 371.884,93.
 
Queste ulteriori richieste non possono trovare accoglimento, atteso che l’annullamento dei precitati verbali consegue solamente per vizio di forma (insufficiente motivazione) e che, conseguentemente, rimane integro il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente in merito, tenuto conto dei principi enunciati nella presente decisione.
 
Per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso va parzialmente accolto e, per l’effetto, vanno annullati il verbale relativo alla seduta dd. 19.10.2007 della commissione tecnica nonché il verbale relativo alla seduta pubblica dd. 13.11.2007, con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. ricorrente.
 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e dell’interveniente ad opponendum, società BETA S.r.l., che hanno resistito alle pretese della ricorrente.
 
Vanno, invece, compensate le spese di lite nei confronti dell’A.T.I. DELTA – GAMMA, non costituita in giudizio.
 
Per quanto concerne il contributo unificato, lo stesso va posto a carico delle parti soccombenti.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, come da motivazione.
 
Respinge per il resto.
 
Condanna l’Amministrazione intimata e l’interveniente ad opponendum, società BETA S.r.l., alla rifusione delle spese di lite in favore dell’A.T.I. ricorrente, liquidate in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00)- oltre IVA e CAP, come per legge, di cui euro 3.000,00 (tremila/00) vanno poste a carico della Provincia autonoma di Bolzano ed euro 2.000,00 (duemila/00) a carico società BETA S.r.l..
 
Condanna, inoltre, l’Amministrazione intimata e l’interveniente ad opponendum, società BETA S.r.l., in solido tra di loro, alla rifusione del contributo unificato in favore dell’A.T.I. ricorrente.
 
Spese compensate tra l’A.T.I. ricorrente e l’A.T.I. DELTA – GAMMA.
 
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 09.04.2008.
 
    IL PRESIDENTE                                                          L’ESTENSORE
 
Marina ***********             ***********
 
 
/br/ic
 
N. R.G. 21/2008

Lazzini Sonia

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