Negoziazione assistita in materia di famiglia

Scarica PDF Stampa
Esistono soluzioni più snelle e convenienti per i coniugi che intendono separarsi consensualmente? Certamente, vediamo in quali casi e con quali procedure:

     Indice

  1. La procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia: cos’è?
  2. La procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia: iter, costi e tempi.
  3. Il trasferimento dell’immobile nella negoziazione assistita tra ex coniugi è possibile?

1. La procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia: cos’è?

A volte, per quanti sforzi si facciano i matrimoni non si salvano e spessissimo si ha letteralmente paura di affrontare i costosissimi e complicati iter giudiziari che consentono ai coniugi di separarsi consensualmente, dopo aver raggiunto accordi tra di loro.

Una recente normativa ha introdotto la c.d. procedura di negoziazione assistita in materia familiare e che consente la risoluzione di controversie sorte tra i coniugi ed a partire dal 22 giugno u.s. anche tra le coppie di fatto, in forza dell’art. 1, comma 37, della L. n. 206/2021.

E’ una procedura che si svolge direttamente negli studi degli avvocati dei coniugi dunque completamente al di fuori delle aule di Tribunale. E’ di rapido svolgimento e sicuramente più economica rispetto a quella giudiziale.

Infatti, l’attività solitamente svolta dal Giudice viene svolta dagli avvocati delle parti, i quali devono assicurare la correttezza della procedura nonché il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Attraverso la negoziazione assistita i coniugi, ciascuno assistito dal proprio avvocato, possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Quest’ultimo requisito è fondamentale in quanto non è possibile che un unico avvocato assista entrambi i coniugi.


Potrebbero interessarti anche


2. La procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia: iter, costi e tempi.

La procedura si svolge in tre fasi:

  1. la prima fase (che è facoltativa) è rappresentata dall’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, proposto da un coniuge nei confronti dell’altro, avente ad oggetto la loro separazione consensuale, nonché il termine per la risposta, con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto.

Il termine per l’accettazione dell’invito è di trenta giorni, entro i quali dovrà essere comunicata dal ricevente l’eventuale adesione alla negoziazione assistita.

  1. La seconda fase è caratterizzata dalla stipula della convenzione di negoziazione assistita.

All’interno della convenzione di negoziazione assistita, con la quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà, osservando il dovere di riservatezza, dovranno essere indicate le parti, i rispettivi avvocati e l’oggetto della controversia.

La convenzione dovrà a pena di nullità essere redatta in forma scritta e contenere al suo interno, l’indicazione del termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni (prorogabili di ulteriori trenta) entro il quale dovrà essere concluso l’accordo e l’attestazione da parte degli avvocati che non vi siano i presupposti per la riconciliazione tra i coniugi.

Le firme delle parti dovranno essere inoltre autenticate dai rispettivi avvocati.

  1. La terza fase consiste nella formalizzazione dell’accordo raggiunto in negoziazione assistita.

Infatti, dopo aver redatto e sottoscritto la convenzione, le parti assistite dai propri avvocati, procederanno alla stesura dell’accordo vero e proprio, all’interno del quale dovranno essere indicate le condizioni, sia di natura patrimoniale che non, scaturite dall’esito delle trattative avviate con la stipula della convenzione di negoziazione assistita.

Anch’esso, ovviamente dovrà essere sottoscritto dalle parti e anche per autentica dai difensori.

Qualora la coppia abbia figli minori è necessario che all’interno dell’accordo, sia presente anche la previsione e disciplina dei tempi di frequentazione, la determinazione degli obblighi di mantenimento e le determinazioni in merito all’affidamento e al collocamento dei figli.

Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, entro 10 giorni, sarà necessario sottoporre lo stesso al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.

Successivamente, si dovrà procedere al deposito presso la Procura dell’atto di convenzione assistita tra avvocati e dell’accordo raggiunto in esecuzione della convenzione.

Il Procuratore della Repubblica procederà successivamente all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

Una volta ottenuto il rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte del Procuratore, è onere di uno o di entrambi gli avvocati procedere a trasmettere una copia, dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente, così da permettere la successiva trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.

L’accordo così stipulato è un vero è proprio atto esecutivo, tant’è che in ipotesi di inadempimento le parti possono procedere immediatamente alla sua esecuzione coattiva.

In conclusione, l’istituto della negoziazione assistita in materia familiare presenta innumerevoli vantaggi per le coppie che vogliano addivenire ad una soluzione consensuale della separazione e/o del divorzio (oltre che alla modifica delle rispettive condizioni) con un’importante risparmio, sia in termini economici che in termini di tempistiche, assicurando comunque soprattutto in presenza di figli, un controllo esterno sulla legittimità oltre che sul merito dell’accordo raggiunto all’esito della trattativa.

3. Il trasferimento dell’immobile nella negoziazione assistita tra ex coniugi è possibile?

Certo. E’ possibile nell’ambito dell’accordo di negoziazione assistita prevedere il trasferimento della proprietà di un immobile.

In questo caso l’accordo va trascritto per avere pieno valore legale e piena efficacia.

La sottoscrizione del verbale con cui si sigla l’accordo di negoziazione assistita, poiché contenente il trasferimento immobiliare deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale autorizzato: il Notaio.

Solo con l’autentica delle firme da parte del Notaio, le parti possono trasferire un immobile con la negoziazione assistita.

Ciò comporta che non è sufficiente l’autentica dei difensori delle parti ma è necessaria anche quella del Notaio, il quale, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di negoziazione assistita, deve porre in essere tutte le formalità di legge per provvedere al trasferimento dell’immobile.

Volume consigliato


DOMANDE FREQUENTI

  • La procedura di negoziazione assistita è esperibile solo in ambito familiare? No, è esperibile in diversi ambiti e materie, tra cui quella dei rapporti di famiglia.
  • E’ necessaria l’assistenza degli avvocati o si può concludere tra privati? E’ necessaria l’assistenza dei propri avvocati.
  • E’ una procedura extragiudiziale? Si, si svolge completamente al di fuori delle aule di Tribunale, negli studi degli avvocati.
  • Consente trattative tra le parti? Certo, è proprio questa la finalità: consentire alle parti di trovare un accordo bonario ed amichevole.
  • E’ una procedura veloce? Assolutamente si, pochi mesi.
  • E’ Una procedura economica? Assolutamente si, non avrà mai i costi di un procedimento giudiziario.
  • Si possono anche trasferire immobili? Certamente, purché l’accordo venga sottoscritto anche dal Notaio.

GLOSSARIO: negoziazione assistita; separazione consensuale; famiglia; coppie di fatto; Tribunale; cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; convenzione; accordo; verbale; immobili; diritti reali; Notaio; atto esecutivo; Ufficio di Stato Civile;


NORMATIVA: D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; art. 5 L. 162/2014; art. 1, comma 37, L. n. 206/2021; Cassazione Sentenza n. 1202 del 21.01.2020.

Domenico Rosati

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento