Mobbing, sanzioni disciplinari illegittime

Redazione 09/10/17
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Mobbing: scatta con plurime sanzioni illegittime

Con ordinanza n. 23041 dello scorso 3 ottobre, la Corte di Cassazione ha stabilito che il susseguirsi di sanzioni disciplinari illegittime integra il reato di mobbing ai danni del lavoratore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato quanto già statuito dai giudici del merito, sia in primo che in secondo grado. Si trattava della posizione di un veterinario, al quale l’istituto sanitario di appartenenza, aveva irrogato cinque sanzioni disciplinari, di cui veniva accertata giudizialmente l’illegittimità.

Preclusa la rivalutazione nel merito

Le doglianze dell’istituto sanitario non hanno trovato accoglimento da parte dei giudici di legittimità. Ciò anche in considerazione del fatto che l’istituto richiedeva nei fatti una nuova valutazione della causa nel merito, attività che è preclusa alla Corte di Cassazione. Si legge invero nel provvedimento che “nonostante il
formale richiamo a violazioni di legge contenuto nell’intestazione – finisce col sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non
consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione“.

In ogni caso, da quanto accertato in sede di gravame e anche in primo grado, la Suprema Corte ha ritenuto che la condotta del datore di lavoro integrasse una fattispecie di mobbing. Certamente, l’accanirsi contro un dipendente attraverso diverse sanzioni disciplinari che non hanno motivo di essere irrogate, comporta l’insorgenza di uno stato di insicurezza e malessere, proprio di un soggetto vittima di vessazioni.

Il diritto al danno differenziale

Nella decisione, che ha confermato quanto stabilito già dal giudice di prime cure, è stata quindi dichiarata l’illegittimità di ben cinque sanzioni disciplinari, nonché il rigetto dell’inquadramento del sanitario come dirigente medico veterinario, essendo riconosciute solo le differenze retributive per le mansioni effettivamente svolte, e il riconoscimento del risarcimento del cosiddetto danno differenziale, a fronte della condotta mobbizzante subita dal lavoratore.

 

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Sentenza collegata

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