Minori invalidi: chiarimenti sulla fruizione della indennità spettante

Redazione 07/10/14
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Biancamaria Consales

Con messaggio n. 7382 del 1° ottobre 2014, l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni sui minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di down, a seguito dell’ art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114.

Già in precedenza, l’Istituto, con il messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014, ha fornito chiarimenti,  limitatamente ai minori titolari di indennità di frequenza, nonché le prime istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età, così come novellate dal suddetto decreto legge.

L’Inps, con il messaggio in oggetto, dopo aver premesso che l’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, precisa che “le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:

a)      pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;

b)      pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;

c)      pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

 Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.

 Diversamente da quanto previsto per l’indennità di frequenza (art. 25, comma 5), nella fattispecie in esame è quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.

 Peraltro, – si legge ancora nel comunicato – anche i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario, siano stati o meno convocati a visita dalla ASL, non saranno obbligati a sottoporsi all’accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua naturale conclusione”.

 L’inps ha, infine, precisato che tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente, al raggiungimento del 18° anno di età, il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.

 

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