Mini rassegna giurisprudenziale sul patto di prova nel pubblico impiego “privatizzato”

Redazione 10/10/03
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di Rocchina Staiano

1. Caratteristiche dell’istituto.
I. La circostanza che un dipendente comunale, dichiarato dimesso dal servizio per esito sfavorevole del periodo di prova, abbia assunto servizio presso altro ente non può essere assunta a parametro di un preteso sopravvenuto difetto di interesse del medesimo a coltivare il ricorso avverso il provvedimento di dimissione (T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 24 novembre 1993 n. 689, in Foro Amm., 1994, p. 1241).

II. La definitiva valutazione del periodo di prova è atto dovuto e pertanto non è soggetto a comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento sfavorevole in tema di rapporto di lavoro pubblico deve essere motivato solo succintamente (T.A.R. Veneto, sez. I, 25 giugno 1998 n. 1188, in Riv. Personale Ente Locale, 1999, p. 133).

III. Il giudizio sull’operato del dipendente durante il primo periodo di attività, poichè comporta una valutazione tecnica della prestazione lavorativa, spetta necessariamente al vertice dirigenziale competente ad esprimere un appropriato giudizio di valore e di capacità professionale dell’impiegato; di conseguenza, in caso di pronuncia di recesso per mancato superamento del periodo di prova, non è possibile prescindere dall’acquisizione del parere del capo della struttura burocratica (T.A.R. Sardegna, 28 gennaio 1999 n. 33, in Foro Amm., 1999, p. 1348).

IV. Il periodo di prova costituisce istituto di carattere generale, la cui applicazione non può essere esclusa nei confronti di pubblici impiegati immessi in ruolo per effetto di disposizioni di legge e non a seguito di pubblico concorso (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1999 n. 249, in Foro Amm., 1999, p. 750).

V. La positiva conclusione del periodo di prova da parte di un pubblico dipendente rileva solo ai fini dell’inquadramento in ruolo di cui costituisce presupposto necessario; ma se tale esito non si verifica non per questo il periodo di servizio prestato resta privo di effetti, “tamquam non esset”. Infatti esso va valutato come servizio effettivo nella qualifica di inquadramento provvisorio e ciò vale tanto per un neo assunto quanto per un soggetto dipendente della medesima amministrazione con la differenza che nel primo caso il rapporto di impiego pubblico si esaurisce con la non immissione in ruolo dell’aspirante mentre nel secondo il rapporto può proseguire nella qualifica di provenienza (T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 18 marzo 1999 n. 861, in Comuni Italia, 1999, p. 1443).

VI. In sede di giudizio sul superamento o meno del periodo di prova, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, che si esprime nella valutazione complessiva dell’attività del dipendente ai fini della prosecuzione del rapporto di impiego, senza che sia necessaria un’ampia e specifica motivazione, anche in caso di giudizio negativo (Cons. Stato, sez. VI, 17 agosto 1999 n. 1064, in Cons. Stato, 1999, I, p. 1227).

2. Costituzione ed atto di nomina.
I. Alla P.A., per quanto attiene il periodo di prova del pubblico impiegato, è riconosciuto un potere sindacatorio sia sulle qualità, relative al corretto svolgimento delle mansioni, sia sull’intera personalità del dipendente, specialmente quando il rapporto non può prescindere dall’elemento fiduciario o si connota in modo particolare all’immagine dell’amministrazione ed al suo prestigio (Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 1989 n. 810, in Riv. corte conti, 1989, n. 6, p. 229).

II. Il giudizio negativo nel periodo di prova di un pubblico dipendente non deve necessariamente essere fondato sulla puntuale descrizione di fatti specifici e documentati, essendo sufficiente che esprima un’attendibile ed analitica enunciazione delle carenze in generale riscontrate nell’attività del dipendente (Cons. Stato, sez. V, 13 ottobre 1993 n. 1036, in Foro Amm., 1993, p. 2086).

II. La coesistenza tra elementi negativi e aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento costituisce valido fondamento per il provvedimento di prolungamento del periodo di prova di un pubblico impiegato occorrendo, nell’interesse del dipendente e della stessa amministrazione, pervenire ad un giudizio complessivo su ogni profilo della prestazione del servizio (Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 1993 n. 519, in Cons. Stato, 1993, I, p. 551).

III. Allorquando un pubblico dipendente di ruolo accetti la nomina ad altro pubblico impiego, il precedente rapporto si estingue e ne sorge uno nuovo, anche se per questo è prescritto il periodo di prova; pertanto, se la prova ha esito negativo, non vi è la reviviscenza del precedente rapporto, in quanto l’estinzione di questo non è risolutamente condizionata all’esito negativo della prova concernente il nuovo rapporto (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 1994, n. 672, in Giur. It., 1994, III 1, p. 766).

IV. Il rapporto di lavoro subordinato pubblico si costituisce con la nomina in servizio e la relativa immissione, mentre il periodo di prova serve solo una fase necessaria per il suo consolidamento, nella quale il dipendente, salvo che non sia espressamente disposta, ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi doveri dell’impiegato di ruolo. Pertanto, se la nomina del dipendente è condizionata all’accertamento dei requisiti della sua idoneità professionale in esito ed alla scadenza del periodo di prova, l’avveramento positivo di detta condizione si risolve nella conferma, con decorrenza retroattiva, dell’instaurazione del rapporto medesimo (Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 1999 n. 100, in Foro Amm., 1999, p. 337).

V. Il provvedimento col quale l’amministrazione annulla d’ufficio un atto di nomina di un pubblico dipendente a distanza di tempo dall’immissione in servizio e dal superamento del periodo di prova richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico, concreto e attuale, risultando ininfluente la circostanza che l’atto in questione, ancorchè portato ad esecuzione, non fosse stato ancora registrato alla Corte dei conti (T.A.R. Trentino A.A. sez. Bolzano, 10 ottobre 1998, n. 389, in Comuni Italia, 1999, p. 952).

3. Invalidi.
I. Deve essere sottoposto al periodo di prova anche l’impiegato assunto ai sensi della L. 2 aprile 1968 n. 482, e ciò perchè il particolare “status” dallo stesso rivestito rileva ai fini della costituzione del rapporto ma non comporta deroghe alla disciplina che ne regola lo svolgimento; di conseguenza anche nei suoi confronti può essere disposta la risoluzione del rapporto per esito negativo della prova senza che la motivazione debba ispirarsi a criteri diversi da quelli eseguiti per la genericità degli impiegati (T.A.R. Veneto, sez. II, 19 maggio 1998 n. 693, in Riv. Personale Ente Locale, 1999, p. 138).

II. Il dipendente pubblico invalido può essere dispensato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova soltanto se le carenze riscontrate durante il suddetto periodo non siano espressione dell’invalidità riscontrata al momento dell’assunzione (T.A.R. Liguria, sez. II, 13 aprile 1999 n. 160, in Foro Amm., 2000, p. 561).

4. Giurisdizione: in genere
I. Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al provvedimento di recesso dell’amministrazione dal contratto individuale di lavoro per negativo esperimento del periodo di prova, considerato che le innovazioni legislative apportate con il D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, non determinano il venir meno della posizione di supremazia dell’ente pubblico ed il conseguente carattere amministrativo del relativo atto (T.A.R. Piemonte, sez. II, 4 febbraio 1999, n. 55, in Foro Amm., 1999, p. 1533, con nota di Delfino).

5. Dimissioni e risoluzione.
I. Costituisce principio generale del rapporto di pubblico impiego (art. 224 T.U. 3 marzo 1934 n. 383 ed art. 10 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3) che il mancato intervento di un atto di recesso alla scadenza del termine massimo del periodo di prova equivale ad un atto esplicito di superamento della prova; pertanto, l’amministrazione, trascorso il predetto termine, non ha più il potere di deliberare, anche ove il provvedimento di dimissione per fallito esperimento sia stato annullato in sede giurisdizionale, con la conseguenza che il dipendente deve ritenersi aver superato il periodo di prova (Cons. Stato, sez.IV, 23 gennaio 1986 n. 51, in Cons. Stato, 1986, I, p. 50).

II. E’ legittima la risoluzione del rapporto d’impiego pubblico, disposto dal sindaco ai sensi dell’art. 25, D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347 ed in base a due deliberazioni che esprimono un giudizio negativo sul periodo di prova e sulla relativa proroga, svolti dal dipendente, posto che il parere del capo dell’unità organica, cui quest’ultimo è stato applicato, è necessario soltanto per il primo semestre di prova e non anche per la proroga (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 1996 n. 1157, in Foro Amm., 1996, p. 2640).

III. E’ legittima la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato di un pubblico dipendente, statuita dopo ed in esito al periodo di prova, nel caso in cui questi sia stato adibito unilateralmente dalla p.a. datrice di lavoro ad una sola delle mansioni comprese nella qualifica funzionale d’assunzione e ne abbia reiteratamente rifiutato l’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 1 aprile 1997 n. 306, in Foro Amm., 1997, p. 1076).

IV. La risoluzione del rapporto d’impiego per esito negativo del periodo di prova deve essere pronunciata previo parere favorevole del consiglio di amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 1999 n. 249, in Cons. Stato, 1999, I, p. 439).

V. La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato del pubblico dipendente in prova incide su interessi fondamentali di costui e della stessa p.a. datrice di lavoro e, pertanto, esige un’accurata e motivata ponderazione di tutte le circostanze ai fini della formulazione del giudizio d’idoneità, o meno, del dipendente medesimo alla prosecuzione del rapporto. E’ quindi illegittimo il licenziamento del dipendente per mancato superamento del periodo di prova, quando, invece di un rigoroso giudizio sulle di lui reali capacità lavorative, la p.a. si limita ad asserire che costui non è tagliato per svolgere il lavoro per cui è stato assunto malgrado si sia, addirittura, classificato ai primi posti della graduatoria del concorso con cui è stato reclutato (Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 1999 n. 1239, in Foro Amm., 1999, p. 2065).

6. Provincia Autonoma di Bolzano.
I. Ai sensi dell’art. 59 n. 9 della L. prov. Bolzano 21 maggio 1981 n. 11, l’amministrazione dispone di tre mesi dal compimento del periodo di prova per confermare la nomina del dipendente (o risolvere il rapporto di impiego) o per prorogare il periodo di prova per altri sei mesi; tale periodo di proroga decorre dalla data di scadenza del primo periodo, perchè altrimenti, il periodo di prova massimo non sarebbe di un anno e sei mesi – come previsto dalla citata normativa – bensì di un anno e nove mesi (Cons. Stato, sez.VI, 31 luglio 1987 n. 528, in Cons. Stato, 1987, I, p. 1153).

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