Milleproroghe 2023: Primo correttivo legislativo al Piano integrato di attività e organizzazione

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Indice

1. Deliberazione n° 48/2023/PAR della sezione siciliana della Corte dei Conti


L’entrata a regime dello strumento di programmazione introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Piano integrato di attività e organizzazione) ha posto non pochi problemi operativi alle amministrazioni che durante l’esercizio provvisorio intendono assumere.
In materia si registra un recente intervento legislativo contenuto nel cd. Decreto Milleproroghe, teso a consentire agli enti territoriali di procedere con il reclutamento a tempo determinato di personale, tra le altre, connesso alla realizzazione del PNRR.
Invero la citata novità legislativa, è stata preceduta dalla deliberazione n. 48 del 14 febbraio 2023 della Corte dei Conti della Sicilia che, in sede consultiva, è stata scrutinata in ordine alla possibilità di procedere durante l’esercizio provvisorio, con le assunzioni flessibili di cui all’art. 9 comma 1-quinques del decreto-legge n. 113/2016, ritenute particolarmente urgenti nell’ambito della realizzazione del PNRR.
I magistrati contabili, confermando la precedente giurisprudenza (cfr. Sez. Contr. Veneto delib. n. 113/2019/PAR), ribadiscono che anche in esercizio provvisorio il Piano triennale dei fabbisogni di personale, rappresenti l’ineludibile presupposto per ogni eventuale procedura assunzionale di personale nella P.A., indipendentemente dalle modalità di acquisizione.
Come notorio, il citato Piano triennale è stato assorbito dal Piano Integrato di attività e organizzazione il quale però, per il principio di necessaria presupposizione dei documenti del ciclo del bilancio alle attività di programmazione, potrà essere adottato soltanto in seguito all’adozione del bilancio.
Tale assetto procedimentale crea in tutta evidenza, difficoltà operative in capo agli enti territoriali che volessero procedere alle assunzioni flessibili in costanza di esercizio provvisorio.
Per tali enti si pone il problema di come dotarsi di uno strumento di programmazione assunzionale nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione e quindi del PIAO.
La Corte dei Conti siciliana, ritiene maggiormente sostenibile, anche per coerenza con la connotazione di “unitarietà e integrazione” proprie del PIAO, procedere con l’approvazione di un PIAO “provvisorio” redatto in ogni sua sezione e quindi in particolare con riguardo alla sottosezione 3.3. contenente i dati sul fabbisogno triennale del personale.
Soltanto a seguito dell’approvazione dello strumento di programmazione operativa provvisorio, ad avviso della Corte, si potrà dare corso al reclutamento delle predette tipologie assunzionali, compatibilmente agli stanziamenti di bilancio, conformemente alle regole per l’assunzione degli impegni durante l’esercizio provvisorio e rispettando il principio contabile della prudenza di cui all’allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011.


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2. PIAO: Primo correttivo al procedimento di formazione


Senonché tale orientamento giurisprudenziale appare già superato dal tenore letterale dell’art. 10 comma 11-ter del D.L. n. 198/2016 convertito con legge 24 febbraio 2023 n. 14, a mente del quale “In  caso  di differimento  del  termine  previsto  a  legislazione   vigente   per l’approvazione  del   bilancio,   gli   enti   locali,   nelle   more dell’approvazione  del  Piano,  possono  aggiornare  la  sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e  nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale  con  contratto di lavoro  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell’articolo  9,  comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge  24  giugno  2016,  n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  2016,  n. 160
Oltre a quelle legate al PNRR, le tipologie di assunzioni che godono della deroga rispetto all’ordinario procedimento di approvazione del PIAO (posteriore e coerente con i documenti di programmazione contabile e finanziaria) sono connesse allo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite ai comuni ai sensi dell’art. 117 secondo comma lettera p) della Costituzione e sono le seguenti:

  • 1)     attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  • 2)     progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
  • 3)     polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  • 4)     l’organizzazione generale dell’amministrazione, la gestione finanziaria, contabile e di controllo;
  • 5)     l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  • 6)     il catasto e la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  • 7)     l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, di avvio e di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  • 8)     l’edilizia scolastica comunale nonché l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
  • 9)     la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.

3. Osservazioni


Il legislatore ammette l’assunzione con contratto flessibile durante l’esercizio provvisorio, prevedendo un’approvazione per “stralci” del PIAO, ripristinando in un certo senso, l’impostazione precedente all’entrata a regime del PIAO, incentrata sull’approvazione distinta di singoli piani.
Eppure sulla connotazione “unitaria” del PIAO non v’è alcun dubbio, tant’è che già sul piano testuale, il complesso di norme istitutive, definiscono il suddetto strumento di programmazione quale “Piano integrato”, rimarcandone in tal modo la qualità a configurarsi, non già quale mera sommatoria espositiva di atti o provvedimenti di natura programmatica, bensì quale documento unico, finalizzato a compendiare, in una logica organica e coordinata, i molteplici contenuti ad esso assegnati.
Però innanzi a questioni fondamentali per il paese, quali la necessità di dare rapido corso ad assunzioni a tempo determinato legate al PNRR anche durante l’esercizio provvisorio, il legislatore ha concesso una parziale deroga all’iter procedimentale connesso al PIAO e pertanto le amministrazioni interessate ad avvalersi della facoltà introdotte in materia dal cd. Decreto Milleproroghe 2023, dovranno adottare una delibera di aggiornamento al Piano triennale del Fabbisogno del personale 2022-2023 (limitatamente alle assunzioni flessibili di cui all’art. 9 comma 1-quinques del D.L. n. 113/2016) per procedere quindi, all’aggiornamento della sottosezione 3.3 del PIAO.

Giorgio La Malfa

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