Mille proroghe: novità per la professione forense

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Mercoledì 15 febbraio l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. milleproroghe). Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati.

Indice

1. Le novità per la professione forense introdotte nell’esame in sede referente

L’articolo 8, comma 4-ter, recante “Proroghe in materia di esercizio della professione forense”, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, tratta due ambiti:

  • proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012 (lett. a);
  • differisce di un anno anche l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d’esame 2024 anziché dalla sessione 2023 (lett. b).

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2. Disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

Il comma 4-ter, lett. a), proroga di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della riforma forense del 2012. La disposizione interviene, in particolare, sull’art. 22 della legge forense (l. n. 247/2012), consentendo l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi:

  • alla Corte di cassazione,
  • al Consiglio di Stato,
  • alla Corte dei Conti,
  • alla Corte costituzionale,
  • al Tribunale superiore delle acque pubbliche,

agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 11 anni (in luogo degli attuali 10 anni) dall’entrata in vigore della riforma medesima, e dunque entro il 2 febbraio 2024.

3. Entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione forense

Il comma 4-ter, lett. b), differisce di un ulteriore anno l’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno quindi in vigore a decorrere dalla sessione d’esame 2024 anziché dalla quella 2023. La norma, introdotta nel corso dell’esame in sede referente, interviene sull’articolo 49 della legge professionale forense (l. n. 247/2012), recante la disciplina transitoria per l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati, prevedendo che per i primi undici anni (in luogo degli attuali 10 anni) dalla data di entrata in vigore della riforma (2 febbraio 2013), l’esame continui a svolgersi secondo la disciplina previgente, rappresentando un ulteriore differimento poiché il termine per l’acquisizione di efficacia della riforma, in origine fissato dal legislatore decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, è stato plurime volte differito. In attesa dell’entrata in vigore della riforma, continuano quindi a essere operative le disposizioni previgenti sull’esame di accesso alla professione forense.

Avv. Biarella Laura

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