Mediazione quale condizione di procedibilità della domanda

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L’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità, e non di proponibilità, della domanda giudiziale (Cass., Sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio – 13 aprile 2017, n. 9557).

Abbiamo più volte evidenziato l’obbligatorietà ex lege della mediazione in alcune determinate materie, quali condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, D.lgs 28/2010).
Secondo la lettera della legge, in buona sostanza, prima di poter ricorrere ad un Giudice occorre obbligatoriamente presentare domanda di mediazione e tentare di risolvere “personalmente” la controversia mediante un accordo concordato.

Cosa accade allora se non è stata esperita preliminarmente la procedura di mediazione?
Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ci fornisce la risposta, confermando peraltro un orientamento ormai consolidato secondo il quale, per le materie obbligatorie di cui all’art. 5 del D.lgs. 28/2010, la mediazione rappresenta condizione di procedibilità, e non di proponibilità, della domanda giudiziale. Con la conseguenza che qualora la mediazione sia stata avviata, ma non sia conclusa ovvero non sia stata esperita, il Giudice dovrà assegnare un termine per l’avvio e/o il completamento della procedura e rinviare la causa alla successiva udienza, rimanendo ferme le eventuali decadenze e preclusioni già verificatesi.
Il giudizio, pertanto, rimarrà pendente ed efficace, mentre l’attività processuale subirà solo un differimento in attesa che si concluda la procedura di mediazione.
L’udienza normalmente è rinviata dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 6 D.Lgs 28/10 (3 mesi circa).

La decisione della Suprema Corte trae origine da una opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione proposta dalla locatrice sulla base della documentazione probatoria depositata (tardivamente) dalle conduttrici opposte che eccepivano, tra l’altro, l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi poi con esito negativo.
La Corte di Appello di Roma accoglieva l’impugnazione proposta dalla locatrice -fondata principalmente sulla tardiva costituzione nel procedimento locatizio delle conduttrici opposte e conseguente tardiva produzione documentale- e riformava parzialmente la sentenza del tribunale, revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Osservava la Corte di Appello che “laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi”.
Avverso la sentenza di Appello ricorreva per Cassazione la parte conduttrice opposta assumendo che “l’improcedibilità della domanda giudiziale prima dell’esperimento del procedimento di mediazione comporterebbe che le preclusioni processuali non potrebbero maturare fino a che tale procedimento non venga svolto in concreto”.
L’ordinanza n. 9557 della Corte di Cassazione, recependo e condividendo le motivazioni già espresse dalla Corte d’Appello di Roma, ha evidenziato che ‘Se il legislatore avesse inteso stabilire l’inefficacia delle attività processuali svolte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati’.
Il principio espresso dalla Suprema Corte trova il proprio fondamento, dunque, partendo dal dato normativo contenuto nell’art.5, comma 1bis, del d.lgs. 28/2010, con il quale è stabilito espressamente che “(…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e, in particolare, che l’improcedibilità debba essere esperita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, mentre le attività processuali già svolte rimangono valide ed efficaci e le eventuali preclusioni e/o decadenze già maturate restano ferme nel corso del successivo svolgimento del giudizio.

Ne consegue ulteriormente che qualora anche il termine di 15 gg non sia stato rispettato, nel senso che le parti non abbiano proceduto entro il termine suddetto a presentare domanda di mediazione, il Giudice emetterà una sentenza di puro rito dichiarando l’improcedibilità della domanda e disponendo, con ogni probabilità, la condanna alle spese processuali a carico della parte onerata dell’avvio della mediazione.
La chiusura anticipata del processo preclude la possibilità di affrontare nel merito la controversia oggetto della domanda.

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