Mediatori, entro il 30 giugno i nuovi profili deontologici

Redazione 07/06/11
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La funzione di mediatore non potrà essere assunta dall’avvocato in difetto di adeguata competenza nella materia oggetto del procedimento. Il principio è stato stabilito dal Consiglio nazionale forense (CNF) che ha approvato nella seduta amministrativa del 27 maggio scorso una proposta di integrazione del codice deontologico forense per disciplinare l’impegno degli avvocati che dovessero fare i mediatori

Si è trattato di un impegno redazionale sollecitato dalle novità legislative (D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010) e dalle connesse ricadute sul fronte sociale e disciplinare, che non possono passare inosservate alla lente del CNF, data la sua autonoma e significativa funzione di interprete dell’etica professionale e delle sue applicazioni all’agire e alle scelte dell’avvocato.

Così, con la previsione dell’art. 55bis, è stata inserita una nuova regola deontologica che, nella sua definizione principale, prevede un generalizzato dovere di osservanza degli obblighi propri della figura del media conciliatore, mentre, nei successivi canoni complementari, contempla le esemplificazioni delle possibili incompatibilità, conflitti di interessi, responsabilità in caso di proposta di conciliazione non conforme al diritto ed altri comportamenti poco etici.

In particolare non potrà ricoprire il ruolo di mediatore l’avvocato:

a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
b) quando una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

Ancora, il nuovo canone vieta all’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore di intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;

b) se l’oggetto dell’attività non è diverso da quella del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci o associati o che esercitino negli stessi locali.

Accanto all’inserimento dell’art. 55bis, si segnalano inoltre due marginali modifiche del codice, concernenti gli articoli 16 e 54: le modifiche sono destinate rispettivamente a rimarcare il valore dell’indipendenza e del decoro della professione forense e a dare rilievo alla correttezza e lealtà dei rapporti professionali, oltre che con arbitri e consulenti tecnici, anche con mediatori/conciliatori.

Si evidenzia che la richiamata proposta, volta all’inserimento dell’articolo 55bis, è stata inviata agli Ordini con la circolare n. 13-C-2011; entro il 30 giugno sono attese le relative proposte di osservazioni e di modifica. (Lilla Laperuta)

Redazione

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