Il decreto legislativo n. 28/2018
Dalla predetta definizione si rileva, quindi, come la presenza delle parti sia fondamentale per l’efficienza del procedimento di mediazione. Difatti lo stesso decreto legislativo 28/2018, decreto che ha introdotto la mediazione civile e commerciale in Italia, ritiene che, sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda — che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore.
La presenza delle parti nel processo
Al fine di rendere concreto quanto stabilito dal predetto decreto, pertanto, è necessario che anche il mediatore adotti gli accorgimenti necessari per garantire l’effettiva presenza delle parti all’interno del procedimento di mediazione.
Di tale avviso è il Tribunale di Vasto che con Ordinanza del 28 gennaio 2018 ha stabilito che:
“Graverà sul mediatore, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti.” Il Giudice di Vasto, ha inoltre individuato quali potrebbero essere gli strumenti utili per consentire alle parti di partecipare personalmente al procedimento di mediazione: “ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire.”
Inoltre la predetta ordinanza prevede che: la parte potrà chiedere al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti; potrà, altresì, pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri.
L’ordinanza in oggetto tratta il caso in cui l’attore non è comparso personalmente, ma ha delegato un difensore che, a fronte del dissenso manifestato dalla convenuta (non comparsa neppure a mezzo del difensore), non ha chiesto al mediatore di attivarsi al fine di procurare l’incontro personale tra i litiganti, né preteso che nel verbale d’incontro il mediatore desse atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri. Rileva inoltre che lo stesso mediatore ha omesso qualunque iniziativa tesa a favorire la partecipazione delle parti, ma ha semplicemente preso atto preso della mancanza delle parti dichiarando chiuso il procedimento, senza, quindi, indicare nel verbale le ragioni dell’assenza di ambo le parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse.
Pertanto, il Giudice ha rilevato che la procedura non si è svolta correttamente, per incompiuta osservanza delle disposizioni normative che impongono il previo corretto esperimento del procedimento di mediazione, ed ha ritenuto non superata la condizione di procedibilità assegnando il termine di quindici giorni per attivare un nuovo procedimento di mediazione.
Chi scrive, inoltre, vuole evidenziare sulla base della propria esperienza sia come avvocato che come mediatore che il procedimento di mediazione civile e commerciale non è soltanto il superamento di una condizione di procedibilità ma anche l’opportunità di recuperare la relazione tra le parti in lite atteso che le stesse possono assumersi la responsabilità delle proprie scelte.
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