Mediaconciliazione: circolare esplicativa del Ministero della giustizia sulle misure correttive introdotte dal D.M. 145/2011

Redazione 23/12/11
Scarica PDF Stampa

di Anna Costagliola

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in data 20 dicembre 2011, ha diramato una nuova circolare interpretativa delle misure correttive introdotte, in materia di mediazione civile e commerciale, con il D.M. 145/2011 dello scorso luglio.

Si ricorda, in proposito, come dopo neanche un anno dall’entrata in vigore del D.M. 180/2010, recante il regolamento di attuazione del D.Lgs. 28/2010, si è ritenuto opportuno adottare, con D.M. 145/2011, talune misure correttive nella regolamentazione della disciplina in materia di determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione, nonché in materia di indennità per il compimento del servizio di mediazione e conciliazione (vedi l’articolo su questo stesso sito).

In considerazione delle novità introdotte, dei diversi quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza che sono stati evidenziati in sede di applicazione della normativa, il Ministero si è indotto ad offrire una linea interpretativa del citato D.M. 145/2011, indicando puntualmente i criteri direttivi da seguire. In particolare, in vista della corretta interpretazione ed applicazione della regolamentazione precedentemente emanata, l’attenzione è stata posta sui temi relativi all’attività di vigilanza, al tirocinio assistito, ai criteri di assegnazione degli affari di mediazione, alla chiusura del procedimento e alle indennità del servizio.

Con riguardo all’attività di vigilanza e controllo sugli organismi di mediazione e sui mediatori, viene specificato che essa è esercitata dall’amministrazione sia nella fase preventiva, attraverso la verifica della correttezza della domanda di iscrizione e della sussistenza dei requisiti richiesti, che in quella successiva, mediante la verifica continua del rispetto degli obblighi cui i mediatori sono tenuti secondo le previsioni normative primarie e secondarie. Nella fase successiva, l’attività di controllo deve mirare anche al riscontro del raggiungimento di standard minimi di qualità, requisito necessario per poter validamente svolgere un servizio di mediazione e di formazione che sia improntato al presupposto della professionalità, efficienza ed idoneità dei medesimi.

Con la previsione del tirocinio assistito, il precedente D.M. 145/2011, all’obbligo di compiere uno specifico aggiornamento, almeno biennale, da acquisire presso enti di formazione accreditati, ha aggiunto un ulteriore, distinto, obbligo formativo, consistente nella partecipazione dei mediatori, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. I mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento 180/2010 avevano, infatti, evidenziato un profilo particolarmente rilevante sul piano della effettiva esperienza pratica del mediatore iscritto presso un organismo di mediazione. Ciò che ha indotto a ritenere che, oltre all’attività di formazione teorica di aggiornamento biennale, il mediatore iscritto dovesse compiere una formazione pratica basata essenzialmente sulla verifica di come altri mediatori, anche essi iscritti, gestissero i diversi momenti del percorso di mediazione, confrontando la propria esperienza pratica con quella di altri mediatori. Sotto questo profilo, il Ministero è intervenuto innanzitutto a precisare come l’obbligo del tirocinio assistito sussista solo nei confronti dei mediatori già iscritti, e che la partecipazione al tirocinio assistito comporta unicamente la presenza del mediatore in tirocinio senza compimento di ulteriore attività che riguardi l’esecuzione di attività proprie del mediatore titolare del procedimento. A tal fine, costituisce partecipazione valida anche la presenza del mediatore in tirocinio ad una singola fase del procedimento di mediazione; allo stesso modo, tenuto conto del limitato numero di mediazioni concluse con la partecipazione della controparte, costituisce partecipazione valida anche la sola presenza del mediatore in tirocinio alla fase di redazione, da parte del mediatore titolare, del verbale negativo per mancata partecipazione della controparte.

L’obbligo di compiere tale ulteriore adempimento formativo deve essere costantemente aggiornato, per cui  il tirocinio assistito andrà rinnovato ogni 2 anni. In ultimo, viene ancora precisato come la determinazione del numero dei mediatori in tirocinio che possono essere presenti di volta in volta debba essere rimessa alla valutazione del responsabile dell’organismo, che terrà conto della natura dell’affare di mediazione e della propria capacità organizzativa e strutturale, senza trascurare la necessità di tutelare l’interesse delle parti in mediazione ad un ambiente sereno e privo di fonti di distrazione.

Sui criteri di assegnazione degli affari di mediazione, la circolare è esplicita nell’affermare che  nei singoli regolamenti non può farsi generico rinvio alla previsione di cui all’art. 3 del D.M. 145/2011, in quanto occorre effettivamente indicare attraverso quali criteri il responsabile dell’organismo provvederà ad assegnare tra i mediatori lo specifico incarico. In ogni caso, uno dei criteri fondamentali per la ripartizione degli affari di mediazione deve essere quello, non solo della idoneità tecnica in materia di mediazione, ma anche della specifica competenza professionale del mediatore, quella che cioè discende dalle conoscenze acquisite in relazione al percorso universitario seguito e, sopratutto, dall’attività professionale esercitata. Tale competenza professionale deve, quanto più possibile, corrispondere alla natura della controversia insorta tra le parti.

Per quel che concerne la chiusura del procedimento, viene specificato che, nei casi di mediazione obbligatoria, è essenziale che l’invitante si presenti davanti al mediatore, non potendo, diversamente, chiedere il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.

Infine, con riguardo alle modifiche in materia di indennità, viene chiarito che a formare l’indennità complessiva contribuiscono sia le spese di avvio del procedimento che le spese di mediazione, le quali costituiscono due voci di spesa autonome che devono essere corrisposte al verificarsi dei diversi momenti che connotano l’espletamento del servizio di mediazione. Oltre a tale indennità complessiva devono inoltre essere corrisposte le spese vive, purchè documentate dall’organismo di mediazione. Da ultimo, la circolare aggiunge che, in caso di sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tutti gli organismi, sia essi pubblici o privati, sono tenuti a svolgere il servizio di mediazione, senza potere pretendere alcun compenso né nei confronti della parte né nei confronti dell’erario o, in generale, dell’amministrazione.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento