Maxi benefici fiscali per i calciatori professionisti che si trasferiscono in italia

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a cura dell’Avv. Maurizio Villani e Dott. Alessandro Villani

Premessa

Le nuove agevolazioni fiscali previste per gli atleti professionisti che decidono di trasferirsi in italia per svolgere le proprie attività sportive sono oggetto di un’importante novità introdotta dall’art. 5, comma1, del decreto crescita 2019, d.l. 30 aprile 2019 n.34, pubblicato in gazzetta ufficiale e attualmente in discussione alla camera per la conversione in legge.

Detto decreto, infatti, nel prevedere una serie di misure finalizzate a sostenere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del nostro paese, con il solo obiettivo di attrarre risorse umane nel nostro territorio, ha previsto una norma quale l’art. 5, comma 1, che, se approvata dal parlamento, sarà destinata ad avere un’incidenza concreta e innovativa nel mondo del calcio professionistico, riconoscendo importanti vantaggi fiscali non solo ai giocatori stranieri  che decidono di trasferirsi in italia spostando la propria residenza fiscale, ma anche ai diversi club sportivi che avranno la possibilità di fruire di notevoli risparmi fiscali aumentando il loro potere di acquisto.

In particolare, la nuova normativa prevede un’esenzione ai fini irpef del 70% dei redditi di lavoro autonomo o dipendenti, percepiti da tutte quelle categorie di lavoratori italiani o stranieri che sono stati residenti all’estero per almeno due anni e che decidono di trasferirsi in italia impegnandosi a rimanervi per almeno un biennio. Per questi soggetti, infatti, è previsto uno sconto irpef fino al 70% con la possibilità di aumentare questo sgravio fiscale fino al 90% se stabiliscono la propria residenza in una delle regioni del sud italia.

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Le modifiche apportate dall’art. 5 del decreto crescita 2019 all’art. 16 del d.lgs n. 147/2015 e i vantaggi fiscali per i calciatori professionisti

L’art. 5 del decreto crescita 2019 denominato “rientro dei cervelli” ha apporto significative modifiche al regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs n.147/2015, consentendo di estendere le agevolazioni fiscali a diverse categorie di lavoratori tra cui anche gli atleti professionisti.

A riguardo, seppur nel testo si faccia riferimento allo specifico regime del “rientro dei cervelli”, ovvero a quella categoria di lavoratori inizialmente dotati di “un’elevata qualificazione o specializzazione professionale”, si deve ritenere che, con la nuova formulazione dell’art. 16 del d.l.gs 147/2015, così come modificato dall’art. 5 del decreto crescita 2019, il nuovo regime fiscale agevolativo viene esteso anche nei confronti degli atleti professionisti stranieri e, dunque, anche nei confronti dei calciatori e allenatori stranieri sprovvisti di un titolo di studio o di particolari specializzazioni professionali.

Ecco perché il nuovo regime fiscale agevolativo, previsto dall’art. 5 del d.l. 34/2019, è destinato ad assumere rilevanza anche nel mondo del calcio professionistico, così come in altre discipline sportive, proprio in conseguenza del venir meno del requisito dell’elevata qualificazione o specializzazione professionale dell’atleta professionista.

Detto ciò, il calciatore professionista straniero che si trasferisce in italia e sposta la propria residenza fiscale nel nostro paese, ha diritto a godere del regime fiscale agevolato e di detassare al 70%, ai fini irpef, i redditi prodotti da lavoro dipendente in italia, con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 30%.

Ciò sta a significare che la tassazione verrà calcolata solo sul 30% dello stipendio percepito dal calciatore professionista, potendo godere di una detassazione, per 5 anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente. A riguardo, si ricorda che la circolare 37/e/2013 ha qualificato il reddito corrisposto dal club sportivo al proprio giocatore come reddito da lavoro dipendente.

Per di più, un’ulteriore riduzione del reddito imponibile (pari al 90%) è stata prevista nel caso in cui il calciatore professionista decida di trasferirsi nelle regioni del sud-italia (abruzzo, molise, campania, puglia, basilicata, calabria, sardegna e sicilia).

Infatti, il trasferimento in una di queste regioni del meridione, comporta la detassazione al 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in italia, con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 10%.  In particolare, questa agevolazione permette un incentivo in più per i club calcistici del meridione ovvero, considerando la serie a per il campionato 2019/2020, per le società sportive del napoli e del lecce.

Per i calciatori professionisti che decidono di trasferirsi in una squadra del sud italia, infatti, il prelievo fiscale verrà calcolato solo sul 10% anziché sul 30% dell’ammontare complessivo del compenso riconosciuto dal club.

Tuttavia, per usufruire di queste agevolazioni il calciatore professionista impatriato dovrà rispettare le tre condizioni previste dalla normativa in oggetto ovvero:

  • Aver avuto una residenza fiscale all’estero per almeno due anni precedenti al trasferimento in italia;
  • L’impegno a mantenere la residenza fiscale in italia per almeno due anni successivi al trasferimento;
  • Lo svolgimento dell’attività lavorativa prevalentemente in italia

Questo nuovo regime agevolativo trova applicazione a partire dall’anno in cui il giocatore professionista si trasferisce in italia, trasferendo la propria residenza fiscale, e nei successivi quattro anni.

Decorso tale periodo, nei successivi cinque anni il reddito imponibile verrà detassato al 50% ove lo sportivo professionista abbia un figlio minorenne a carico ovvero abbia acquistato un’abitazione in italia.

Queste sono alcune delle novità introdotte dall’art. 5, comma 1, del d.l. 34/2019, secondo cui:

 “i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomi prodotti in italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato ai sensi dell’art. 2 del decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • I lavoratori non sono stati residenti in italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si sono impegnati a risiedere in italia per almeno due anni;
  • L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano…”

Come si può notare, il testo dell’art. 5, comma 1, del decreto crescita 2019 ha sostituito il comma 1 dell’art. 16 del d.lgs n.147/2015, rubricato “regime speciale per lavoratori impatriati”, introducendo due importanti novità:

  1. Si è incrementata la riduzione del reddito imponibile dal 50% al 70%;
  2. Si sono semplificate le condizioni per accedere al regime fiscale di favore estendendo le agevolazioni fiscali anche a tutti quei lavoratori privi dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione professionale e, precisamente, riconoscendo le agevolazioni fiscali a tutti quei lavoratori che non sono stati residenti in italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e che si impegnano a ivi risiedere per almeno due anni lavoratori, svolgendo la propria attività prevalentemente nel territorio italiano.

In sostanza l’art. 5 è stato pensato con il solo scopo di favorire l’arrivo o il rientro in italia di tutti quei lavoratori (stranieri o italiani) professionisti e non che, essendo residenti all’estero da almeno due anni, hanno adesso la possibilità di trasferirsi in italia per svolgere la propria attività lavorativa usufruendo di un regime fiscale agevolato che sarà attivato dal 1 gennaio 2020.

In questi termini, i calciatori stranieri professionisti che decidono di spostarsi in un club italiano nel corso del calcio mercato 2019 potranno beneficiate della tassazione ridotta al 30% dei redditi percepiti, tassazione ulteriormente ridotta al 10% se il trasferimento avviene in un club di una regione del meridione. Ciò comporterebbe un notevole vantaggio fiscale non solo per il calciatore professionista, che pagherebbe meno tasse, ma anche per la società sportiva che pagherebbe meno l’ingaggio del calciatore aumentando il proprio potere d’acquisto.

Per di più, il nuovo regime agevolato troverebbe applicazione sia nel caso in cui il club sportivo stipuli un contratto di prestazione sportiva con un calciatore professionista proveniente dall’estero e che non abbia mai risieduto in italia (calciatore straniero), sia nel caso in cui il club sportivo stipuli un contratto di prestazione sportiva con un calciatore professionista italiano che abbia risieduto in italia fino al 2017, e che successivamente abbia trasferito la propria residenza all’estero nei due anni precedenti al trasferimento in italia.

Sul punto, occorre precisare che per tutti quei giocatori professionisti italiani che hanno risieduto all’estero per almeno due anni e che decidono di rientrare in italia, una delle particolari novità introdotte dall’art. 5 del decreto crescita 2019 riguarda l’eliminazione dell’obbligo d’iscrizione all’aire (anagrafe dei residenti italiani all’estero).

A tal proposito il testo del decreto crescita ha aggiunto al comma 6 dell’ art. 16 del d.lgs.n.147/2015, al fine di rendere più agevole l’accesso alla predetta agevolazione fiscale, la disposizione che prevede per i lavoratori rimpatriati la non obbligatorietà dell’iscrizione all’aire nei periodi  trascorsi all’estero, purché i predetti soggetti abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Un’altra novità introdotta dall’art 5 è inerente alla disposizione normativa, contenuta nell’art. 16 del d.lgs n.147/2015, che prevede l’applicazione dell’agevolazione fiscale per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori o giocatori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in italia, successivamente al trasferimento in italia o nei dodici mesi precedenti allo stesso.

Pertanto, per l’applicazione di tale agevolazione fiscale, l’unità immobiliare può essere acquistata dopo il trasferimento in italia o nei dodici mesi precedenti allo stesso e, inoltre, tale acquisto può essere effettuato direttamente dal calciatore professionista oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi (acquisto in italia dopo il trasferimento o nei dodici mesi antecedenti allo stesso), i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Nel caso di lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, il comma 3-bis prevede che i redditi contemplati al comma 1 dell’art. 16 cit., concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare, negli ulteriori cinque periodi d’imposta. In quest’ultimo caso, a differenza dell’acquisto dell’immobile, il comma 3-bis non pone chiarezza sul fatto se tali requisiti debbano sussistere all’atto del trasferimento in italia o alla fine del periodo standard di agevolazione o, ancora, se debbano permanere fino al termine degli ulteriori cinque anni.

Ulteriori modifiche al testo del decreto crescita 2019 in sede di conversione

Alla luce di quanto su esposto occorre, tuttavia, non dimenticare che il testo del decreto crescita 2019, attualmente in discussione alla camera per la conversione in legge, potrebbe subire ulteriori modifiche a partire da lunedì 10 giugno 2019.

Infatti, in questi giorni è stato presentato alla camera un emendamento che prevede delle modifiche alla bozza del decreto crescita al fine di garantire un regime fiscale più favorevole, garantendo una parità di trattamento a tutti lavoratori impatriati ed evitare così regimi di tassazione differenti.

Più specificamente, per limitare gli effetti della creazione di un vero e proprio vantaggio fiscale che sia favorevole solo per alcune categorie di lavoratori è stato presentato alla camera un emendamento che prevede delle limitazioni a coloro i quali si applica la legge n. 91/1981 (legge sul professionismo sportivo).

In particolare, viene stabilito che, fermo restando le agevolazioni fiscali di cui all’art. 16 del d.lgs n. 147/2015:

  • I redditi da lavoro dipendente per i calciatori professionisti impatriati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare
  • Ai calciatori non si applicano gli sconti ulteriori previsti dall’art. 5, se stabiliscono la residenza nelle regioni meridionali. Questo perché si rischierebbe di alterare i regimi di tassazione differenti.

Per di più, qualora i calciatori professionisti impatriati scelgano di aderire al regime agevolato dovranno versare un contributo dello 0,5% della base imponibile, denominato contributo dello sport, che sarà destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Tutte queste novità, anche se non ancora approvate in quanto oggetto di discussioni parlamentari, saranno stabilite con un decreto della presidenza del consiglio dei ministri che fisserà le regole e le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

Pertanto, per una definitiva valutazione della succitata normativa, non resta che attendere la conversione in legge del decreto che, quanto prima ci sarà.

Analisi sui regimi tributari dei calciatori in europa, russia e turchia

Da ultimo, si riporta un recente articolo pubblicato sul giornale “italia oggi” di sabato 08 giugno 2019, dove l’esperto di diritto sportivo avv. Guido gallovich ha analizzato i diversi regimi fiscali che ogni campionato europeo applica ai propri giocatori professionisti.

Da questa analisi si è potuto constatare che lo stesso stipendio netto, pagato in leghe diverse, presenta costi diversi per il club sportivo che lo corrisponde.  In particolare, si è analizzato quanto costa alla società sportiva lo stipendio di un milione di euro al proprio calciatore professionista. Per rispondere a questa domanda si è tenuto conto dei dati sui regimi fiscali dei vari paesi ue forniti dalla società kpmg nel rapporto “european champions report”.

Il report, infatti, ha analizzato i costi che le società devono pagare per corrispondere ai calciatori uno stipendio netto di un milione di euro.

  • Il paese con il peso fiscale maggiore è la francia visto che lo stipendio netto di un milione di euro netti al giocatore professionista comporta un costo per la squadra di 2,74 milioni
  • Al secondo posto si classifica il portogallo dove si arriva a 2,46 milioni, seguito dall’inghilterra con i suoi 2,12 milioni di euro totali;
  • Per l’italia, ad oggi, il costo totale che una società deve sostenere per pagare un milione di euro netti a un calciatore è di 1,97 milioni, tuttavia il decreto crescita in discussione in questi giorni alla camera, attuerà delle modifiche, garantendo un regime fiscale più favorevole.
  • In coda alla classifica troviamo due paesi che, negli ultimi anni, stanno crescendo a livello di apple sportivo: la turchia dove il costo viene maggiorato del 19% rispetto al netto e la russia che grazie alla flat tax sui redditi fissata al 13% risulta particolarmente vantaggiosa per coloro che percepiscono stipendi elevati.

 

 

Quadro sinottico

“art. 5, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34: il regime agevolativo dei “cervelli in fuga”,

Questo contributo si pone l’obiettivo di individuare, in maniera lineare e schematica le modifiche apportate dal decreto crescita d.l.n.34/2019 all’. 16 del d.lgs. N. 147/2015

Modifiche art. 16 del d.lgs. N. 147/2015: si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in italia, ai sensi dell’articolo 2 tuir, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2019 (dall’anno 2020).
Comma 1 dell’ art. 16 del d.lgs. N. 147/2015 (sostituito dall’art. 5, comma 1,  lett. A) del d.l. n. 34/2019)

 

 

 

I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territoriodello stato ai sensi dell’articolo 2 tuir, concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 30 % del loro ammontare, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

A) i lavoratori non sono stati residenti in italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in italia per almeno due anni;

B)  l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

–  probabili modifiche possono essere apportate per quanto riguarda la categoria degli atleti professionisti (emendamento ancora in discussione alla camera)

 – i redditi da lavoro dipendente per i calciatori professionisti impatriati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare

– ai calciatori non si applicano gli sconti ulteriori previsti dall’art. 5, se stabiliscono la residenza nelle regioni meridionali. Questo perché si rischierebbe di alterare i regimi di tassazione differenti.

 

Comma 1-bis art. 16 del d.lgs. N.1 47/2015 (sostituito dal comma 1, lett. B) dell’art. 5 del d.l. n.3 4/2019) E’ stata ammessa la possibilità di beneficiare del regime dei  soggetti titolari di reddito  assimilato a quello da lavoro dipendente anche ai titolari di reddito d’impresa, a condizione che trasferiscano la residenza in italia a partire dal 2020.
Comma 3-bis  dell’art. 16 del d.lgs n. 147/2015 ( aggiunto  dal comma 1, lett. C) dell’art. 5 del d.l.  n. 34/2019) Sono introdotte maggiori agevolazioni  fiscali per ulteriori cinque anni  in presenza di specifiche condizioni:

Ø Per i lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

Ø per i lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento

 

I redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 cit. Concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Ø Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al c.1 dell’art.16 cit. Concorrono alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 10% del loro ammontare.

Comma 5-bis  dell’art. 16  del d.lgs. N. 147/2015 (aggiunto dal comma 1, lett. D) dell’art. 5 del d.l. n. 34/2019) I redditi di cui al comma 1 dell’art. 16 cit., concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: abruzzo, molise, campania, puglia, basilicata, calabria, sardegna, sicilia.
Comma 5-ter dell’art. 16 del d.lgs.  N. 147/2015 (aggiunto dal comma 1,  lett. E) dell’art. 5 del d.l. n. 34/2019) I cittadini italiani non iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (aire) rientrati in italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai predetti  benefici fiscali:

 

 

Ø Purchè abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, eliminata  la condizione d’iscrizione all’aire per usufruire dell’agevolazione fiscale de qua.

Ai cittadini italiani non iscritti all’aire rientrati in italia entro il 31 dicembre 2019 spettano:

Ø Benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purchè abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni;

Ø  relativi ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili, ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del d.p.r. n. 600 del  29 settembre 1973 (ossia, termini per notificare avviso di accertamento).

 

 

Avv. Villani Maurizio

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