Marketing diretto multicanale – specificare i canali utilizzati, ma non è necessario un consenso per ogni canale

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In un articolo pubblicato a fine 2012 scrivevamo che nell’informativa per il marketing multicanale era necessario indicare i canali con cui si intende raggiungere gli interessati; inoltre affermavamo che era necessario anche recepire un consenso specifico per ogni canale comunicativo.

Relativamente alle necessità di richiedere singoli consensi, scrivevamo che questa nostra interpretazione traeva forza anche dal fatto che in alcuni casi è richiesto necessariamente il consenso dell’interessato (es. SMS), mentre in altri casi il consenso di un interessato già cliente non è necessario, come nel caso dell’invio di comunicazioni commerciali tramite posta cartacea o posta elettronica a persone che hanno già acquistato un prodotto od un servizio dallo stesso titolare, così come a suo tempo stabilito dal provvedimento in tema di semplificazione.

Ora, alla luce di un provvedimento adottato dal Garante, sempre a dicembre 2012, non possiamo che rivedere parte di questa nostra interpretazione, che ci appariva come filologicamente corretta rispetto al corpus delle disposizioni normative contenute nel D. Lgs 196/2003, volte alla tutela degli interessati.

Infatti l’Autorità nel provvedimento dicembrino con cui sanziona una società per non aver richiesto uno specifico consenso per l’invio di comunicazioni commerciali, rimanda al fatto che la società sanzionata ha predisposto un’informativa dove si accenna all‘”invio di comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario/informativo di beni e servizi peraltro ‘anche con modalità automatizzate, tramite telefono, SMS, MMS, fax, posta convenzionale, posta elettronica e connesse applicazioni Web’“.

Tuttavia proseguendo nella lettura della recente decisione, non si trova cenno alla necessità di richiedere uno specifico consenso per ogni canale comunicativo, ma si richiede un consenso specifico per il marketing diretto complessivamente inteso.

Il provvedimento non è totalmente esplicito nell’esprimere il concetto sopra riportato, ma diciamo che lo si intuisce dalla lettura complessiva della decisione.

Concludendo dunque si ribadisce la necessità di indicare nell’informativa i canali di comunicazione (anche se il Garante non chiarifica l’argomento), mentre sembrerebbe non necessario richiedere un consenso per ogni forma di pubblicizzazione diretta di un bene o servizio.

Noi nutriamo alcuni dubbi su questa semplificazione, ma non potevano evidentemente non tenerne contezza.

Recchia Antonio

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