Marito impotente, moglie consapevole: matrimonio nullo

Redazione 05/04/16
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Una donna intendeva rimettere in discussione l’efficacia della pronuncia del Tribunale ecclesiastico con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio a causa dell’impotenza dell’uomo. La pronuncia veniva riconosciuta dai Giudici della Suprema Corte, i quali  confermavano la «nullità del matrimonio» a causa del problema fisico dell’uomo (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 17 marzo 2016, n. 5364).

 

La donna, così, voleva ottenere la revocazione della sentenza della Cassazione poiché gli Ermellini si sarebbero limitati ad una «acritica adesione alla motivazione fornita dal giudice di merito» che «non considerava prove acquisite agli atti e risultanze processuali», come, ad esempio, «gli esiti della consulenza medica espletata in sede ecclesiastica».

 

Le contestazioni della donna non sono state ritenute idonee a demolire quanto già affermato in precedenza dai giudici di Palazzo Cavour. Infatti, il motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile.

 

La  consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. I, nn. 4605 e 22569 del 2013) ha statuito che l’errore revocatorio opponibile ad una sentenza del Giudice della legittimità consiste nella mancata percezione, da parte del Giudice, di un motivo di ricorso.

 

Nel caso di specie, le varie censure formulate dalla ricorrente non consentivano di identificare specifici errori di fatto risultanti dagli atti o documenti della causa, non avendo ad oggetto supposti errori percettivi, e si risolvevano nella sostanziale riproposizione dei motivi di ricorso per cassazione già formulati nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata.

 

Non più discutibile, quindi, la«nullità del matrimonio»  a causa del problema d’impotenza dell’uomo, impotenza facilmente conoscibile dalla donna.

Redazione

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