Per far fronte a tali problemi interpretativi, ed al fine di risolvere ex ante contrasti senz’altro destinati ad aggravare il conflitto genitoriale in sede di esecuzione dell’obbligo di mantenimento, nel tempo la dottrina e la giurisprudenza hanno tentato di delineare con maggior chiarezza la linea di confine tra le due tipologie di spese, dettando una serie di criteri distintivi di riferimento.
In particolare, sono state considerate «ordinarie» tutte quelle spese destinate a soddisfare le normali esigenze e i bisogni quotidiani della prole, e «straordinarie», invece, tutte quelle dirette a fronteggiare esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli fino a quel momento, di natura non prevedibile a priori, che possono rivestire anche il carattere dell’eccezionalità, e, comunque, tutti gli esborsi non ricorrenti, non determinabili né quantificabili ex ante o di non lieve entità rispetto alla complessiva situazione patrimoniale e reddituale dei genitori
Secondo un orientamento dottrinale più rigido, le spese straordinarie sono ciò che è «altro» rispetto all’assegno mensile di mantenimento e che, proprio per questo, non vengono erogate in misura fissa, con cadenza periodica e con un generico riferimento al mantenimento della prole, bensì solo a richiesta del genitore che le abbia sostenute, e in relazione a specifici esborsi .
Il principale criterio differenziale pare, quindi, essere quello della natura delle spese da sostenere, piuttosto che la tipologia dei singoli esborsi, adottando un’accezione necessariamente ampia di «straordinarietà». Difatti, sebbene in origine vi fosse la tendenza a ritenere che le spese straordinarie ricomprendessero quasi esclusivamente quelle relative alla salute della prole, attualmente sulla maggior estensione del concetto non sussistono dubbi.
Sulla base di tali premesse, e stando alla conforme giurisprudenza di legittimità, è, dunque, possibile ritenere che rientrano nelle spese straordinarie non solo tutti gli esborsi non ricorrenti e non prevedibili in anticipo, purché di apprezzabile importo – con esclusione di quelli di natura voluttuaria e superflue, per i quali non sarà esigibile il rimborso pro quota in favore del genitore che le abbia anticipate – ma anche quelli che esorbitano dalle basilari esigenze di vita quotidiana dei figli, quali, a titolo di esempio, le spese attinenti alle aspirazioni culturali, alla socializzazione, al benessere psico fisico e alla più ampia realizzazione della persona umana anche nelle attività sportive, ludico-ricreative, nei viaggi e nello svago.
Anche la giurisprudenza di merito concorda su tale definizione, riconducendo l’ampiezza del concetto di spese straordinarie alla loro stessa natura e ricomprendendovi non solo quelle eccezionali ed episodiche, ma anche quelle che, seppur prevedibili, presentino un ammontare talmente elevato da comportare una sensibile alterazione della regolamentazione delineata con la previsione di un assegno ordinario di mantenimento.
Da un punto di vista normativo, poi, l’estensione riconosciuta alle spese straordinarie pare ricollegabile al dettato dell’art. 315 bis c.c., che non a caso parametra l’obbligo di mantenimento della prole al rispetto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, da cui potrebbero scaturire esigenze di natura, appunto, straordinaria.
Sulla base del disposto dell’art. 337 bis c.c., autorevole dottrina ha tentato di attribuire un fondamento normativo alla distinzione tra mantenimento straordinario e mantenimento ordinario: è stato, così, affermato che il vero elemento differenziale tra le spese da sostenere per la prole risiederebbe non tanto nella tipologia dei singoli esborsi, bensì nelle modalità con cui questi si presentano durante la vita dei figli.
Precisamente, analizzando i vari criteri di quantificazione fissati nel citato art. 337 bis c.c. (vale a dire le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ognuno di essi), alcuni autori distinguono i parametri connessi al soddisfacimento dei bisogni primari della prole, a seconda che siano o meno necessariamente legati alle condizioni economiche del nucleo familiare di riferimento.
I presenti contributi sono tratti da
Le tutele legali nelle crisi di famiglia
L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.
Michele Angelo Lupoi | 2018 Maggioli Editore
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Aggiornato alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite civili, n. 18287 dell’11 luglio 2018
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