Mancata vidimazione registro infortuni: interpello del Ministero sull’applicabilità della sanzione

Redazione 31/03/14
Scarica PDF Stampa

Biancamaria Consales

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 9 del 27 marzo 2014, ha risposto ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, l’art. 53, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 prevede che “fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.

Il Ministero ha affermato che sono tenute del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso, vidimato presso la ASL competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta, dunque, per il datore di lavoro l’applicazione di sanzioni amministrative.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento