Mancata consegna dei lavori: si deve, allora, accogliere, in parte, l’appello e riconoscere alla ricorrente i danni riferiti alle spese sostenute direttamente per la partecipazione alla procedura (ivi comprese quelle relative alla conservazione delle poli

Lazzini Sonia 19/03/09
Scarica PDF Stampa
Se il Consiglio di Stato in una precedente decisione sancisce che <1’ANAS dovrà proporre all’impresa appellante, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente decisione, l’importo che intende corrispondere a titolo risarcitorio: a) le spese sostenute per la partecipazione alla procedura devono riguardare esborsi di denaro direttamente riferibili all’adempimento di prescrizioni contenute negli atti di gara o, comunque, necessarie alla presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta; b) le spese di organizzazione dell‘impresa devono essere state sostenute dopo l‘aggiudicazione dell’appalto e devono riferirsi ad attività direttamente ed immediatamente funzionali all’esecuzione dei lavori affidati; c) le spese di progettazione devono riguardare l’attività di integrazione degli elaborati progettuali espressamente richiesta all’impresa dalla stazione appaltante”.>,, a fronte di una richiesta di ristoro per complessivi euro 779.941,87, il diritto dell’impresa al risarcimento del danno viene soddisfatto attraverso il provvedimento ANAS del 2.12.2008, con il quale, su conforme parere dell’Avvocatura stessa, all’impresa è stato riconosciuto il credito, con conseguente autorizzazione di spesa, di complessivi euro 28.685,00 a titolo di spese per fideiussioni rivalutate con interessi oltre IVA su sorte ed accessori. Con lo stesso provvedimento di liquidazione si è disposta altresì l’autorizzazione ad emettere fattura per 3.060,00 euro a titolo di riaccredito spese legali versate in esecuzione della sentenza n. 6911/06, con l’ulteriore riconoscimento di debito e preavviso di separato provvedimento di liquidazione anche per euro 5.432,98 per spese di sopralluogo, purché debitamente comprovate.?
 
La risposta al quesito deve essere negativa._Con riferimento ai criteri dettati dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, essi sono costituiti dagli esborsi direttamente sostenuti per la partecipazione alla procedura di gara e per la preparazione dell’esecuzione del contratto, con esclusione di quelle non pertinenti in modo diretto ed esclusivo alla stessa preparazione._Più in particolare, nella sentenza da eseguire la Sezione, come già detto, ha statuito, sulla base dei principi di diritto precedentemente esposti in motivazione, di”accogliere, in parte, l’appello e riconoscere alla ricorrente i danni riferiti alle spese sostenute direttamente per la partecipazione alla procedura (ivi comprese quelle relative alla conservazione delle polizze fideiussorie per tutto il periodo nel quale doveva essere prestata la cauzione), agli esborsi relativi alla preparazione ed all’organizzazione del cantiere al fine dell’esecuzione dei lavori affidati ed agli oneri sopportati per l’attività progettuale integrativa richiesta dalla stessa stazione appaltante“, ma con l’ulteriore fondamentale e chiara precisazione:”eventi che, nel caso di specie, risultano sufficientemente provati, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata”._Appare allora evidente come il provvedimento emesso, peraltro tardivamente, dall’amministrazione non sia per nulla di adempimento della sentenza, avendo ritenuto di non riconoscere nessuna delle spese connesse alla organizzazione dell’impresa successive all’aggiudicazione né quelle di progettazione integrativa.
 
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 808 del 13 febbraio 2009, emessa dal Consiglio di Stato e della quale riportiamo il seguente passaggio:
 
< Appare allora evidente come il provvedimento emesso, peraltro tardivamente, dall’amministrazione non sia per nulla di adempimento della sentenza, avendo ritenuto di non riconoscere nessuna delle spese connesse alla organizzazione dell’impresa successive all’aggiudicazione né quelle di progettazione integrativa. Tale chiusura radicale dell’ANAS contrasta con il chiaro dettato della sentenza sopra integralmente riportato. Né può sostenersi che tale diniego totale possa trovare giustificazione nella mancata indicazione, dimostrazione e documentazione delle spese effettivamente sostenute. Tale omissione può ben giustificare una riduzione – ed eventualmente anche cospicua – di quanto richiesto ma non certo il disconoscimento integrale e preconcetto del credito.>
E se nonostante diverse richieste ed un formale atto di diffida e costituzione in mora inviato tramite racc. a.r. del 12.06.2008, l’Anas non ha provveduto a formulare alcuna proposta nei termini utili, quali sono gli ulteriori strumenti a disposizione dell’impresa?
di conseguenza:
 Il ricorso va pertanto accolto, e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione di provvedere a formulare una nuova offerta delle somme richieste – che sia rispettosa dei criteri fissati dalla sentenza n. 2690 del 06.06.2008 – entro trenta giorni dall’esibizione della documentazione fornita dall’appellante.
 
Ove l’amministrazione non provveda entro il predetto termine, si nomina sin da ora quale commissario ad acta un funzionario di prefettura esperto del settore contabile designato dal Prefetto di Roma, al quale è assegnato il termine di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni a partire dalla inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e a semplice richiesta della parte.
 
 
A cura di Sonia Lazzini
 
 
 
N.808/2009
Reg. Dec.
N. 9235
Reg. Ric.
Anno 2008
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’IMPRESA ALFA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Carbone e Guido Mancini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 290;
contro
l’ANAS s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato ex lege, presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2690/2008 del 6.6.2008 emessa in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Lazio – Sez. III, n. 6911/2006 del 3.3.2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa, con particola
Relatore, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2009, il Consigliere Armando Pozzi;
Udito l’avv. Carbone per l’impresa ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
L’impresa ALFA S.p.A. è risultata aggiudicataria dei lavori di costruzione della S.S. a scorrimento veloce Licodia Eubea – 1° stralcio;
Tali lavori, nonostante l’aggiudicazione, non sono mai stati consegnati dall’ANAS S.p.A.
L’impresa ha chiesto il riconoscimento del danno conseguente alla determinazione dell’ANAS di revocare l’aggiudicazione, con provvedimento del Presidente ANAS del 14.12.2005.
Con decisione n. 2690 del 06.06.2008 questa Sezione ha accolto in parte il ricorso presentato dalla ALFA per la riforma della Sentenza del TAR Lazio n. 6911/06 del 3 agosto 2006. Con la predetta decisione questa Sezione ha così statuito:
si deve, allora, accogliere, in parte, l’appello e riconoscere alla ricorrente i danni riferiti alle spese sostenute direttamente per la partecipazione alla procedura (ivi comprese quelle relative alla conservazione delle polizze fldeiussorie per tutto il periodo nel quale doveva essere prestata la cauzione), agli esborsi relativi alla preparazione ed all’organizzazione del cantiere al fine dell’esecuzione dei lavori affidati ed agli oneri sopportati per attività progettuale integrativa richiesta dalla stessa stazione appaltante: ……al fine della quantificazione del danno, il Collegio intende, peraltro, utilizzare lo strumento apprestato dall ‘art. 35, comma 2, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 …….. e stabilisce, a tal fine, i criteri, di seguito precisati, sulla cui base 1’ANAS dovrà proporre all’impresa appellante, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente decisione, l’importo che intende corrispondere a titolo risarcitorio: a) le spese sostenute per la partecipazione alla procedura devono riguardare esborsi di denaro direttamente riferibili all’adempimento di prescrizioni contenute negli atti di gara o, comunque, necessarie alla presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta; b) le spese di organizzazione dell‘impresa devono essere state sostenute dopo l‘aggiudicazione dell’appalto e devono riferirsi ad attività direttamente ed immediatamente funzionali all’esecuzione dei lavori affidati; c) le spese di progettazione devono riguardare l’attività di integrazione degli elaborati progettuali espressamente richiesta all’impresa dalla stazione appaltante”.
Nonostante diverse richieste ed un formale atto di diffida e costituzione in mora inviato tramite racc. a.r. del 12.06.2008, l’Anas non ha provveduto a formulare alcuna proposta nei termini utili.
Nel predetto atto di diffida l’impresa ha chiesto un ristoro per complessivi euro 779.941,87, articolati in nove voci e sottovoci di credito per spese di partecipazione alla gara, di organizzazione dell’impresa dopo l’aggiudicazione e di progettazione.
Con il presente ricorso, notificato all’ANAS il 12.11.2008, l’impresa ha chiesto, pertanto, l’esecuzione della citata sentenza di questa sez. IV, n. 2690 in data 06.06.2008 e dei criteri ivi indicati, e conseguentemente di”procedere alla determinazione della somma dovuta dall’Anas S.p.A. all’‘Impresa ALFA S.p.A., anche eventualmente attraverso la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi e per gli effetti dell‘art. 27, primo comma, numero 4, del R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, come richiamato dall‘art. 7 della L. 205/2000 nella parte in cui sostituisce 1‘art. 35 del D.lgs 80/98 (lett. c)”.
In data 21.1.2009 l’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato il provvedimento ANAS del 2.12.2008, con il quale, su conforme parere dell’Avvocatura stessa, all’impresa ALFA è stato riconosciuto il credito, con conseguente autorizzazione di spesa, di complessivi euro 28.685,00 a titolo di spese per fideiussioni rivalutate con interessi oltre IVA su sorte ed accessori. Con lo stesso provvedimento di liquidazione si è disposta altresì l’autorizzazione ad emettere fattura per 3.060,00 euro a titolo di riaccredito spese legali versate in esecuzione della sentenza n. 6911/06, con l’ulteriore riconoscimento di debito e preavviso di separato provvedimento di liquidazione anche per euro 5.432,98 per spese di sopralluogo, purché debitamente comprovate.
Resta a questo punto da stabilire – anche ai fini della pretesa ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere prospettata dall’ANAS – se l’Azienda debitrice abbia dato esecuzione alle chiare e tassative pronunce del G.A., il quale, con la ricordata sentenza, aveva imposto l’obbligo di risarcire i danni ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 31-3-1998 n. 80, secondo cui nei casi di condanna al risarcimento del danno ingiusto”il giudice amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine”. Dispone ulteriormente lo stesso comma 2 che”Se le parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della somma dovuta”.
La risposta al quesito deve essere negativa.
Con riferimento ai criteri dettati dalla sentenza di cui si chiede l’esecuzione, essi sono costituiti dagli esborsi direttamente sostenuti per la partecipazione alla procedura di gara e per la preparazione dell’esecuzione del contratto, con esclusione di quelle non pertinenti in modo diretto ed esclusivo alla stessa preparazione.
Più in particolare, nella sentenza da eseguire la Sezione, come già detto, ha statuito, sulla base dei principi di diritto precedentemente esposti in motivazione, di”accogliere, in parte, l’appello e riconoscere alla ricorrente i danni riferiti alle spese sostenute direttamente per la partecipazione alla procedura (ivi comprese quelle relative alla conservazione delle polizze fideiussorie per tutto il periodo nel quale doveva essere prestata la cauzione), agli esborsi relativi alla preparazione ed all’organizzazione del cantiere al fine dell’esecuzione dei lavori affidati ed agli oneri sopportati per l’attività progettuale integrativa richiesta dalla stessa stazione appaltante“, ma con l’ulteriore fondamentale e chiara precisazione:”eventi che, nel caso di specie, risultano sufficientemente provati, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata”.
Appare allora evidente come il provvedimento emesso, peraltro tardivamente, dall’amministrazione non sia per nulla di adempimento della sentenza, avendo ritenuto di non riconoscere nessuna delle spese connesse alla organizzazione dell’impresa successive all’aggiudicazione né quelle di progettazione integrativa. Tale chiusura radicale dell’ANAS contrasta con il chiaro dettato della sentenza sopra integralmente riportato. Né può sostenersi che tale diniego totale possa trovare giustificazione nella mancata indicazione, dimostrazione e documentazione delle spese effettivamente sostenute. Tale omissione può ben giustificare una riduzione – ed eventualmente anche cospicua – di quanto richiesto ma non certo il disconoscimento integrale e preconcetto del credito.
Il ricorso va pertanto accolto, e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione di provvedere a formulare una nuova offerta delle somme richieste – che sia rispettosa dei criteri fissati dalla sentenza n. 2690 del 06.06.2008 – entro trenta giorni dall’esibizione della documentazione fornita dall’appellante. Ove l’amministrazione non provveda entro il predetto termine, si nomina sin da ora quale commissario ad acta un funzionario di prefettura esperto del settore contabile designato dal Prefetto di Roma, al quale è assegnato il termine di ulteriori 45 (quarantacinque) giorni a partire dalla inutile scadenza del termine assegnato all’amministrazione, e a semplice richiesta della parte.
 Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’ANAS e si liquidano in complessivi euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00) in favore della parte istante, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’ANAS di provvedere entro trenta giorni nei modi sopra indicati. Nomina sin d’ora commissario”ad acta” un funzionario di Prefettura che sarà designato dal Prefetto di Roma affinché provveda, in funzione sostitutiva agli adempimenti di cui in motivazione e nel termine ivi indicato allo scadere del termine assegnato all’ANAS, su semplice richiesta della parte.
Condanna l’ANAS al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in motivazione in complessivi euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00).
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez. IV – nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2009 con l’intervento dei Signori:
Luigi COSSU                        – Presidente
Armando POZZI                    – Consigliere, est
Anna LEONI                         – Consigliere
Bruno MOLLICA                  – Consigliere
Salvatore CACACE                – Consigliere
L’ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE
Armando Pozzi                                           Luigi Cossu
 
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
 
Depositata in Segreteria
           Il 13/02/2009
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
 Per il / Il Dirigente
Dott. Giuseppe Testa

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento