La moglie può essere condannata per maltrattamenti a causa di ingiurie e umiliazioni poste in essere a carico del marito davanti al figlio, per rispetto del quale il marito rimaneva in famiglia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 15 aprile, n. 14522/2022. Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
Indice
1. La vicenda: i maltrattamenti a carico del marito
La Corte d’appello, riformando la sentenza del tribunale, aveva assolto una donna per insussistenza del fatto con riferimento all’imputazione per il delitto di maltrattamenti ascrittole ai danni del proprio marito, con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza del figlio minorenne. Il tribunale aveva condannato la donna a due anni e sei mesi di reclusione, ravvisando nelle condotte addebitate gli estremi del reato di maltrattamenti in considerazione del clima di vessazioni originato tramite frasi offensive pronunciate dalla stessa donna al cospetto del figlio, e sottoponendolo a una convivenza intollerabile, sopportata soltanto per il timore di perdere l’affetto del proprio figlio. All’affermazione della responsabilità erano conseguite le statuizioni civili in favore della parte civile.
La Corte d’appello, al contrario, aveva evidenziato che le ingiurie e le minacce non gravi non avrebbero avuto rilievo penale in quanto in quanto il disagio mentale da cui derivava l’atteggiamento della donna avrebbe necessitato il supporto materiale e morale da parte del marito, presunto maltrattato.
Per un approfondimento sul tema, ti consigliamo il volume “I nuovi procedimenti di famiglia”, aggiornato alle ultime novità normative e giurisprudenziali.
I nuovi procedimenti di famiglia
L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose. Ida Grimaldi, Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.
Ida Grimaldi | Maggioli Editore 2025
22.80 €
2. La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia territoriale. In ipotesi di pronunce di merito contrastanti, l’esame che deve compiere la Cassazione si limita alla verifica se la sentenza abbia, in modo adeguato, motivato le ragioni della difforme valutazione del compendio probatorio, dando conto degli errori incorsi.
Anche quando la riforma ha riguardato una sentenza di condanna, pur non essendo necessario rinnovare l’istruttoria dibattimentale, è comunque richiesta una motivazione che dia conto in modo puntuale di aver operato una disamina accurata delle risultanze istruttorie che sono state oggetto di difforme valutazione da parte di ambedue i giudici di merito. Infatti, è stato affermato che il giudice d’appello, nel riformare la condanna del tribunale con una sentenza di assoluzione, deve confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, giustificandone l’integrale riforma senza limitarsi a inserire nella riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, bensì riesaminando il materiale probatorio vagliato dal tribunale e quello eventualmente acquisito in seguito. Ciò al fine di offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che sia adeguata ragione alle difformi conclusioni.
Per la Cassazione sussistono carenze nella motivazione della pronuncia di seconde cure che risulta mancante di una disamina del materiale probatorio già esaminato dal tribunale. Le argomentazioni della sentenza d’appello sono basate su affermazioni apodittiche, secondo lo stesso collegio, in quanto non correlate a una disamina delle prove dichiarative in modo diverso dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione è sorretta da un vaglio accurato delle fonti di prova sia testimoniali che documentali.
Per la stessa Cassazione manca una puntuale disamina delle dichiarazioni rese dai testimoni che nel giudizio di primo grado sono state poste a fondamento della ritenuta abitualità delle condotte di maltrattamento.
Inoltre, è stato giudicato errato il riferimento alla necessità che le condotte vessatorie siano connotate da violenza o da intenti di sopraffazione, essendo al contrario sufficiente la reiterazione di condotte consapevolmente offensive corrette da un dolo generico, che risultino tali da generale sofferenza nella vittima, specie quando tali offese siano in grado di incidere sul rapporto padre e figlio.
La sentenza della Corte d’appello è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte territoriale, affinché valuti nuovamente i profili di responsabilità della donna, verificando il materiale probatorio acquisito al processo, senza trascurare i punti evidenziati dalla Cassazione.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento