In tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza siano abituali.
(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 11-quinquies)
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1. La questione
La Corte di Appello di Messina confermava una condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 572 e 61 n. 11-quinquies c.p..
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 61 n. 11-quinquies c.p. in quanto l’aggravante era stata applicata in relazione ad un solo fatto, accaduto quanto l’imputato “avvicinò” il piede all’altezza del viso della moglie, nonostante questo non fosse stato confermato dalle dichiarazioni del figlio che, dal canto suo, aveva riferito di avere assistito a litigi con spintoni.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato (Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018).
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che, in tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza siano abituali.
Si afferma difatti in tale pronuncia, lungo il solco di un pregresso orientamento nomofilattico, che, in tema di maltrattamenti in famiglia, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, prevista dall’art. 61, n. 11-quinquies, c.p., non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell’abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, sostenere l’insussistenza di siffatto elemento accidentale del reato solo perché gli atti di violenza non si sono ripetuti nel tempo.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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