L’oggetto giuridico del reato

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L’oggetto giuridico del reato è l’interesse o il bene giuridico che viene tutelato da una norma penale.

Nell’ambito del codice penale, è il Legislatore stesso che, a livello classificatorio, indica il bene giuridico protetto dalle varie norme penali (si hanno, così, i delitti che offendono la personalità dello Stato, i delitti che offendono il patrimonio, i delitti che offendono il bene giuridico della vita, e altri).

L’individuazione dell’oggetto giuridico da parte del Legislatore non è né vincolante né esaustiva, perché è possibile che un reato offenda più beni giuridici o un bene giuridico diverso rispetto a quello risultante dalla sua concreta classificazione.

Sotto il profilo della politica legislativa, si è anche osservato che l’oggetto giuridico del reato dovrebbe essere un bene costituzionalmente significativo.

L’oggetto giuridico del reato va mantenuto distinto dall’oggetto materiale che è l’elemento della realtà esterna sul quale incide la condotta criminosa.

A volte oggetto materiale e oggetto giuridico del reato possono coincidere (ad esempio, nel delitto di omicidio, la vita costituisce, nello stesso tempo, sia l’oggetto dell’azione criminosa sia il bene alla  protetto da una norma penale).

In altri casi, l’oggetto materiale del reato è distinto dal suo oggetto giuridico (ad esempio, nei delitti contro il patrimonio, l’oggetto materiale è costituito dal bene concretamente aggredito dall’azione criminosa mentre il bene giuridico compromesso è sempre rappresentato dal patrimonio).

L’oggetto materiale può coincidere con il soggetto passivo del reato, al quale appartiene l’interesse giuridico protetto da una norma penale, o può essere distinto da esso.

Sotto il profilo classificatorio esistono reati mono offensivi, per la quale  configurabilità è necessaria e sufficiente l’offesa di un unico bene giuridico (ad esempio l’omicidio) e reati pluri offensivi che, se si realizzano, producono la lesione di più di un bene giuridico (ad es. la rapina che, nello stesso tempo, offende il bene giuridico del patrimonio e quello della libertà personale).

La dottrina, in relazione alla nozione di oggetto giuridico del reato, ha espresso diverse opinioni tese a individuarne la funzione dell’incriminazione penale, accentuandola o  ridimensionandola.

Ad esempio, è stato espresso il convincimento per il quale l’oggetto giuridico del reato non rivestirebbe una funzione fondamentale nella struttura del reato, perché. da una parte, esistono diverse fattispecie criminose poste a tutela dello stesso bene giuridico con la conseguente inservibilità della nozione a fini discretivi tra i vari reati e, dall’altra, esistono reati in relazione ai quali è difficile anche individuare l’oggetto giuridico della norma.

Altra parte della dottrina, da una opposta prospettiva, ha inserito l’oggetto giuridico del reato tra gli elementi costitutivi del fatto tipico, con la conseguenza di identificare il reato impossibile (che, di solito, viene interpretato come tentativo inidoneo) nella mancanza della lesione o della messa in pericolo dell’oggetto giuridico.

A questa tesi si è replicato con la considerazione che questo  amplierebbe molto la discrezionalità del giudice con la conseguente compromissione del principio della tassatività della fattispecie penale.

L’individuazione dell’oggetto giuridico del reato si presenta più difficile in relazione alle leggi speciali ed è rilevante, sotto il profilo del diritto positivo, ai fini dell’applicazione di specifici istituti giuridici (ad esempio, la circostanza aggravante ex art. 61 n. 7 si applica ai delitti contro il patrimonio).

Secondo la dottrina più recente l’oggetto giuridico del reato ha funzione classificatoria, interpretativa, di orientamento della politica criminale e di limitazione delle scelte del Legislatore.

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