L’obbligo di indossare la mascherina non esclude di per sè l’aggravante del travisamento

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Il fatto

La Corte di Appello di Roma confermava una dichiarazione di penale responsabilità di un imputato già pronunciata con una sentenza emessa dal Tribunale di Latina in relazione a fattispecie di rapina.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso il provvedimento summenzionato il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche in quanto conseguente alla commissione di un reato di danneggiamento avvenuto 19 anni prima sanzionato con la sola pena pecuniaria di lire 400.000 dal momento che tale situazione, per il ricorrente, non solo avrebbe implicato che la recidiva non avrebbe potuto essere considerata né reiterata, né infraquinquennale, ma avrebbe determinato anche la mancanza nel caso di specie sia della valutazione della rilevanza della recidiva sia di un rinnovato giudizio di valenza delle circostanze;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante relativa al travisamento del volto, avvenuto con mascherina resa obbligatoria dalla normativa conseguente all’emergenza pandemica da COVID-19, trattandosi in sostanza, secondo la difesa, di un comportamento imposto dalla legge che non poteva essere considerato anche come aggravante del delitto de quo.

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Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso era ritenuto infondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito innanzitutto che, quanto alla possibilità di ipotizzare l’aggravante del travisamento del volto in relazione all’obbligo di indossare la mascherina in conseguenza della emergenza pandemica, il travisamento medesimo risultava essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell’autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del 20/11/2017) e, di conseguenza, ad avviso del Supremo Consesso, la presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato escludeva la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.

Ciò posto, quanto al giudizio di sussistenza della recidiva, si rilevava che la presenza, nel provvedimento impugnato, di specifica motivazione, dava conto non solo della effettiva situazione che si era verificata nella fattispecie in esame, ma forniva anche una adeguata spiegazione della peculiare valorizzazione del precedente residuo sia ai fini applicativi, sia ai fini di comparazione con le rimanenti circostanze nella parte in cui si rilevava che la determinazione favorevole emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia non teneva conto, evidentemente per un difetto di comunicazione tra gli uffici, dell’arresto dell’imputato per il delitto di rapina di cui all’attuale procedimento, spiegandosi perciò la ragione per cui la condanna residua avrebbe potuto essere considerata sintomo di una scelta criminale ingravescente e perdurante con conseguente legittimità del giudizio operato.

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Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse nella parte in cui è ivi postulato che l’obbligo di indossare la mascherina non esclude di per sè l’aggravante del travisamento.

Difatti, in tale pronuncia, con un ragionamento, a parere di chi scrive, del tutto condivisibile, si afferma per l’appunto che l’obbligo di indossare la mascherina non rappresenta nessun causa di giustificazione (nella specie, adempimento di un dovere) ove il travisamento risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto.

E’ dunque sconsigliabile da un punto di vista difensivo, perlomeno alla luce di questo approdo ermeneutico, sostenere sic et simpliciter che siffatto obbligo possa rappresentare una esimente in ordine alla configurabilità di tale elemento accidentale, essendo per contro necessario provare che l’avere indossato la mascherina non si è posto in alcun modo in relazione, da un punto di vista eziologico, con il reato addebitato.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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