Lo svolgimento della funzione di vice procuratore onorario (VPO) non dà diritto all’iscrizione all’albo degli avvocati

Redazione 01/04/11
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Le sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7099 del 29 marzo, hanno statuito che l’esercizio pluriennale (5 anni) della funzione di viceprocuratore onorario non è titolo sufficiente per poter ottenere l’iscrizione “di diritto” all’albo degli avvocati, a differenza di quanto previsto per i magistrati “non onorari”.
La Corte ha sottolineato che la disposizione di cui all’art. 26 del R.D. 1578/1933 (che prevede l’iscrizione “di diritto” all’albo degli avvocati) si applica unicamente ai magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo, “in quanto solo per quest’ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l’iscrizione, analoga a quella di chi partecipa al c.d. esame di concorso per la professione di avvocato”.
La Corte sottolinea altresì che mentre i giudici di professione costituiscono l’ordine giudiziario … cui l’articolo 104 della Costituzione garantisce l’autonomia e l’indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo un’appartenenza “funzionale” allo stesso ordine giudiziario; ne discende che è da escludersi che essi abbiano il medesimo titolo dei togati all’iscrizione dell’albo degli avvocati.

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