Lite temeraria e risarcimento danni Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 96 c.p.c., tra danno esistenziale e “giusto processo”.

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L’ art.96 c. p. c. disciplina un istituto tradizionale, presente nel codice di rito sin dalla sua promulgazione, come quello della responsabilità aggravata, che, recentemente, è oggetto di una reinterpretazione secondo una innovativa prospettiva ricostruttiva resasi necessaria nel tempo in un ordinamento, come quello attuale, che muta a ritmi accelerati, per cogliere appieno le esigenze ed i bisogni di modernizzazione e di cambiamento prevenienti da una società in rapida evoluzione.
Tutto questo non sbalordisce se si osserva come negli ultimi tempi, l’intero diritto privato e quello processuale civile sono stati fatti oggetto di quel fenomeno qualificato da molti come un vero e proprio “tsunami legislativo”.
La disciplina integrale e completa della responsabilità processuale aggravata contenuta in suddetta norma, per diverso tempo, è stata interpretata in tal senso: il danno va identificato con la perdita ed il mancato guadagno di cui all’art. 1223 Cc, per il tramite dell’art. 2056 Cc, e l’onere della prova va ripartito secondo la regola generale stabilita dall’articolo 2697 c.c.. Alla luce di tale impostazione, la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente prevista dall’art.96 c.p.c., è disciplinata come figura di torto extracontrattuale e, dunque, sottostà al principio generale secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell’an che del quantum.
Nelle aule dei tribunali tale interpretazione è venuta scontrandosi, quotidianamente, con le difficoltà oggettive, dei difensori, di fornire una dettagliata deduzione e prova del pregiudizio subito e dei giudici, di non poter liquidare il danno, neanche in via equitativa, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l’esistenza.
Tale interpretazione non è più condivisibile e, anzi, come accaduto per molte norme, anche ad essa è toccata la sorte di essere sottoposta ad una interpretazione costituzionalmente orientata che ha portato, in questo caso, a porla quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Costituzione.
La giusta correlazione tra principio del giusto processo e responsabilità ex art.96 c.p.c..
Scriveva il vice presidente del C.S.M., nella prefazione al volume sulla “Durata ragionevole del processo”, a proposito del nuovo art. 111 Cost., che la norma imporrà una rivisitazione del nostro sistema processuale al fine di verificare se e in quale misura i singoli istituti siano compatibili con il principio fondamentale della ragionevole durata (G. Verde, Prefazione al volume su La durata ragionevole del processo, in Quaderni del C.S.M., n. 113, Roma, 2000, 9).
Una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 96 c.p.c. in correlazione con i principi del “giusto processo” di recente costituzionalizzati, comporta un totale stravolgimento di prospettiva: da tradizionale strumento risarcitorio posto a tutela di interessi privatistici del soggetto leso, che per effetto del risarcimento può così ricevere reintegrazione del pregiudizio risentito, a presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost introdotto con l. cost. 23.11.1999, n. 2. La previsione normativa, così, viene a svolgere una funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l’interesse della collettività.
I destinatari della disposizione costituzionale novellata sono, così, il legislatore ordinario e la Corte Costituzionale.
Il destinatario diretto della prescrizione costituzionale consacrata nell’art. 111 Cost., come sottolineato dal CSM in un incontro studio organizzato nel 2003 sul tema delle garanzie costituzionali in materia processuale, è, innanzitutto, il legislatore, che deve introdurre disposizioni normative non contrastanti con il nuovo principio di “ragionevole durata” del processo. Questo comporta il dovere del legislatore ordinario di dare al processo un assetto strutturale idoneo ad assicuragli la maggiore “rapidità di movimento” possibile, nonché di fornire alla giustizia le risorse ed i mezzi appropriati per garantire una ragionevole intensità di lavoro di tutti gli addetti del settore.
Le considerazioni doverose che si impongono su tale punto, però, sono due: la prima è che tale dovere del legislatore ordinario è solo morale, atteso che il suo inadempimento ben difficilmente potrà essere valutato al di fuori di una responsabilità politica nei confronti del corpo elettorale; la seconda è che l’efficienza della giurisdizione non si pone come valore assoluto, ma implica un ragionevole bilanciamento con altri valori costituzionali.
In particolare, si evidenzia che la “ragionevolezza”, che viene opportunamente abbinata all’esigenza di celerità del processo esprime, già in sé, la necessità di un equilibrio nel quale siano contemperate, per un verso, l’istanza di una giustizia amministrata senza ritardi e, per altro verso, l’istanza di una giustizia non frettolosa e sommaria (M. Cecchetti, Giusto Processo in Enc Dir., 2001,610).
La disposizione è indirizzata, altresì, alla Corte Costituzionale, la quale dovrà applicarla e concretizzarla ogniqualvolta verrà invocata come norma-parametro in sede di sindacato di costituzionalità delle leggi ex artt. 23 ss. l. 11 marzo 1953, n. 87 (Così M. Cecchetti, op. cit., 611).
In concreto, secondo questa prospettiva, ha sottolineato la dottrina, la Corte Costituzionale può analizzare la legittimità di quelle disposizioni normative, che in astratto prevedono nel processo modalità irragionevoli e scansioni temporali eccessive o formalità irrazionali ed inutili, come tali non giustificate da esigenze di effettività dei diritti di azione o difesa, né tantomeno da interessi razionalmente strutturali e prevalenti.
Ma, come osservato da G. Olivieri, in La “ragionevole durata” del processo di cognizione( in Foro it., 2001, pag.252), il nuovo testo dell’art. 111 Cost., apre una nuova stagione per gli addetti ai lavori, i quali dovranno vagliare le diverse disposizioni del codice di rito e le altre norme processuali, dall’angolo visuale della ragionevole durata del processo, dunque, oltre al legislatore ordinario ed alla Corte Costituzionale, destinatari del principio della ragionevole durata del processo sono anche gli interpreti.
Ciò significa che, fra diverse interpretazioni possibili di norme ed istituti processuali, gli interpreti sono tenuti a privilegiare quella che, senza pregiudicare altri valori costituzionali superiori o di pari grado, appare idonea a dare attuazione al principio predetto.
La magistratura è perciò, anch’essa chiamata a dare concreta attuazione al principio nelle singole fattispecie sottoposte al suo vaglio.
In questa direzione, nell’ottica di una reinterpretazione del sistema alla luce dei nuovi principi costituzionali sul “giusto processo” e sulla “ragionevole durata”, si segnala la recente sentenza del Tribunale di Roma, del 18.10.2006 che ha suggerito una lettura in chiave costituzionale dell’art. 96 Cpc, diretta a facilitarne l’impiego, sicché essa, scoraggiando le iniziative o le resistenze giudiziali che non hanno ragione di essere, possa fungere quale presidio di tutela del principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Costituzione.
In particolare, l’art. 96 c.p.c., manifesterebbe, così, una naturale funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l’intera collettività.
Riecheggia, in tal modo, quell’autorevole dottrina che individua non solo una dimensione interna del principio costituzionale della “ragionevole durata”, ma anche una dimensione esterna, svolgendo anche il ruolo di “prevenire il sorgere di altri processi” (Olivieri, op. cit.pag. 254).
La nuova interpretazione proposta si porrebbe in funzione in qualche misura preventiva: si riverberebbe beneficamente sul livello quantitativo del sopravveniente contenzioso e potrebbe divenire un proficuo antidoto contro l’abuso del processo.
Minacciando una frequente applicazione dell’art. 96 c.p.c. – favorita anche da una facilitazione nella prova del danno- si potrebbe ottenere l’effetto di scoraggiare la proposizione di giudizi del tutto infondati, come quello deciso dal giudice romano.
Tutto questo, peraltro, si affianca all’’equa riparazione di cui all’art. 2 l. n. 89/2001, senza con essa confondersi. In effetti, quando la pretesa dedotta in giudizio dalla parte sia priva di ogni fondamento legale, si configura l’equa riparazione, mentre, i casi di abuso sono individuabili “quando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 2 della legge 89/2001”(Cass. 7.3.2003, n. 3410).
In tale direzione c’è senz’altro da segnalare l’enorme lavoro posto in essere dai giudici di merito; dopo i primi interventi dei giudici tosco-emiliani (Trib. Bologna, 27.1.2005, Trib. Reggio Emilia 31.5.2005, Trib. Bologna, 20.9.1995, Trib. Bologna 22.11.1995 e C.A. Firenze 3.3.2006), nel processo di rivitalizzazione dell’art.96 c.p.c., il 12.09.2006 si è aggiunto il Tribunale di Genova che ha censurato il comportamento dilatorio di una compagnia di assicurazione che aveva resistito senzaragione al giudizio.
La sentenza ha riconosciuto espressamente il danno non patrimoniale cagionato dalla durata del processo con un’argomentazione legata ad una lettura dell’art. 96 cpc costituzionalmente orientata, secondo i principi dell’art. 111, letto non solo e non tanto come indirizzo programmatico per il legislatore, rimesso alla mera discrezionalità della politica ed alle esigenze del bilancio nazionale, ma come un vero e proprio diritto soggettivo che è certamente azionabile nei confronti dell’amministrazione giudiziaria, come insegna la giurisprudenza della Corte Europea e come previsto dalla legge 89/2001; così è anche un preciso diritto a pretendere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale che derivi dalla
dilatazione dei tempi processuali collegata a strumentali difese delle parti soccombenti.
Subito dopo, si pone la sentenza, sopra commentata, del tribunale capitolino

 a conferma dell’espansione della nuova interpretazione dell’art. 96 cpc, interpretazione in chiave esistenzialista, ed ancor prima costituzionalmente orientata.
Quindi sanzionare e prevenire la condotta di chi usa ed abusa del processo: da qui la necessità di alleggerire l’onere probatorio del danneggiato, in linea, anche con il nuovo 385 cpc, che prevede, anche d’ufficio, la condanna del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata non superiore al doppio dei massimi tariffari, se la Corte ritiene che il ricorso sia stato proposto o ad esso si sia resistito anche solo con colpa grave.
A tal proposito, è qui opportuno ricordare l’affermazione dell’Assemblea Plenaria della Corte Suprema di Cassazione, riunitasi il 21 luglio 2005 ai sensi dell’art. 93 O.G., la quale, in riferimento alla novella dell’art. 385 Cpc, ha osservato: «Sanzionare in modo più efficace ogni forma di abuso del processo rappresenta una misura di razionalizzazione indispensabile se si vuole mantenere l’attuale regime di sostanziale gratuità della giustizia senza determinare sprechi ingiustificati e insostenibili di una risorsa inevitabilmente scarsa, quale è quella del processo”.
Di recente è intervenuto anche il Tribunale di Modena, con una sentenza del 2 febbraio 2007, nella cui pronunzia di merito viene sottolineato come la modifica peggiorativa della qualità della vita della convenuta (una vedova settantaduenne, mai prima d’ora convenuta in un processo), è ravvisabile nel tempo perso o comunque non utilizzato in attività realizzative della persona (quali svago, incontri con amici e parenti, etc.), ed il cui tempo è stato invece impiegato in colloqui col difensore e nella ricerca di documenti utili per la difesa.
Laddove quest’interpretazione si affermasse, potrebbe conseguirsi un proficuo risultato in un momento di profonda crisi del sistema giudiziario.
In un momento storico in cui la durata del processo è assurta a valore costituzionale ed è stigmatizzata l’inefficienza del sistema giudiziario nel suo complesso, in attesa di quelle necessarie riforme strutturali che l’ordinamento tarda a realizzare, l’accorgimento interpretativo quivi analizzato costituisce un significativo contributo in questa direzione: disincentivazione all’instaurazione di cause infondate.
Contenuto: identificazione e liquidazione del danno di cui all’art. 96 Cpc.
Alla luce di questa reinterpretazione dell’art.96, la disciplina finisce per convogliare su di sé tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e coprire ogni possibile effetto che ne derivi.
La violazione degli obblighi di correttezza processuale determina la responsabilità di chi abbia agito – o resistito – in giudizio in mala fede o con colpa grave (Cass. 4318/83; Cass. 1308/83; Cass. 1722/82; Cass. 1280/82).
Sul concetto di “colpa grave” si è espressa più volte la Suprema Corte secondo la quale, colpa grave è da intendersi " nel senso della consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza " della tesi fatta valere (Cass. 1983/1308), oppure, incorre in colpa grave chi ha "agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata, e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa"( Cass. 1983/1973), oppure ancora, la colpa grave è la coscienza dell’infondatezza o la carenza della normale diligenza volta all’acquisizione di detta coscienza(Cass. 1983/3799) ; in tal senso sono anche le più recenti sentenze della Suprema Corte 1990/4651, 1994/7101, 2000/9579, 2003/73.
Questa connessione della responsabilità ex art.96 c.p.c., alla disciplina degli atti e dei comportamenti processuali, non significa limitazione della risarcibilità, come ha inteso per lungo tempo la dottrina. Infatti sono stati considerati ad esempio, solo gli onorari nelle quote c.d. non ripetibili, eventuali spese di viaggio, interessi ad un tasso superiore a quello legale, eventuali lucri cessanti, ecc.”( così, Mandrioli, in Diritto Processuale Civile, 2005).
Invece, tale responsabilità, rende comunque risarcibile “qualsiasi tipo di danno” causato da uno dei comportamenti tipicizzati connessi al processo e, perciò, senza alcuna limitazione ai soli danni processuali. Dunque possono venire in considerazione non solo i danni patrimoniali, ma anche quelli di natura non patrimoniale.
Dopo iniziali incertezze, recente giurisprudenza di legittimità ha ormai definitivamente riconosciuto la categoria del danno esistenziale. Alla luce del nuovo imprimatur segnato dalle sezioni unite della Suprema Corte, lo stesso appare ravvisabile in “ogni pregiudizio, comunque di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno” (Cass, Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572,).
Dunque, in ipotesi di constatata lite temeraria, il danno processuale risarcibile può comprendere anche poste esistenziali, le quali vengono individuate “nella perdita di tempo” subita dalla parte che si è dovuta recare dal difensore, oltre a partecipare alle udienze del processo; tempo che viene così “sottratto alle attività di svago” della persona precisamente “ pur se non è sottratto all’attività lavorativa, è sottratto all’attività di svago”.. con conseguente modificazione peggiorativa, per quanto temporalmente delimitata, della qualità della sua vita.
Tra i primi, il Tribunale capitolino, con la sentenza del 18.10.2006 ha osservato che l’art. 96 Cpc, inserendosi nel contesto della disciplina aquiliana, risponde essenzialmente ad una logica risarcitoria, ma ciò non esclude che la stessa disposizione manifesti anche una funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l’intera collettività e detta funzione non può che tradursi in un’agevolazione, sotto il profilo dell’allegazione e prova, degli oneri gravanti sul danneggiato. La liquidazione del danno può essere effettuata in applicazione dei medesimi parametri che la giurisprudenza applica in caso di applicazione della così detta «legge Pinto», ossia, la prova del danno è in re ipsa e il giudice lo può liquidare equitativamente.
L’illecito è così riscontrabile tutte le volte in cui l’esercizio del diritto di difesa, garantito costituzionalmente, assuma i caratteri di “abuso di quel diritto”, ossia quando consista in “un esercizio al di fuori dello schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione”,così si esprime autorevolmente C. Mandrioli, (op.cit.,pag. 356).
Il fondamento normativo della nuova forma risarcitoria è individuabile, allora, tutte le volte in cui venga leso un interesse dotato di rilevanza costituzionale.
In proposito, è stato sottolineato che la limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale “ai casi previsti dalla legge”, di cui all’art. 2059 c.c., deve essere riferito “dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili inerenti la persona, ne esige la tutela, in tal modo configurandosi propriamente “un caso determinato dalla legge” al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”( Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e Cass. 31 maggio 2003, n. 8828). Tale interpretazione ha consentito di riconoscere la risarcibilità non solo del danno morale in senso stretto, e comunque non solo del danno non patrimoniale derivante da illecito penale, ma anche del danno non patrimoniale lesivo di interessi di rango costituzionale relativi alla persona pur se non tipizzati.
Questo orientamento, scaturito com’è noto da una sorta di combinato disposto tra la giurisprudenza della Suprema Corte – sentenze 8827 e 8828 del 2003 – e un successivo intervento della Corte Costituzionale – sentenza 233 del 2003 – e ormai da ritenersi definitivo, se da un lato ha esteso l’area del danno risarcibile in misura decisamente notevole, dall’altro, ha indotto a una rimeditazione della categoria di danno che anteriormente veniva sempre più utilizzata proprio per supplire e ovviare alla carenza di risarcibilità di una vasta area che la coscienza sociale e giuridica comunque percepivano come danno, vale a dire la categoria del danno esistenziale.
Da tali assunti si può agevolmente passare all’individuazione dell’interesse di rango costituzionale che può risultare leso dall’agire o dal resistere in giudizio con “mala fede o colpa grave” ad opera della parte soccombente, vale a dire l’art. 24 Cost.
Sotto il profilo probatorio, per quel che riguarda la componente patrimoniale, è necessario rilevare l’elemento oggettivo e quello soggettivo. Costantemente si ritiene che non può applicarsi il disposto dell’art. 96 c.p.c. quando manca la prova dell’elemento soggettivo, consistente nella prova dell’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, e allorchè manca la prova dell’elemento oggettivo, rappresentato dall’ipotizzabilità o dall’effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento.
La giurisprudenza, da tempo, non esige una prova rigorosa a dimostrazione del danno subito dalla parte per effetto della lite temeraria, infatti, il giudice può “desumere l’esistenza e l’entità del danno anche da nozioni di comune esperienza”(Trib. Roma 9 ottobre 1996) come pure ricorrendo ad “elementi presuntivi” (Cass. 5 agosto 1969, n. 2950).
Per quel che concerne il danno esistenziale invece occorre rifarsi agli ultimi interventi giurisprudenziali in materia. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 27 gennaio 2005, ha affermato che : “agire in giudizio per il pagamento di una prestazione professionale di importo notevole, senza fornire la prova del rapporto negoziale sottostante, e anzi con la presumibile consapevolezza che la pretesa è infondata, configura un comportamento illecito, fonte di responsabilità processuale aggravata. E poiché tale iniziativa del cliente provoca una lesione alla qualità della vita dello stesso, con ripercussioni sulla serenità dei rapporti interpersonali e sul grado di autostima e sicurezza, integrando così un danno di natura esistenziale: ne consegue un obbligo di risarcimento che, nella equitativa determinazione del "quantum", deve tenere conto delle caratteristiche specifiche della persona lesa quali la giovane età e la mancanza di autonomia reddituale”, dunque, qualificando il danno esistenziale come una delle categorie risarcibili del danno non patrimoniale previsto in generale dall’art. 2059, e precisamente, come quella sofferenza che scaturisce dalla menomazione della qualità della vita derivata dall’illecito, ne ritiene la configurabilità anche nel caso prospettato, per l’impatto della vicenda processuale sull’esistenza della persona che si asserisce danneggiata.
Il valore della qualità della vita di relazione trova riscontro anche a livello costituzionale: è identificabile nell’art. 2 Cost., intendendosi la qualità della vita come estrinsecazione concreta del diritto alla realizzazione personale, sia per quanto attiene la propria condizione " interiore " rispetto alla vita stessa – vale a dire il diritto a realizzarsi senza dover fronteggiare psicologicamente situazioni di disagio e di stress-, sia per quanto attiene alle relazioni interpersonali e sociali.
La dimostrazione del pregiudizio esistenziale può essere desunta, in via indiretta, da nozioni di comune esperienza. Infatti, come affermato anche dalla Suprema Corte, “una volta accertata la ricorrenza della responsabilità aggravata non è necessario che l’interessato deduca e dimostri uno specifico danno, potendo desumersi detto danno da nozioni di comune esperienza” (Cass. Civ. 1031/2001).
In particolare, considerando il pregiudizio che la parte abbia subito per essere stata costretta a contrastare un’iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario (Cass. 4 novembre 2005, n. 2193 e già Trib. Roma 2 giugno 2005); che si concreta nell’impatto negativo che il processo ha determinato sulla quotidianità del soggetto leso, in tal senso, Trib. Bologna 24 maggio 2005.
D’altra parte, che il difendersi da una lite temeraria possa indurre una modificazione peggiorativa degli stili e della qualità della vita appare più che altro un dato di fatto, agevolmente ed empiricamente verificabile.
Ciò significa che il tempo della giornata utilizzato per organizzare la difesa, consistente in colloqui col difensore, ricerca di documenti utili per la difesa, partecipazione ad una o più udienze del processo, è tempo occupato e che non può essere destinato ad altre attività realizzative dell’uomo; quali, a titolo meramente esemplificativo, svago, tempo libero, attività sportiva, incontri con amici o parenti, o altro Come ha evidenziato la dottrina (G. Giusti, Il danno esistenziale alla prova della responsabilità per i danni processuali,), il processo ci impone attività che potevamo evitare, che potremmo trovare estremamente sgradevoli; ci impedisce di svolgere la vita per come l’avevamo programmata o per quelle che erano le nostre abitudini. Impegna una diversa organizzazione della “agenda” della nostra vita (contatti con il difensore, tempi processuali che vengono a scandire la vita, fastidiose lettere della controparte, lunghe attese in sale di attesa di studi professionali, spese dirottate da attività piacevoli a parcelle più o meno consistenti, discussioni in famiglia, creditori che guardano con sospetto il pignorato ingiustamente tale, voci nel quartiere, vincoli al proprio patrimonio e, di riflesso, alla propria esistenza, ecc.): tutto lecito se solo il processo non sia stato iniziato dolosamente o per grave colpa, se l’attività cautelare in senso lato non sia sostenuta dalla normale prudenza che deve caratterizzare l’utilizzo di strumenti processuali che pongono vincoli immediati alla controparte.
Tutto ciò che nella vita dell’uomo è “altro” rispetto al lavoro. Ha osservato la dottrina che, la figura del danno esistenziale può rappresentare, in definitiva, l’unico strumento valido al fine di tutelare la persona coinvolta nel processo ingiusto, che spesso non importerà alcuna lesione propriamente economica, ma, più comunemente, modificazioni peggiorative delle attività realizzatrici della persona.
Del resto, appare lontana la stagione nella quale l’uomo era considerato giuridicamente rilevante solo in quanto produttore di reddito (homo faber).
E’ dunque meritevole di tutela giuridica anche il tempo perso e non potuto utilizzare altrimenti che per difendersi da pretese giudiziarie infondate. Come è stato condivisibilmente notato da parte di G. Giusti, op. cit., “è necessario assicurare il risarcimento di tutto ciò che il processo si è portato via della esistenza di una persona: dalle mere modificazioni della abitudini di vita, dal peggioramento qualitativo della stessa, sino ad arrivare ai più gravi danni, dovuti dalla perdita del lavoro, dalla perdita delle relazioni affettive, dei progetti di realizzazione personale nel lavoro e nella famiglia, della autostima, dell’intero mondo che rappresentava il punto di arrivo nel momento in cui il processo è entrato nella nostra vita, ottenendo un peggioramento oggettivo delle condizioni di vita, costringendo ad obbligate rinunce alle proprie abitudini di vita, rinunce, in alcuni casi della speranza di tornare un giorno alle proprie abitudini di vita”.
Identificati così i tipi di danni richiesti ex art.96 cpc., per quel che concerne la loro liquidazione occorre rilevare che se la giurisprudenza da più tempo sostiene il principio che sulla parte che si dichiara danneggiata grava l’onere della prova secondo le regole generali ( si vedano, da ultimo, Cass.1998/1200, 2002/3941 e 2004/18169), alla luce delle considerazioni sinora fatte, è innegabile che si deve valorizzare anche un ruolo ufficioso del giudice.
Particolare sensibilità su questo piano hanno dimostrato alcune tra le più recenti sentenze di legittimità, spesso congiungendo tale aspetto con la evidenziazione del fatto che il risarcimento ex art. 96 cpc. è onnicomprensivo (si veda per esempio Cassazione 2003/6796, secondo la quale "all’accoglimento della domanda da risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza "; si veda anche Cassazione 2001/10731).
Conclusioni: Il coraggio di vincere consolidate abitudini interpretative
Un ordinamento vivificato da principi e valori del tutto innovativi, richiede uno sforzo interpretativo, oltre che di coraggio. Il nostro sistema giuridico ha avuto innesti determinanti che richiedono, dopo un primo momento di studio e riflessione, una verifica sul campo, infatti, finiscono per ricadere, a cascata, non solo sulle disposizioni direttamente richiamate, ma anche su molte altre che in un primo tempo neanche il legislatore credeva di intaccare. Si pensi solo alla costituzionalizzazione del “giusto processo”, all’approvazione della legge Pinto (l. 24.3.2001, n. 89), all’introduzione della nuova figura dell’amministrazione di sostegno (l. 9.1.2004, n. 6), all’affermazione della nuova categoria risarcitoria del danno esistenziale (Cass. 6572/2006), al nuovo diritto di famiglia (l. 8.2.2006, n.54), alle molteplici riforme del processo civile approvate recentemente.
Il coraggio di compiere scelte interpretative innovative, talvolta controcorrente, pone del resto il magistrato al riparo da quello che Calamandrei considerava il peggiore dei vizi del giudice, dei quale pure tesseva “Elogio”; il conformismo.
Avv. Marianna Pulice
Dott.ssa Ilaria Pulice

Pulice Marianna ~ Pulice Ilaria

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