L’istigazione a delinquere

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L’istigazione a delinquere è un reato previsto dall’articolo 414 del vigente codice penale, che rubricato “ Istigazione a delinquere” recita:

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione.

    Indice

  1. L’articolo 115 del codice penale
  2. La Suprema Corte di Cassazione
  3. La ratio legis
  4. L’interpretazione della norma

1. L’articolo 115 del codice penale

L’articolo 115 del codice penale dice che l’istigazione a delinquere, se non è accolta e seguita dalla commissione del reato, porta alla non punibilità dell’istigato.

Perché il fatto di istigare a delinquere sia penalmente rilevante, deve sussistere pubblicità nel comportamento di chi istiga.

Se sussiste la pubblicità, il fatto di istigare a delinquere diventa penalmente rilevante, anche se non è seguito dalla commissione del reato.

Le pene previste dall’articolo 414, sono le seguenti:

  • La reclusione da uno a cinque anni, se si tratta di istigazione a commettere delitti.
  • La reclusione sino a un anno, oppure con la multa sino a euro 206, se si tratta di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita al punto 1.

Alla pena stabilita nel primo punto soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti.

Fuori dei casi dei quali all’articolo 302 del codice penale, se l’istigazione o l’istigazione a delinquere è un reato previsto dall’articolo 414 del vigente codice penale.

2. La Suprema Corte di Cassazione

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 40552/2009)

L’elemento oggettivo dell’apologia di uno o più reati punibile ai sensi dell’art. 414, comma 3 c.p., non si identifica nella mera manifestazione del pensiero, diretta a criticare la legislazione o la giurisprudenza o a promuovere l’abolizione della norma incriminatrice o a dare un giudizio favorevole sul movente dell’autore della condotta illecita, ma consiste nella rievocazione pubblica di un episodio criminoso diretta e idonea a provocare la violazione delle norme penali, nel senso che l’azione deve avere la concreta capacità di provocare l’immediata esecuzione di delitti o, quanto meno, la probabilità che essi vengano commessi in un futuro più o meno prossimo.

L’apologia della quale ai commi precedenti è relativa a delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità, la pena è aumentata della metà.

La particolarità della punizione della condotta di istigazione sta nella possibilità per l’istigato di accogliere o non accogliere la stessa istigazione.

Nel caso nel quale venisse accolta, colui che commette il reato e l’istigatore concorrono nel reato commesso a titolo di “accordo”, come specificato dall’articolo 115 del codice penale stesso.


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3. La ratio legis

La norma si basa su un’esigenza di tipo garantistico, vale a dire, escludere la configurabilità del tentativo nei casi di semplice accordo criminoso o della semplice istigazione non seguiti dalla commissione del fatto di reato, senza però tralasciare l’eventuale pericolosità sociale, che un simile accordo può significare, prevedendo così la possibilità di applicare una misura di sicurezza.

4. L’interpretazione della norma

In ossequio al principio di offensività, il quale presuppone ai fini della punibilità di un soggetto la commissione di un fatto di reato (tranne nei casi espressi in cui viene anticipata la soglia di rilevanza penale come ad es. nell’’art. 416 c.p.), nel caso nel quale due o più persone si accordino al fine di commetterne uno, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il fatto dell’accordo.

Lo stesso principio è applicato nel caso di istigazione a commettere un reato, anche se l’istigazione viene accolta, ma il reato non viene commesso.

Le condotte indicate possono esclusivamente dare luogo all’applicazione di una misura di sicurezza (artt. 199 e ss.), in considerazione della pericolosità sociale manifestata dal soggetto agente.

Per accordo s’intende quando due o più persone insieme stabiliscono di commettere un reato e non deve essere confuso con l’accordo, che ad esempio sta alla base del delitto di associazione per delinquere della quale all’articolo 416 del codice penale, secondo il quale è prevista una pena anche se nessuno dei reati programmati sia stato commesso.

Come chiarisce la clausola di salvezza iniziale, la norma non si applica se sia applicabile una fattispecie di associazione necessaria, della quale l’accordo è elemento costitutivo, ma al di fuori di queste, non considerando punibile nessuno per l’unico effetto dell’accordo.

Gli ultimi due commi sono relativi alla figura dell’istigatore, espressione utilizzata in modalità estensiva, comprensiva di ogni forma di partecipazione morale.

Ci rientrano sia l’istigatore in senso proprio (colui che eccita e rafforza un proposito delittuoso sorto in precedenza), il mandante (colui che dà l’incarico di commettere il reato dietro un corrispettivo), il determinatore (colui che fa sorgere in altri il proposito di commettere un delitto) e il suggeritore (colui che consiglia i modi e i tempi dell’esecuzione di un delitto).

Si deve ricordare che se l’istigazione è relativa alternativamente a due o più reati, almeno uno di loro deve essere stato commesso dall’esecutore materiale, diversamente l’istigazione non è punibile.

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