L’Ispettorato nazionale del lavoro ha elaborato delle linee guida per l’attività di vigilanza in riferimento al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

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La Direzione generale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 5 del 28/02/2019, ha elaborato le linee guida per l’attività di vigilanza in relazione al delitto di cui all’art. 603 bis c.p..

Orbene, vediamo in cosa esse consistono.

Approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori

Per quel che riguarda uno degli elementi costitutivi di questo illecito penale, vale a dire l’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, dopo essere stata citata copiosa giurisprudenza sull’argomento, si evidenzia, sotto un profilo più propriamente pratico, che in riferimento a tale condizione di sfruttamento deve soffermarsi l’attenzione del personale ispettivo il quale è pertanto tenuto a fornire i relativi elementi di prova fermo restando che l’attività investigativa è comunque tanto più semplice da realizzarsi quanto più è evidente lo stato di “debolezza sociale” dei lavoratori fermo restando come tale stato si verifica non di rado in relazione all’impiego di personale straniero spesso extracomunitario.

Lo sfruttamento lavorativo

Per quanto invece riguarda lo sfruttamento lavorativo, anch’esso uno degli elementi costitutivi di questa fattispecie delittuosa, si osserva in tale circolare che per poterlo accertare si può ricorrere, anche in via alternativa, ad uno dei seguenti indici: a) la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato” deducendosi al riguardo che la reiterazione va intesa come comportamento reiterato nei confronti di uno o più lavoratori anche nel caso in cui i percettori di tali retribuzioni non siano sempre gli stessi in ragione di un possibile turn over tenuto altresì conto del fatto che il riferimento ai contratti collettivi è evidentemente da intendersi ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni “comparativamente” più rappresentative, il che costituisce elemento di maggior garanzia per i lavoratori, e ciò anche in ragione del fatto che ogni altra disposizione di legge emanata negli ultimi decenni, che richiede l’applicazione di contratti collettivi a diversi fini, fa espresso riferimento ai contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali “comparativamente più rappresentative a livello nazionale” (v. ad es. l’art. 54 bis, comma 16, del D.L. n. 50/2017, secondo il quale nell’ambito del lavoro occasionale in agricoltura “il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”; oppure l’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 secondo il quale, nel settore della cooperazione, vanno applicati “i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”); b)  la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie” trattandosi sostanzialmente della negazione del diritto ai riposi previsti dagli artt. 7 (riposo giornaliero), 9 (riposo settimanale) e 10 (ferie annuali) del D.Lgs. n. 66/2003 e/o del diritto alla aspettativa obbligatoria, cioè del diritto di assentarsi dal lavoro in tutti i casi in cui è obbligatoriamente previsto (ad es. per gravidanza) fermo restando che, anche in tal caso, il comportamento reiterato, quale indice della sussistenza di una condizione di sfruttamento lavorativo, può ben realizzarsi nei confronti di lavoratori sempre diversi; c) la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” e, in tal caso, l’indice sarà tanto più significativo quanto più gravi saranno le violazioni di carattere prevenzionistico accertate mentre hanno evidentemente meno “peso” eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non vadano ad incidere in modo diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo.

Si ricorda inoltre in questa fonte secondaria del diritto che, per quanto riguarda alcuni indici di sussistenza dello sfruttamento lavorativo, esiste inoltre un presidio sanzionatorio amministrativo, ad es. in relazione alle violazioni al D.Lgs. n. 66/2003, e in tali casi occorre adottare evidentemente i relativi provvedimenti ma ciò non comporta la necessità di notificare la sanzione amministrativa prima della comunicazione di reato alla competente Procura della Repubblica – che va inoltrata “senza ritardo” (art. 347 c.p.p.) – atteso che tali adempimenti seguono procedure e tempistiche differenti mentre nella notizia di reato sarà sufficiente evidenziare l’accertamento di uno o più indici segnalando alla Procura che gli stessi, qualora sanzionati in via amministrativa, saranno oggetto di separata verbalizzazione e notificazione di illecito.

Posto ciò, a proposito delle violazioni in materia di salute e sicurezza particolarmente gravi le quali, come è noto, danno luogo ad una aggravante specifica che, secondo il comma 4 n. 3 dell’art. 603 bis c.p., si realizza per “aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”, in relazione a tale indice si evidenzia che, a differenza di quelli esposti in precedenza, non è richiesta la reiterazione.

Invece, per quel che riguarda la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”, a cui fa riferimento l’art. 603 bis, c. 3, n. 4, c.p., come uno degli indice per cui ricorre lo sfruttamento, si fa presente come, in relazione a tale indice, occorra verificare se la sua sussistenza non integri altresì gli estremi del reato di cui all’art. 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) evidenziandosi a tal proposito come ipotesi di condizione lavorativa degradante possono rinvenirsi nelle situazioni di significativo stress lavorativo psico-fisico quando ad esempio: a) il trasporto presso i luoghi di lavoro sia effettuato con veicoli del tutto inadeguati e superando il numero delle persone consentito così da esporli a pericolo; b) lo svolgimento dell’attività lavorativa avvenga in condizioni metereologiche avverse senza adeguati dispositivi di protezione individuale; c) quando sia del tutto esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti; d) quando siano assenti locali per necessità fisiologiche ecc..

A sua volta si mette in risalto il fatto che la sorveglianza non è da intendersi nel senso letterale della parola spesso essendo sufficiente una costante presenza fisica del datore di lavoro/fiduciario affinché nel lavoratore si generi il pensiero di essere controllato e quindi di dover produrre al fine di conservare il lavoro.

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Attività investigativa

Chiarito ciò,  si evidenzia come l’attività investigativa debba essere pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro e deve essere finalizzata a ricostruire l’intera filiera e accertare l’esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all’art. 603 bis c.p. e, in particolare, nel caso dell’intermediazione illecita, l’accertamento deve essere effettuato sia nei confronti dell’intermediario, sia nei confronti dell’utilizzatore fermo restando che, tuttavia, nei confronti di quest’ultimo, secondo l’esperienza maturata, è evidentemente più semplice ricercare gli indici di sfruttamento previsti dall’art. 603 bis c.p..

Tra i modi attraverso i quali identificare l’intermediario, si ritiene prima di tutto necessario procedere ad una sua identificazione attraverso le banche dati a disposizione (C.C.I.A.A. in particolare) per appurare: a) se lo stesso opera sotto una ragione sociale ed in caso affermativo qual è l’oggetto dell’impresa; b) se dispone di autorizzazioni alla somministrazione o intermediazione di lavoro; c) se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento; d) se è intestatario di veicoli, verificandone la tipologia e la targa (in particolare nell’ambito dell’agricoltura); e) qual è l’attività lavorativa o imprenditoriale (se ve ne è una) ufficialmente esercitata.

Invece, per quel che riguarda l’identificazione dell’utilizzatore e collegamenti con l’intermediario, si fa presente che, nel caso in cui siano acquisiti indizi di una attività di intermediazione illecita, si deve procedere, coinvolgendo i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro, all’accertamento degli utilizzatori presso i quali il personale è inviato e le modalità con cui ciò avviene e in tale fase, qualora non si sia già proceduto, occorre relazionarsi con la competente Procura, anche al fine di ottenere indicazioni sulle modalità di acquisizione degli elementi di prova inerenti la platea degli utilizzatori (ad es. intercettazioni telefoniche e possibile sequestro degli apparati utilizzati nella corrispondenza elettronica per la trascrizione di conversazioni sospette) mentre l’ulteriore fase investigativa è rappresentata da una attenta attività di osservazione volta ad accertare il collegamento tra l’intermediano e l’utilizzatore, le reali condizioni di lavoro, quelle alloggiative (se ai lavoratori viene fornito alloggio), i metodi di sorveglianza (se le lavorazioni si svolgono all’aperto), il numero di lavoratori reclutati, la loro età ecc..

Per quanto concernono le perquisizioni, i sequestri e i rilievi, qualora gli accertamenti già effettuati abbiano consentito l’acquisizione di importanti indizi di colpevolezza, si ritiene come occorra procedere all’effettuazione di perquisizioni e al successivo sequestro di documentazione e dispositivi informatici (con estrazione di copia forense), nonché della c.d. doppia contabilità formata dall’intermediario e dall’utilizzatore e, contestualmente alle perquisizioni, a seconda dei casi, si evidenzia come debbano essere effettuate delle videoriprese o fotografie all’interno dei locali ove si svolgono le lavorazioni o presso cui i lavoratori sono eventualmente alloggiati allo scopo di documentare le condizioni di lavoro e di vita.

Per quanto invece inerisce le informazioni sui rapporti di lavoro, si fa presente in questa circolare come occorra acquisire, anche presso gli Istituti previdenziali e le organizzazioni sindacali, elementi utili alla dimostrazione degli indici di sfruttamento previsti in particolare dai n. 1 e 2 del comma 3 dell’art. 603 bis c.p. osservandosi al riguardo che sono sempre meno i casi che coinvolgono lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno e comunque lavoratori, siano essi italiani o stranieri, privi di regolare assunzione atteso che l’evoluzione del fenomeno si caratterizza per una apparente legalità tant’è che in alcuni casi esiste addirittura un contratto di somministrazione di lavoro con un somministratore fornito di autorizzazione e ai lavoratori è consegnato un prospetto paga da cui si evince un apparente rispetto di orari e trattamento economico previsti dalla contrattazione collettiva e può dunque accadere che il datore di lavoro abbia predisposto documentazione amministrativa e contabile tale da fornire una rappresentazione del rapporto di lavoro notevolmente diversa dal suo effettivo svolgimento; si fa quindi un esempio di come ciò possa avvenire ossia allorchè le ore effettivamente lavorate e la retribuzione effettivamente percepita siano assolutamente diverse da quelle documentate e, pur a fronte del fatto che i pagamenti, pur essendo stati tracciati (ad es. attraverso bonifico), il lavoratore sia costretto a restituire una parte della retribuzione.

Oltre a ciò, si evidenzia come in sede di indagini sia fondamentale l’audizione dei lavoratori coinvolti, dai quali è necessario acquisire non solo delle “sommarie informazioni” circa la propria attività ma ogni notizia utile a comprovare sia la condizione di sfruttamento sia lo stato di bisogno, sebbene ciò non sia sempre agevole in quanto spesso soggetti a forme di intimidazione da parte dell’intermediario e/o del datore di lavoro; si nota a tal riguardo che, qualora si tratti di personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno, è opportuno ricordare loro alcune disposizioni di favore previste dall’ordinamento e in particolare: 1) l’art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 prevede il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno “per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale” che, peraltro, “consente l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età”; 2) l’art. 22, comma 12 quater, del medesimo decreto stabilisce che “nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis” – che a sua volta richiama anche l’art. 603 bis c.p. – “è rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno”; anche tale documento,“consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo” (art. 22, comma 12 sexies, D.Lgs. n. 286/1998).

Proprio in ragione della particolare vulnerabilità dei soggetti vittime del reato di cui all’art. 603 bis c.p.,  si ritiene come possano trovare applicazione i seguenti istituti processuali: a) incidente probatorio ex art. 392, comma 1 bis, c.p.p.; b) parte offesa risentita in dibattimento ex art. 190 bis c.p.p. solo su fatti diversi dall’incidente probatorio; c) audizione protetta in dibattimento ex art. 498 c.p.p.; d) audizione protetta in incidente probatorio ex art. 398, comma 5, c.p.p.; e) possibilità di ricorrere all’ausilio di esperto (psicologo) per l’esame.

Quanto alle domande da sottoporre ai lavoratori coinvolti, si evidenzia in questa circolare come sia necessario sottoporre domande specifiche evitando domande che possano nuocere alla sincerità della risposta o che tendano a suggerirla mentre, per quanto concerne la verbalizzazione, la stessa riguarderà sia la domanda che la risposta per esteso, evitando pertanto la formulazione “ADR” (a domanda risponde).

Invece, per ciò che inerisce il coinvolgimento di soggetti terzi, si ritiene doveroso valutare – nel caso in cui lo sfruttamento del lavoro si verifichi nell’ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell’ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l’impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni “in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato” – il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi il quale può rendersi anch’esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante fermo restando che le indagini vanno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, considerato che le condotte di cui all’art. 603 bis c.p. sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Per quanto concerne le indagini patrimoniali, si stima come sia sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti dall’intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi) e di quelli ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione, contribuzione ed imposte sui rapporti di lavoro fermo restando che tali somme devono essere sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati anche ai sensi dell’art. 603 bis 2 c.p. quale profitto del reato oltre al fatto che devono essere cercati, in assenza di denaro liquido, anche beni di pari importo, considerato che tale disposizione consente la confisca per equivalente e a tale ultimo fine devono essere eseguite accurate indagini patrimoniali sui redditi e sulla consistenza del patrimonio delle persone indagate e delle imprese da loro amministrate posto che i relativi risultati possono essere utili, sia per l’esecuzione del sequestro per equivalente di cui all’art. 603 bis 2 c.p., sia per l’esecuzione del sequestro preventivo finalizzato all’esecuzione della confisca di cui all’art. 240 bis c.p. (confisca in casi particolari).

Per ciò che riguarda la conclusione delle indagini, si ritiene che, una volta terminata questa fase procedimentale, sia comunque necessario preservare da eventuali atti di danneggiamento i beni aziendali per consentire l’eventuale applicazione dell’art. 3 della L. n. 199/2016 secondo il quale “il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale” e in tali casi, come è noto, il Legislatore richiede al Giudice di nominare un amministratore (o anche più di uno) il quale “affianca l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa” e “controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’avvio del procedimento per i reati previsti dall’articolo 603 bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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