L’iscrizione all’anagrafe del richiedente asilo dopo il d.l. 113/18

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Trib. Bologna, ordinanza 2 maggio 2019.

Il decreto-legge 113 del 4 ottobre 2018, all’art. 13, prevede nuove disposizioni in materia anagrafica a modifica del d.lgs. 142/2015 recante ‘’norme relative all’12’’. Le modifiche apportate possono essere così sintetizzate:

  • Il permesso di soggiorno viene annoverato tra i documenti di riconoscimento ex art. 1, comma 1, d.p.r. 445/2000;
  • Il permesso di soggiorno ‘’non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica’’, richiamando in proposito il d.p.r. 223/89 (Regolamento anagrafico della popolazione residente) e il d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione);
  • È abrogato l’art. 5-bis del d.lgs. 142/2015 che prevedeva una procedura semplificata per l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale ospitati all’interno di strutture di accoglienza, prevedendo che le comunicazioni all’ufficio anagrafe competente fossero curate dalle strutture stesse.

Questo costituisce in breve il quadro normativo all’interno del quale si svolge il caso oggetto di studio.

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Fatti di causa

La Sig.ra X, straniera regolarmente soggiornante in Italia e richiedente asilo, è temporaneamente ospite presso il centro di accoglienza (omissis). La Sig.ra X dichiara al Comune di Bologna, in data 4 febbraio 2019, di essersi trasferita a (omissis) a causa di problemi familiari, ed ivi di non disporre di una sistemazione alloggiativa stabile. Contestualmente richiede iscrizione all’anagrafe.

Con provvedimento del 6 febbraio 2019 l’ufficiale del Comune con provvedimento dichiara la richiesta della Sig.ra X irricevibile, ritenuta non possibile l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo senza fissa dimora, in base all’attuale normativa sui registri anagrafici così come innovata dal d.l. 113/2018.

Con ricorso depositato in data 27 marzo 2019, la sig.ra X domanda al Tribunale di Bologna in via d’urgenza l’accertamento del suo diritto alla residenza ed all’iscrizione anagrafica, ordinando al sindaco quale ufficiale d’anagrafe la sua immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente nel comune di Bologna.

Ragioni della decisione

Pregiudiziale è la questione relativa alla giurisdizione, ossia se sia corretto che della causa conosca il Tribunale ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale. L’attività dell’ufficiale dell’anagrafe è disciplinata in modo vincolato, senza che residui alcun momento di discrezionalità. L’amministrazione non ha altro potere che quello di accertare la sussistenza di presupposti già rigidamente definiti dalla legge. Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche sono pertanto situazioni che coinvolgono diritti soggettivi, e delle controversie intorno a tali fatti correttamente deve conoscere il giudice ordinario[1].

Nel merito, occorre interpretare la normativa vigente. Prima facie il d.l. 133/2018 non sembra contenere un divieto esplicito di iscrivere all’anagrafe un richiedente asilo, ma evidenzia come il permesso di soggiorno non valga come titolo per consentirne l’iscrizione anagrafica.

È opportuno quindi richiamare l’articolo 3 del Regolamento anagrafico della popolazione residente (d.p.r. 223/89) che costituisce la normativa cardine in tale materia, richiamata anche dal decreto-legge sopra citato. Nelle schede anagrafiche, ex art. 3, ‘’sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile’’. Gli elementi necessari ai fini dell’iscrizione sono dunque tre: la dichiarazione dell’interessato, con la quale si dà atto della propria permanenza in un certo luogo e dell’intenzione di abitarvi stabilmente; entro i successivi 45 giorni gli accertamenti d’ufficio ‘’a verificare la sussistenza della dimora abituale di chi richiede l’iscrizione’’; le comunicazioni dello stato civile.

Conseguentemente, la dizione ‘’il permesso di soggiorno non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica’’ per i giudici eufemisticamente ‘’pone un immediato problema interpretativo’’, giacché per la disciplina generale nulla costituisce titolo per l’iscrizione, in quanto nessun titolo è richiesto. Titolo è una sentenza esecutiva per iscrivere ipoteca nei registri immobiliari, ad esempio: rappresenta l’atto-presupposto per l’iscrizione a sua volta costitutiva del diritto reale. È chiaro dunque che tale nozione non può accostarsi in alcun modo alla normativa sulle iscrizioni anagrafiche. L’unica ermeneutica possibile dell’art. 13 d.l. 133/2018 è che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo costituisce documento di identità (oltre che prova del regolare soggiorno) ma non innesca un’automatica iscrizione all’anagrafe, restando vigente l’ordinario procedimento di cui al d.p.r. 223/89.

Un’altra conferma a tale sentiero logico si rinviene nel Testo Unico per l’Immigrazione (d.lgs. 286/98), richiamato anch’esso dal d.l. 133/18, che all’art. 6 comma 7 sancisce: ‘’Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche nel caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente’’. A tale disposizione fanno da corollario la sentenza 306/08 della Corte Costituzionale, l’art. 14 Cedu e l’art. 2 del prot. 4 ad essa allegato, solo a titolo esemplificativo, convergenti nella censura di ogni discriminazione nei confronti del cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio.

Secondo la normativa in materia di anagrafe, considerando che la ricorrente è regolarmente soggiornante, e la sua permanenza non è episodica o di breve durata, sussiste il suo diritto soggettivo all’iscrizione anagrafica – ed è visibile il fumus boni iuris. Lampeggia anche il periculum in mora in quanto la mancata iscrizione ai registri ‘’impedisce l’esercizio di diritti di rilievo costituzionale ad essa connessi, quali solo ad esempio quello all’istruzione ed al lavoro’’. La lesione di tale diritto soggettivo appare ‘’insuscettibile di adeguata tutela nella successiva forma dell’equivalente monetario all’esito della causa di merito, costituendo pertanto un pregiudizio irreparabile’’.

Accoglie quindi il Tribunale la domanda cautelare della ricorrente, seguendo un iter logico-giuridico difficilmente censurabile, e condanna il Comune di Bologna a provvedere all’iscrizione.

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Note

[1] In questo senso Cass. sez. un., 449/SU/00 (Foro it. Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 257); Cons. Stato, sez. IV 16 gennaio 1990, n. 14, id., Rep. 1990, voce Stato civile, n. 10)

Maccarrone Luigi

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