Liquidazione del patrimonio possibile anche in caso di atto dispositivo, purché non sia in frode ai creditori

Redazione 22/01/20
a cura dell’avv. Cira Di Feo

Con provvedimento del 18 gennaio 2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Latina, veniva disposta apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, con liquidatore nominato presso l’ OCC SOS sovraindebitamento città di Lenola, confermato dal tribunale, l’avvocato Cira Di Feo.

La peculiarità dell’apertura di questa procedura di liquidazione risiede nel fatto, che l’apertura sia stata autorizzata nonostante una donazione.

Ai sensi del disposto normativo, nel caso in cui siano presenti atti in frode ai creditori, non è possibile procedere all’apertura della liquidazione del patrimonio poiché viene meno il requisito della meritevolezza.
In questo caso, il giudice, valutata la relazione del gestore e liquidatore appurava che la donazione fosse stata fatta nei 5 anni antecedenti il deposito dell’istanza di liquidazione, e nei confronti di un affine. Inoltre, il giudicante valutava tra gli allegati oltre che l’atto di donazione, anche la perizia redatta da CTP, dalla quale si evinceva che il valore del terreno donato fosse esiguo. Da tale valutazione, discendeva la conseguenza che stante la esiguità della somma e soprattutto un adeguato piano di ristoro per i creditori, la donazione non rappresentasse un atto in frode ai creditori.

La mancanza del carattere fraudolento

Non solo, sulla base della sentenza del tribunale di Benevento del 23 aprile 2019, il giudicante chiariva che sulla base della documentazione presentata, fosse possibile evincere la mancanza del carattere fraudolento, ossia della dolosa preordinazione alla commissione dell’atto in frode ai creditori, autorizzando la liquidazione del patrimonio.
Tale provvedimento richiama l’attenzione dei professionisti che operano nel settore, affinché operino le giuste valutazioni e non si fermino ad un concetto asettico di meritevolezza. Le disposizioni normative vanno adattate al caso concreto, non partendo dalla disposizione in astratto, senza considerare l’applicazione della norma nel concreto, come troppo spesso accade.

Indubbiamente, va valutato che il ruolo del gestore della crisi e del liquidatore del patrimonio non può essere ricondotto al ruolo del curatore fallimentare, perché lo scopo dell’azione è totalmente differente.
È stato in più occasioni evidenziato,infatti, che il gestore della crisi ha la funzione di tutelare gli interessi del debitore e di assicurare un adeguato piano di ristoro in favore dei creditori, secondo un certo equilibrio.
Gestire un piano del consumatore, un accordo con i creditori o una liquidazione del patrimonio non significa semplicemente riportare numeri e atti giudiziari, ma implica un contatto diretto col debitore e con le sue problematiche, altrimenti la riforma della crisi da sovraindebitamento perde completamente la sua ragione d’essere.

La crisi da sovraindebitamento

L’atteggiamento fino ad oggi in più occasioni si è avuto, da parte di vari professionisti di mettere da parte l’avvocatura come missione, non sempre è adatto qualora si intenda gestire come professionista la crisi da sovraindebitamento. Di certo, ciò un significa che il gestore non debba essere pagato, poiché il gestore e il liquidatore, oltre a beneficiare della tutela di legge, vedono tutelati i propri interessi nell’ambito della procedura, anche attraverso la liquidazione dei propri onorari che viene riconosciuta dal giudice. Al tempo stesso, gli avvocati non dovrebbero affermare di non aver fiducia in questo strumento legislativo che esiste, e va attuato.
Ovviamente, ciascuno ha il proprio punto di vista.

La fiducia nella risoluzione alternativa delle controversie in tutte le sue forme e la scelta di affiancare quelli che secondo l’attuale società sono i vinti, non sempre è una scelta per i perdenti o per di Don Chisciotte, ma spesso è la scelta di chi ha più forza e crede di più nei propri valori e nei propri obiettivi, e soprattutto nella propria Mission.

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La tutela del debitore nella gestione della crisi

Alla luce della riforma fallimentare, pubblicata in G.U. il 14 febbraio 2019, emerge un maggiore rispetto per il debitore: vengono infatti messi a sua disposizione diversi strumenti, allo scopo di gestire al meglio le situazioni di crisi e consentire la continuità del ciclo produttivo. I nuovi istituti di composizione della crisi e dell’insolvenza danno la possibilità di assommare le posizioni debitorie in un unicum procedurale che non necessariamente va gestito in tribunale, ma che può essere trattato, preliminarmente, presso gli OCC o gli OCRI. Non solo, attraverso un maggiore controllo interno ed esterno in seno alle aziende, che a volte potrebbe sembrare eccessivo ed invasivo, esse saranno tenute a monitorare la propria situazione economica e finanziaria, i propri equilibri, la propria gestione proprio al fine di prevenire e gestire la crisi in maniera adeguata, anche attraverso la previsione di misure premiali, per chi cerchi di affrontare le prime avvisaglie della crisi. In questo testo, non ci si limita ad affrontare la crisi dal punto di vista del debitore imprenditore, ma la si affronta anche dal punto di vista del debitore artigiano o professionista, nonché dal punto di vista del debitore rappresentato da privati cittadini o nuclei familiari e dal debitore vittima dei reati di usura ed estorsione. Accanto ad un’analisi giuridica, processuale, procedimentale e normativa che permea la trattazione, a ben vedere, tra le righe vi è sempre un approccio che parte dalla massima considerazione per il debitore.Cira Di Feo Mediatore, arbitro, gestore della crisi da sovraindebitamento. Avvocato specializzato in diritto della Unione Europea, risoluzione alternativa delle controversie, gestione della crisi da insolvenza e sovraindebitamento dei privati e delle imprese, antiusura. Responsabile scientifico della Legal Professional Network, network professionale che si occupa di mediazione civile, arbitrato e consulenza in materia di sovraindebitamento. Presidente della rete dei comuni S.O.S. SOVRAINDEBITAMENTO.FORMULARIO L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al materiale on line. All’interno sono presenti le istruzioni per effettuare l’accesso all’area.La collana dedicata al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza prende in esame le novità della riforma attuata dal D.lgs n.14/2019 ed è diretta a tutti i Professionisti che agiscono nel settore delle procedure concorsuali: le opere che ne fanno parte trattano la tematica nel suo complesso, con uno sguardo d’insieme su ciò che cambia e un’analisi dettagliata e approfondita delle singole fattispecie. I volumi proposti rappresentano uno strumento di apprendimento rapido, concreto ed efficace: l’ideale per padroneggiare gli istituti appena emanati e farsi trovare preparati all’appuntamento con la loro pratica applicazione, sia in sede stragiudiziale che processuale.

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