1. Il caso di specie
Nella vicenda in scrutinio, la parte attrice era destinataria della notificata una cartella di pagamento per supposti molteplici omessi o ritardati versamenti dell’IRPEF e proponeva ricorso in merito ai vizi inerenti la notifica e la legittimità della pretesa. Nella controversia così determinata, si costituiva l’Agenzia delle Entrate per il rigetto del ricorso.
La CTP di Roma accoglieva il ricorso per illegittimità della pretesa e nullità della cartella per intervenuta corresponsione dato che era stata dimostrato il saldo di quanto dovuto. Si evidenzia che, in data antecedente al deposito della sentenza di primo grado, veniva a mancare la contribuente assumendo, pertanto, la qualità di eredi i figli. Avverso la CTP di Roma, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello e gli eredi si costituivano chiedendo il rigetto dello stesso. Successivamente, la CTR del Lazio, in parziale accoglimento dell’appello, decideva la riduzione delle violazioni accertate di 1/3, comprese le sanzioni. La sentenza della CTR veniva impugnata dagli eredi e si costituiva in giudizio con controricorso Equitalia, chiedendo il rigetto del ricorso.
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Sanzioni amministrative tributarie
Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015 ha dato il via libero definitivo allo schema di decreto legislativo che riforma il sistema sanzionatorio, in attuazione della legge delega fiscale n. 23 dell’11/03/2014 unitamente ai provvedimenti attuativi relativi a riscossione, contenzioso tributario, agenzie fiscali e monitoraggio e stima dell’evasione volti ad introdurre maggiore equità e trasparenza nel sistema e a favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese.Le modifiche al sistema penale scatteranno il 22 ottobre prossimo, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal 1° gennaio 2017.Con il supporto di tabelle di raffronto, in questo e-book vengono analizzati i casi dove è prevista la sanzione amministrativa: omessa dichiarazione dei redditi, infedele dichiarazione, ritardati versamenti e nell’ambito del reverse charge.
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2. La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’arresto giurisprudenziale del 24 agosto 2022 n. 25315, ha disposto in relazione al differente regime successorio delle sanzioni civili rispetto a quelle amministrative che, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive e pertanto finalizzate al risarcimento del danno e al rafforzamento dell’obbligazione in modo da limitare l’inadempimento, le sanzioni amministrative e quelle tributarie possiedono un carattere afflittivo e una destinazione di carattere generale e non settoriale, pertanto rientra nel potere decisionale del legislatore stabilire, quando sia preferibile scegliere una sanzione in luogo di un’altra per punire la violazione. A tale ratio viene ricollegato il sistema da utilizzare, anche in relazione alla trasmissibilità agli eredi, predisposta solamente per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell’intrasmissibilità, quale conseguenza del carattere personale della responsabilità. Osservato che le sanzioni amministrative e tributarie possiedono un carattere di natura afflittiva nonché una destinazione di carattere generale e non settoriale, le sanzioni delle cartelle esattoriali non sono trasmissibili agli eredi.
La Corte di Cassazione, con la statuizione in scrutinio, determina, pertanto, che le sanzioni delle cartelle esattoriali non si trasmettono agli eredi per via della loro natura personale ed afflittiva.
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