Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: quando è incontestabile

Redazione 06/04/16
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Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza depositata in data 18 dicembre, n. 6501.

 

Una dipendente di una casa di cura veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo poiché due decreti assessoriali regionali imponevano di integrare l’organico con tre nuove figure socio sanitarie, sopprimendo i posti degli addetti ai servizi generali.

 

La lavoratrice deduceva l’illegittimità del licenziamento intimatole dopo ben due anni dall’emanazione dei predetti decreti assessoriali rilevando, inoltre, che i decreti non avevano comportato l’eliminazione di tutti i posti degli addetti ai servizi generali.

 

La Corte territoriale aveva accolto le difese della lavoratrice rilevando la non effettività della soppressione dei servizi generali; ciò senza sindacare né la congruità della scelta di sopprimere i posti degli addetti ai servizi generali, né le tempistiche della riorganizzazione aziendale.

 

La questione affrontata dagli Ermellini concerne, invero, i limiti del sindacato del giudice del merito nel vagliare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo determinato, nella fattispecie, da crisi aziendale.

 

Ebbene, la Suprema Corte, ha ribadito che «il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore».

 

Quindi, il datore di lavoro può sopprimere un settore lavorativo o un reparto o la stessa posizione cui era addetto il dipendente licenziato a patto, però, che il riassetto organizzativo operato dall’azienda risulti effettivo e non pretestuoso.

 

Nel caso di specie, quindi, il datore di lavoro, pur avendo provato l’esigenza economica causativa del riassetto organizzativo non aveva dimostrato l’effettiva necessità di ridurre l’organico in base all’imposizione dei decreti assessoriali né la definitiva soppressione dei posti di lavoro coinvolti nella riorganizzazione.

 

In conclusione, il licenziamento intimato alla lavoratrice è stato considerato illegittimo. 

Redazione

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